IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Considerato che  le  sostanze  attive  clothianidin,  thiamethoxam,
imidacloprid e fipronil sono iscritte  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ed ora sono confluite nell'allegato
del reg. (CE) n. 540/2011 in quanto considerate  approvate  ai  sensi
del reg. (CE) n. 1107/2009; 
  Visto il regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce i principi ed i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo  della  sicurezza
alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce  il  principio
di precauzione; 
  Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie  generale  -  n.
221 del 20 settembre 2008,  relativo  alla  «Sospensione  cautelativa
dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei  prodotti
fitosanitari   contenenti   le    sostanze    attive    clothianidin,
thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art.  13,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica  23  aprile  2001,  n.
290»; 
  Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12  marzo  2010
che ha modificato l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per  quanto
riguarda le disposizioni specifiche  relative  alle  sostanze  attive
clothianidin,  thiametoxam,  imidacloprid  e  fipronil,  comprese  le
adeguate misure di attenuazione dei  rischi  per  gli  organismi  non
bersaglio, con particolare riferimento alle api da miele; 
  Visto il decreto dirigenziale 25  gennaio  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 30 gennaio 2013,
relativo    alla    «Proroga    della     sospensione     cautelativa
dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei  prodotti
fitosanitari   contenenti   le    sostanze    attive    clothianidin,
thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art.  13,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica  23  aprile  2001,  n.
290, fino al 30 giugno 2013»; 
  Considerato che il suddetto decreto  prevedeva  l'acquisizione  del
parere tecnico dell'EFSA riguardo al rischio di esposizione delle api
nei  confronti  delle  sostanze  attive  neonicotinoidi  e  fipronil,
tramite la  valutazione  di  studi  condotti  specificatamente  sulle
suddette sostanze attive; 
  Considerato  che  l'EFSA  ha  concluso  il  16  gennaio   2013   le
valutazioni che identificavano un rischio di  esposizione  delle  api
alle tre sostanze attive  neonicotinoidi  thiamethoxam,  imidacloprid
clothianidin e la Commissione  europea,  sulla  base  delle  suddette
valutazioni tecnico-scientifiche, ha emanato, in data 24 maggio 2013,
il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013; 
  Visto che il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013  in  vigore
dal 25 maggio 2013 modifica le condizioni di approvazione delle sopra
citate sostanze attive e vieta l'uso e la vendita di sementi conciate
con prodotti fitosanitari che le contengono; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei  prodotti
fitosanitari  per  il  trattamento  delle  sementi  e  del   terreno,
contenenti   le   sostanze   attive   clothianidin,   tiametoxam    e
imidacloprid, di  cui  all'allegato  1  del  presente  decreto,  sono
revocate dal 1° luglio 2013. 
  2. E' revocato, a decorrere dal  1°  luglio  2013,  l'impiego,  dei
prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, per il trattamento delle
sementi e del terreno  per  le  colture  elencate  nell'allegato  del
regolamento di esecuzione n. (UE) 485/2013 della Commissione  europea
e riportate nel medesimo allegato 2, salvo  nel  caso  in  cui  siano
coltivate in serra. 
  L'utilizzo dei prodotti fitosanitari attualmente in  commercio,  di
cui ai commi 1 e 2, e' consentito fino al 30 novembre 2013. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  notificato  alle  Imprese   titolari   delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione. 
    Roma, 25 giugno 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello