IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, il capo VI del titolo III e l'art. 112; Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009; Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo e, in particolare, i capi I e II del titolo III; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della Commissione del 12 aprile 2012, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda i documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Vista la direttiva del Consiglio n. 83/92 del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcool e sulle bevande alcoliche; Vista la direttiva 92/84/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche; Visto il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992 sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza; Vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE; Visto il regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalita' di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa; Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il Codice doganale comunitario; Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario; Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, recante attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE; Vista la determinazione direttoriale 158235/RU del 7 dicembre 2010 dell'Agenzia delle dogane, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, con la quale sono state stabilite le modalita' e gli adempimenti per l'attuazione dei commi 5 e seguenti dell'art. 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, anche a modifica delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210; Visto il decreto ministeriale n. 210 del 25 marzo 1996, regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise, per quanto applicabile; Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 153, regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcol metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti; Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978, norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 23 concernente l'esenzione dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali; Visto il decreto interministeriale n. 768 del 19 dicembre 1994, regolamento recante disposizioni nazionali d'attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 2238/93 relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1995, recante disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo dei centri di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione; Visto il decreto direttoriale del 14 aprile 1999, recante documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli condizionati in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri che circolano sul territorio nazionale; Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2000, recante modalita' di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio; Visto il decreto interdirettoriale 18 dicembre 2001, recante consegna delle fecce provenienti da vini liquorosi ottenuti a partire da mosti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002; Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, recante disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 16, comma 6; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed, in particolare, l'art. 37; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed, in particolare, l'art. 5, comma 1; Considerata la necessita' di dare applicazione alle disposizioni del regolamento (CE) n. 436/2009 cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 314/2012; Ritenuto di dover attuare una semplificazione delle richiamate norme nazionali in materia di documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, anche procedendo, all'abrogazione e disapplicazione totale o parziale di taluni decreti ministeriali sopra citati; Considerato che la materia oggetto del presente decreto rientra nella potesta' regolamentare dello Stato in quanto materia di legislazione esclusiva ai sensi dell'art. 117, comma 2, della Costituzione; Decreta: Art. 1 Campo d'applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le condizioni sussidiarie e supplementari cui devono attenersi le persone fisiche o giuridiche per garantire che i trasporti dei prodotti vitivinicoli di cui all'art. 3 che hanno inizio sul territorio nazionale, effettuati o fatti effettuare dalle persone medesime, siano scortati da un documento di accompagnamento, in conformita' con le norme dell'Unione europea richiamate in premessa.