IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione
93/465/CEE;
Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in
materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare
la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei
prodotti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in
particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di
istituzione del Ministero delle attivita' produttive e di
trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del
commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti
in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare
l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo
economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione «Ministero delle attivita' produttive»;
Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati Membri relative agli ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche'
della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale
attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che
modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative
all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale
italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in
conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale
unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita'
di accreditamento e vigilanza del mercato.»;
Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art.
3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo
Nazionale Italiano di Accreditamento - Accredia - il compito di
rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO
IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee
di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di
svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti
essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie,
della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative agli ascensori;
Vista l'istanza della Societa' SIC S.R.L. - Societa' Italiana
Certificazioni di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle
attivita', ai sensi della Direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e
di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 162/1999, e relativa integrazione, acquisita agli
atti della Direzione Generale con rispettivi protocolli numeri 100121
del 14 giugno 2013 e 104080 del 20 giugno 2013;
Acquisita la delibera del 24 maggio 2013 (DC2013UTL318 - Prot. MISE
n. 89763 del 29 maggio 2013) del Comitato Settoriale di
Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso
Accredia, con la quale alla Societa' SIC S.R.L. - Societa' Italiana
Certificazioni e' stato rilasciato il certificato di accreditamento
per le norme UNI CEI EN ISO 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai
sensi della Direttiva 95/16/CE;
Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, che
individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del
medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa
emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione,
l'aggiornamento e le modalita' di riscossione delle tariffe dovute
per le attivita' autorizzative e di controllo di cui al precedente
comma 2;
Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
Decreta:
Art. 1
1. L'Organismo SIC S.R.L. - Societa' Italiana Certificazioni, con
sede in Via Nofilo, 13 - Loc. Cologna - 84080 Pellezzano (Salerno),
e' autorizzato ad effettuare l'attivita' di certificazione CE ai
sensi della Direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/1999 «Attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli
ascensori», per i seguenti allegati e moduli di valutazione della
conformita':
Allegato VI: Esame finale;
Allegato X: Verifica di un unico prodotto (Modulo G);
nonche':
l'attivita' di ispezione in conformita' a quanto previsto dagli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.
162/1999.
2. L'Organismo e' tenuto a svolgere l'attivita' di cui al
precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 citato.