IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  che
ha autorizzato per l'anno 2013 la spesa di 400  milioni  di  euro  da
destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
13  marzo  2013,  n.  92,  adottato  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, con il quale sono ripartite le risorse
pari a 400 milioni di euro tra le diverse misure per le esigenze  del
settore; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
21 marzo 2013,  n.  118,  recante  modalita'  di  ripartizione  e  di
erogazione delle risorse finanziarie di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera e), del decreto interministeriale  21  marzo  2013,  n.  118,
registrato dalla Corte dei  Conti  in  data  15  maggio  2013,  e,  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie  generale  n.  134  del  10
giugno 2013; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 3, che definisce  i  requisiti
delle domande; 
  Valutate le osservazioni formulate dalle associazioni di  categoria
riguardo agli effetti penalizzanti connessi alla  mancata  previsione
del sistema della prenotazione ai  fini  della  proponibilita'  delle
domande per ottenere i benefici per l'acquisizione  dei  beni  mobili
soggetti a procedure di registrazione; 
  Vista la  nota  dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato n. 0030010 del 23 maggio 2013; 
  Ritenuto  di  dover  modificare  il  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 21 marzo 2013,  n.  118,  al  fine  di
prevedere la possibilita' della proposizione  delle  domande  pur  in
presenza del solo ordinativo, limitatamente all'acquisizione di  beni
mobili registrati; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  All'art. 3, del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 21 marzo 2013, n. 118, dopo il comma 3 e' aggiunto il comma
3bis. 
  3bis  «Ferme  rimanendo  le  condizioni  e  i  requisiti   previsti
dall'art. 2, ed ai fini della sola proponibilita' delle domande volte
ad ottenere il beneficio per l'acquisizione dei beni di cui  all'art.
1, comma 1, lettere a), b), e c),  ove  soggetti  alla  procedura  di
immatricolazione, e' sufficiente  produrre  copia  del  contratto  di
acquisizione dei veicoli, indipendentemente dalla trasmissione  della
fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. 
  In tale caso gli importi  previsti  dall'ordinativo  sono  detratti
dall'ammontare  delle  risorse  disponibili  giusta  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 3. 
  L'ammissibilita' del contributo rimane  in  ogni  caso  subordinata
alla dimostrazione dell'avvenuto  perfezionamento  dell'acquisizione,
nonche' dell'avvenuta immatricolazione nel termine  del  31  dicembre
2013, ovvero della presentazione della relativa istanza,  debitamente
protocollata, all'Ufficio motorizzazione civile competente  entro  lo
stesso termine». 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione. 
      Roma, 5 luglio 2013 
 
                                                    Il Ministro: Lupi