IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 10 relativo alle funzioni dei sottosegretari ed ai loro compiti; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59" e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge con modificazioni del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", con la quale e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2008, n. 197, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2008, n. 198, concernente il Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 2013 con il quale il sig. Flavio Zanonato e' stato nominato Ministro dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2013 con il quale la sen. Simona Vicari e' stata nominata Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico; Ritenuta l'opportunita' di conferire al sen. Simona Vicari deleghe nelle materie di competenza del Ministero; Decreta: Art. 1 1. Al Sottosegretario di Stato sen. Simona Vicari e' delegata: a) la trattazione degli affari che attengono alle materie di competenza della "Direzione generale per mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica" con esclusione delle materie relative alle societa' fiduciarie e di revisione; b) la trattazione degli affari che attengono alle materie di competenza della "Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi"; c) la trattazione degli affari che attengono alle materie di competenza della "Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi"; d) la trattazione degli affari che attengono alle materie di competenza della "Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche". 2. Sono esclusi dalla delega di cui al precedente comma 1 gli affari per la cui trattazione e' prevista una specifica abilitazione di sicurezza. 3. Restano ferme la responsabilita' politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche' le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.