IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della Legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda del 24 novembre 2006 e successive integrazioni  di
cui l'ultima del 15  aprile  2011  presentata  dall'Impresa  Monsanto
Agricoltura Italia s.p.a. con sede legale Via Spadolini, 5 -  Milano,
diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario
denominato mon79376 contenente la sostanza attiva glifosate; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della Salute e l'Universita' degli Studi di Milano  murcor,
per l'esame delle  istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredati  di
dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del 26 marzo 2001  di  inclusione  della  sostanza
attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995 n. 194 fino al 30 giugno  2012  in  attuazione  della  direttiva
2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto
legislativo 17 marzo  1995  n.  194  fino  al  31  dicembre  2015  in
attuazione  della  direttiva  2010/77/UE  della  Commissione  del  10
novembre 2010; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico - scientifica presentata dall'Impresa Monsanto
Agricoltura Italia s.p.a. a sostegno dell'istanza  di  autorizzazione
del prodotto fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati richiesti dal suddetto  Istituto  dati  tecnico  -  scientifici
aggiuntivi; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 8 giugno 2012 con  la  quale  e'
stata richiesta la documentazione ed i  dati  tecnico  -  scientifici
aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12
mesi dalla sopra indicata data; 
  Vista la nota pervenuta in data 25 gennaio 2013 da cui risulta  che
l'Impresa  Monsanto  Agricoltura  Italia  s.p.a.  ha  presentato   la
documentazione richiesta  dall'Ufficio,  chiedendo  nel  contempo  di
variare la denominazione del prodotto  in  questione  da  MON79376  a
ROUNDUP PRO; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto roundup pro fino al 31 dicembre
2015  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
glifosate,  fatta  salva  la  presentazione  dei   dati   tecnico   -
scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in
vigore alla data di presentazione della domanda; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Monsanto Agricoltura Italia s.p.a. con  sede  legale  Via
Spadolini, 5 - Milano e' autorizzata ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato roundup pro con la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto,
fino al 31 dicembre 2015,  data  di  scadenza  dell'iscrizione  della
sostanza attiva glifosate nell'Allegato I del decreto legislativo  17
marzo 1995 n. 194. 
  La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati  tecnico
- scientifici  aggiuntivi  sopra  indicati  nel  termine  di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 0,1 - 0,25 -  0,5
- 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50 - 60 - 100 - 150 - 200 -  300
- 400 - 500 - 600 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento delle Impresa estera: 
    - MONSANTO EUROPE N.V. - Anversa (Belgio). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13098. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 20 marzo 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello