IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 10 giugno 2011 e  successive  integrazioni  di
cui l'ultima del 10 gennaio 2012, presentata dall'impresa  Makhteshim
Chemical Works Ltd. rappresentata in Italia  dall'impresa  Makhteshim
Agan Italia Srl, con sede legale in via Zanica  n.  19  -  Grassobbio
(Bergamo),  diretta  ad  ottenere  la  registrazione   del   prodotto
fitosanitario  denominato  «Qualy»  contenente  la  sostanza   attiva
Cyprodinil; 
  Vista la convenzione del 22 dicembre 2011, tra il  Ministero  della
salute e l'Istituto superiore di sanita', per l'esame  delle  istanze
di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di  cui
al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della  sostanza
attiva Cyprodinil, nell'allegato I del decreto legislativo  17  marzo
1995, n. 194, fino al 30 aprile 2017 in  attuazione  della  direttiva
2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
regolamento CE n. 1107/2009 e che  pertanto  la  sostanza  attiva  in
questione  ora  e'  considerata  approvata  ai  sensi  del   suddetto
regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Makhteshim
Agan  Italia  Srl  a  sostegno  dell'istanza  di  autorizzazione  del
prodotto fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici; 
  Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 19 dicembre 2012,  prot.  42616,
con  la  quale  e'  stata  richiesta  la  documentazione  ed  i  dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto,  da
presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata  data  del  19  dicembre
2012; 
  Vista la nota pervenuta in data 24 dicembre 2012 da cui risulta che
l'impresa Makhteshim Agan Italia Srl ha presentato la  documentazione
richiesta dall'ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto «Qualy» fino al 30 aprile  2017
data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Cyprodinil; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd.  rappresentata  in  Italia
dall'impresa Makhteshim Agan Italia  Srl,  con  sede  legale  in  via
Zanica n. 19 - Grassobbio (Bergamo), e' autorizzata ad  immettere  in
commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato   QUALY   con   la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente  decreto,  fino  al  30  aprile  2017,  data   di   scadenza
dell'iscrizione   della   sostanza   attiva   Cyprodinil    riportata
nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da l 1-5. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Makhteshim  Chemical
Works Ltd. - Beer-Sheva (Israele). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15200. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 gennaio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello