IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
               del Ministero dello sviluppo economico 
 
                                  e 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
        delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro 
         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la Decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008  relativa  a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni  in  materia  di
sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in  materia
di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione  del  capo  II  del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato
per la commercializzazione dei prodotti); 
  Visti il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni,  ed  in
particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55  di  istituzione  del
Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento  allo  stesso
delle  funzioni  del  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, del  Ministero  del  commercio  con  l'estero,  del
Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni  urgenti
in materia  di  riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e dei  Ministeri»  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,  n.  233,  in  particolare
l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello  sviluppo
economico» sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la
denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; 
  Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre  1989  concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relative  ai
dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  475  del  4  dicembre  1992  -
Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del  21  dicembre
1989, in materia di ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati
membri relative  ai  dispositivi  di  protezione  individuale  e  sue
modifiche ed integrazioni con decreto legislativo n. 10 del 2 gennaio
1997; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.  10  di  attuazione
delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e  96/58/CE  che  modificano  la
direttiva 89/686/CEE; 
  Visto  il  decreto  22   dicembre   2009   «Prescrizioni   relative
all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale
italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di  accreditamento  in
conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»; 
  Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale
unico organismo nazionale italiano autorizzato a  svolgere  attivita'
di accreditamento e vigilanza del mercato."; 
  Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero
dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle  Politiche
Sociali  hanno   affidato   all'Organismo   Nazionale   Italiano   di
Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti  in
conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025,
UNI  CEI  EN  45011  e  alle  Guide  europee  di   riferimento,   ove
applicabili, agli  Organismi  incaricati  di  svolgere  attivita'  di
valutazione della conformita' ai requisiti essenziali  di  sicurezza,
tra le altre, della direttiva del  Consiglio  del  21  dicembre  1989
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri
relative ai dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE; 
  Vista l'istanza della societa' ANCCP  Certification  Agency  S.r.l.
del 27 maggio 2013, prot. n. 88166 volta ad esercitare l'attivita' di
valutazione di conformita' di cui alla direttiva 89/686/CEE citata; 
  Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per
gli Organismi Notificati di Accredia dell'8 aprile 2013, acquisita in
data 12 aprile 2013,  n.  61231  con  la  quale  e'  rilasciato  alla
societa' ANCCP Certification Agency S.r.l., l'accreditamento  per  la
norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 89/686/CEE citata; 
  Vista  la  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,   «Disposizioni   per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria  1994»  e  successive
modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2  e  4
secondo cui le spese, sulla base  dei  costi  effettivi  dei  servizi
resi, relative alle procedure  finalizzate  all'autorizzazione  degli
organismi  ad  effettuare  le  procedure  di  certificazione   e   ai
successivi controlli sono a carico degli organismi istanti; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La societa' ANCCP Certification Agency S.r.l. con sede legale in
via Nicolodi n. 43/1 - 57121 Livorno, e' autorizzata, in  conformita'
agli articoli 7, 8, 9 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1992,  n.
475,  di  attuazione  della   direttiva   89/686/CEE,   relativa   ai
dispositivi di protezione individuale, ad emettere certificazione  CE
di conformita'  ai  requisiti  essenziali  di  sicurezza,  e  per  il
controllo del sistema di  garanzia  di  qualita'  «CE»  del  prodotto
finito con riferimento ai prodotti di seguito elencati: 
    Dispositivi  di  protezione  degli  occhi  con  esclusione  degli
occhiali da sole per protezione da abbagliamento, degli occhiali  per
sciatori e delle visiere per motociclisti; 
    Dispositivi di protezione degli  arti  inferiori  con  esclusione
delle calzature; 
    Dispositivi di protezione degli arti superiori; 
    Dispositivi  di  protezione  del  corpo  con   esclusione   degli
indumenti di protezione contro gli effetti termici da immersione; 
    Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto; 
    Indumenti di protezione contro le contaminazioni radioattive.