IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e,
in particolare, il capo VI del titolo III e l'art. 112;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il
quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato
inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento
unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26
maggio 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle
dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del
mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla
tenuta dei registri nel settore vitivinicolo e, in particolare, i
capi I e II del titolo III;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della
Commissione del 12 aprile 2012, recante modifica dei regolamenti (CE)
n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda i documenti che
scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei
registri nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14
luglio 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento del
Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Vista la direttiva del Consiglio n. 83/92 del 19 ottobre 1992,
relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcool
e sulle bevande alcoliche;
Vista la direttiva 92/84/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992
relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcol e
sulle bevande alcoliche;
Visto il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17
dicembre 1992 sul documento di accompagnamento semplificato per la
circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e
immessi in consumo nello Stato membro di partenza;
Vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008
relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva
92/12/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24
luglio 2009 recante modalita' di attuazione della direttiva
2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure
informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad
accisa in sospensione dall'accisa;
Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre
1992, che istituisce il Codice doganale comunitario;
Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2
luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice
doganale comunitario;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, recante
attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale
delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;
Vista la determinazione direttoriale 158235/RU del 7 dicembre 2010
dell'Agenzia delle dogane, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, con la quale sono state
stabilite le modalita' e gli adempimenti per l'attuazione dei commi 5
e seguenti dell'art. 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, anche a modifica delle
disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 marzo 1996, n.
210;
Visto il decreto ministeriale n. 210 del 25 marzo 1996, regolamento
recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni
relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al
regime delle accise, per quanto applicabile;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 153, regolamento recante
disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione,
circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande
alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonche' per
l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcol metilico,
propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
627, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della
delega prevista dall'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249,
riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di
accompagnamento dei beni viaggianti;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978, norme di attuazione
delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di
emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n.
472, regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art.
3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di
accompagnamento delle merci viaggianti;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 23
concernente l'esenzione dall'obbligo di emissione della bolla di
accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.
404, regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del
servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per
la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle
disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere
certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali;
Visto il decreto interministeriale n. 768 del 19 dicembre 1994,
regolamento recante disposizioni nazionali d'attuazione delle norme
del regolamento (CEE) n. 2238/93 relativo ai documenti che scortano
il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore
vitivinicolo;
Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1995, recante
disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo dei centri
di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla
vinificazione;
Visto il decreto direttoriale del 14 aprile 1999, recante documento
di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli condizionati in
recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri che
circolano sul territorio nazionale;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2000, recante modalita'
di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e
per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio;
Visto il decreto interdirettoriale 18 dicembre 2001, recante
consegna delle fecce provenienti da vini liquorosi ottenuti a partire
da mosti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di
attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione
comune di mercato (OCM) del vino;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, recante
disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del
Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda
l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti
della vinificazione;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n.
88;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 16, comma 6;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed, in particolare,
l'art. 37;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed, in
particolare, l'art. 5, comma 1;
Considerata la necessita' di dare applicazione alle disposizioni
del regolamento (CE) n. 436/2009 cosi' come modificato dal
regolamento (UE) n. 314/2012;
Ritenuto di dover attuare una semplificazione delle richiamate
norme nazionali in materia di documenti di accompagnamento dei
prodotti vitivinicoli, anche procedendo, all'abrogazione e
disapplicazione totale o parziale di taluni decreti ministeriali
sopra citati;
Considerato che la materia oggetto del presente decreto rientra
nella potesta' regolamentare dello Stato in quanto materia di
legislazione esclusiva ai sensi dell'art. 117, comma 2, della
Costituzione;
Decreta:
Art. 1
Campo d'applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le condizioni sussidiarie e
supplementari cui devono attenersi le persone fisiche o giuridiche
per garantire che i trasporti dei prodotti vitivinicoli di cui
all'art. 3 che hanno inizio sul territorio nazionale, effettuati o
fatti effettuare dalle persone medesime, siano scortati da un
documento di accompagnamento, in conformita' con le norme dell'Unione
europea richiamate in premessa.