IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della Legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata dall'Impresa  Scotts  France  SAS,  con
sede legale in 21 Chemin de la  Sauvegarde,  Ecully  Cedex  (Francia)
finalizzata   al   rilascio    dell'autorizzazione    del    prodotto
fitosanitario FUNGUSCLEAR ULTRA GUN  a  base  della  sostanza  attiva
triticonazolo, come fungicida  per  piante  ornamentali,  secondo  la
procedura del riconoscimento reciproco prevista dagli articoli 40 del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione  presentata  dall'Impresa  Scotts
France SAS per il rilascio di detta autorizzazione,  gia'  registrata
per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in Francia,  e'
stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito di un Gruppo  di
esperti che afferiscono  alla  Commissione  Consultiva  dei  Prodotti
Fitosanitari in data 18 aprile 2013; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  Commissione  Consultiva
dei Prodotti Fitosanitari in data 29 aprile 2013; 
  Vista la domanda con la quale e'  stata  richiesta  all'Impresa  di
inviare la pertinente documentazione necessaria a  completare  l'iter
autorizzativo del prodotto; 
  Vista la  nota  con  la  quale  l'Impresa  Scotts  France  SAS,  ha
trasmesso  la  suddetta  documentazione  richiesta  e  necessaria  al
completamento  del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio del prodotto fitosanitario FUNGUSCLEAR ULTRA GUN; 
  Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto  fitosanitario,  fino
al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza
attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Scotts France SAS, con sede legale in  21  Chemin  de  la
Sauvegarde, Ecully Cedex (Francia) e'  autorizzata  ad  immettere  in
commercio il prodotto fitosanitario FUNGUSCLEAR  ULTRA  GUN,  a  base
della  sostanza  attiva  triticonazolo,  come  fungicida  per  piante
ornamentali,  con  la  composizione  e   alle   condizioni   indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il prodotto fitosanitario  FUNGUSCLEAR  ULTRA  GUN  e'  autorizzato
secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40
del  Regolamento   (CE)   n.   1107/2009,   pertanto,   il   prodotto
fitosanitario di riferimento e' autorizzato per lo stesso uso  e  con
pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro. 
  L'iscrizione e' valida fino al 31 gennaio 2017,  data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva riportata  nell'allegato  del
reg. (UE) n. 540/2011. 
  Il prodotto, autorizzato per uso hobbistico (PPO), e'  confezionato
nella taglia  da  500-750  ml  ed  e'  preparato  nello  stabilimento
dell'Impresa  Scotts  France  SAS  -  usine  du  fourneau  -   Bourth
(Francia). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15830. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 luglio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello