IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata in data 27 novembre  2012  dall'impresa
Pasquale Mormino & Figlio S.r.l., con sede legale in Termini  Imerese
(PA), via  Lungomolo  n.  16,  intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione
all'immissione in commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato
ZOLFO VENTILATO RAMATO S MCT contenente le sostanze  attive  Zolfo  e
Rame uguale al prodotto di  riferimento  denominato  ZOLFO  VENTILATO
STELLA RAMATO S registrato al n. 13249 con  decreto  direttoriale  in
data 14 maggio 2009 dell'Impresa medesima; 
  Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che: 
    il prodotto e' uguale al citato  prodotto  di  riferimento  ZOLFO
VENTILATO STELLA RAMATO S registrato al n. 13249; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
Consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto del Ministero della Salute del 28  settembre  2012
di  rideterminazione  delle  tariffe   relative   all'immissione   in
commercio dei prodotti fitosanitari  a  copertura  delle  prestazioni
sostenute e rese a richiesta,  in  attuazione  del  Regolamento  (CE)
1107/2009. 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9
luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 di  recepimento
della direttiva 2009/70/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva zolfo nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95; 
  Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di  recepimento
della direttiva 2009/37/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva rame nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva zolfo; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva rame; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009  del
Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione
n.  546/2011  della  Commissione,  e  all'Allegato  VI  del   decreto
legislativo n.  194/95,  sulla  base  di  un  fascicolo  conforme  ai
requisiti di cui ai  regolamenti  (UE)  n.  544/2011  e  545/2011  ed
all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   31
dicembre 2019, data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva zolfo in  Allegato  I,  fatti  salvi  gli  adempimenti  e  gli
adeguamenti  in  applicazione  dei  principi  uniformi  di   cui   al
regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al
regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione; 
  Considerato  altresi'  che  per  il   prodotto   fitosanitario   di
riferimento  e'  stato  gia'  presentato  un  fascicolo  conforme  ai
requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011,  nonche'  ai  sensi
dell'art. 3 del citato decreto  ministeriale  dell'11  dicembre  2009
entro i termini prescritti da quest'ultimo; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2019, l'Impresa Pasquale Mormino & Figlio S.r.l., con sede legale  in
Termini  Imerese  (PA),  via  Lungomolo  n.  16,  e'  autorizzata  ad
immettere in commercio il  prodotto  fitosanitario  denominato  ZOLFO
VENTILATO RAMATO S MCT con la composizione e alle condizioni indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da Kg 1 - 5 - 10 - 25. 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: 
    Pasq. Mormino & Figlio S.r.l. -  via  Lungomolo  n.  16  -  90018
Termini Imerese (PA). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15670. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 23 gennaio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello