Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Commissariamento straordinario
1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio, puo' deliberare il commissariamento straordinario
dell'impresa, esercitata anche in forma di societa', (( che impieghi
un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al
trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille e )) che
gestisca almeno uno stabilimento (( industriale )) di interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, (( con modificazioni )), dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attivita' produttiva abbia
comportato e comporti (( oggettivamente )) pericoli gravi e rilevanti
per l'integrita' dell'ambiente e della salute a causa della
inosservanza (( reiterata )) dell'autorizzazione integrata
ambientale, di seguito anche «a.i.a.». Il commissario e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sette giorni
dalla delibera del Consiglio dei ministri e si avvale di un sub
commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede
all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub
commissario. (( Al commissario e al sub commissario sono attribuiti
poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall'a.i.a.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il commissariamento di cui al comma
1 e' disposto, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, nei confronti dell'impresa ovvero, previa offerta di
idonee garanzie patrimoniali o finanziarie, nei confronti dello
specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui al comma 1, previo
accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni contenute
nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), con il supporto delle Agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA), in
contraddittorio con l'impresa interessata.
1-ter. Il commissariamento di cui al comma 1, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 29-decies , comma 10, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, costituisce deroga all'articolo 29-decies,
comma 9, del medesimo decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti
previsti dal comma 9 del presente articolo. ))
2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di 12 mesi
eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un massimo di 36. La
prosecuzione dell'attivita' produttiva durante il commissariamento e'
funzionale alla conservazione della continuita' aziendale ed alla
destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei
costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui
al comma 1.
3. Per la durata del commissariamento sono attribuiti al
commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di
amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei poteri di
disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di
impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono
sospesi per l'intera durata del commissariamento. Le linee di credito
ed i relativi rapporti debitori, concernenti l'attivita'
dell'azienda, oggetto di commissariamento, anche in carico a societa'
del medesimo gruppo, sono trasferite al commissario ai sensi degli
articoli 1339 e 2558 del codice civile.
4. E' garantita (( al titolare dell'impresa, ovvero al socio di
maggioranza, nonche' al )) rappresentante legale all'atto del
commissariamento (( o ad altro soggetto )), appositamente designato
dall'Assemblea dei soci, l'informazione sull'andamento della gestione
e sulle misure di cui al comma 2. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, (( con decreto motivato )), puo' sostituire (( fino a due
terzi dei componenti degli organi di controllo; il restante terzo e'
nominato dagli azionisti di minoranza. Tutti i componenti )) restano
in carica per la durata del commissariamento.
(( 5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un
comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza
e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di
ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario straordinario,
predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina,
in conformita' alle norme dell'Unione europea e internazionali
nonche' alle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e
delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria che prevede le
azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle
prescrizioni di legge e dell'a.i.a. Lo schema di piano e' reso
pubblico, anche attraverso la pubblicazione nei siti web dei
Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
della salute, nonche' attraverso link nei siti web della regione e
degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario,
che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte
nei successivi trenta giorni e sono valutate dal comitato ai fini
della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla
nomina del medesimo comitato.
6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione
del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato
il piano industriale al titolare dell'impresa, ovvero al socio di
maggioranza, nonche' al rappresentante legale all'atto del
commissariamento o ad altro soggetto, appositamente designato
dall'assemblea dei soci, e acquisite e valutate le eventuali
osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni, predispone il
piano industriale di conformazione delle attivita' produttive, che
consente la continuazione dell'attivita' produttiva nel rispetto
delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di
cui al comma 5. ))
7. Il piano di cui al comma 5 e' approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente (( e della tutela del territorio e del mare, sentita la
regione competente )), quello di cui al comma 6 dal Ministro dello
sviluppo economico, entro 15 giorni dalla loro presentazione. Il
rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 puo' proporre
osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua
pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai sensi
dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del piano di cui al
comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a., (( limitatamente alla
modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che
consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'a.i.a. non
oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. In attuazione dell'articolo 1-bis
del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di
valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici
stabiliti dal decreto interministeriale di cui al comma 2 del
medesimo articolo 1-bis. Il rapporto di valutazione del danno
sanitario non puo' unilateralmente modificare le prescrizioni
dell'a.i.a. in corso di validita', ma legittima la regione competente
a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ))
8. Fino all'approvazione del piano industriale di cui al comma 6,
il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva
adozione delle misure previste dall'autorizzazione integrata
ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di
tutela ambientale e sanitaria, curando altresi' la prosecuzione
dell'attivita' di impresa nel rispetto delle disposizioni del
presente comma.
9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6 nei termini
ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni dei piani di cui ai
medesimi commi, e, nelle more dell'adozione degli stessi piani, il
rispetto delle previsioni di cui al comma 8, equivalgono e producono
i medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di responsabilita' ((
per il commissario, il subcommissario e gli esperti del comitato, ))
derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell'ente in
relazione alla responsabilita' dei soggetti in posizione apicale per
fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni, per gli illeciti strettamente connessi all'attuazione
dell'a.i.a. e delle altre norme a tutela dell'ambiente e della
salute.
10. L'attivita' di gestione dell'impresa eseguita in presenza dei
presupposti di cui al comma 8 e, successivamente, nel rispetto dei
piani, e' considerata di pubblica utilita' ad ogni effetto ed il
commissario non risponde delle eventuali diseconomie dei risultati ((
ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile, )) tranne che abbia
agito con dolo o colpa grave.
11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le
quali in sede penale sia stato disposto il sequestro, anche ai sensi
del decreto legislativo 231 del 2001, in danno dei soggetti nei cui
confronti l'autorita' amministrativa abbia disposto l'esecuzione
degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'aia e di messa
in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, nonche' degli enti o
dei soggetti controllati o controllanti, in relazione a reati
comunque connessi allo svolgimento dell'attivita' di impresa. Le
predette somme sono messe a disposizione del commissario e vincolate
alle finalita' indicate al periodo precedente. (( Le somme di cui al
presente comma, messe a disposizione del commissario e utilizzate per
l'adempimento delle prescrizioni dell'a.i.a., non sono mai
ripetibili, attesa la loro destinazione per finalita' aziendali e di
salute pubblica. ))
12. I proventi derivanti dall'attivita' dell'impresa commissariata
restano nella disponibilita' del commissario nella misura necessaria
all'attuazione dell'a.i.a. ed alla gestione dell'impresa nel rispetto
delle previsioni del presente decreto (( e altresi', nei limiti delle
disponibilita' residue, a interventi di bonifica dell'area dello
stabilimento secondo le modalita' previste dall'ordinamento vigente.
))
13. Il compenso omnicomprensivo del commissario straordinario e'
determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-bis, comma 5-bis,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti
pubblici, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n.
201 del 2011. Il compenso del sub commissario e' determinato nella
misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se
dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono
collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti
del comitato e' determinato nella misura del 15 per cento di quella
fissata per il commissario. (( Tutti i trattamenti economici nonche'
gli eventuali ulteriori oneri di funzionamento della struttura
commissariale sono per intero a carico dell'impresa.
13-bis. Al fine di consentire il monitoraggio sull'attivita' di
ispezione e di accertamento svolta dall'ISPRA e dalle ARPA in
relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle
imprese di cui ai commi 1 e 1-bis , il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare presenta semestralmente alle Camere
una relazione sullo stato dei controlli ambientali che da' conto
anche dell'adeguatezza delle attivita' svolte dall'ISPRA e dalle
ARPA. ))
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute,
dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di
crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico
nazionale), come modificato dalla presente legge, si veda
ne riferimenti normativi all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 29-decies, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, supplemento ordinario:
«Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale). - 1. Il gestore,
prima di dare attuazione a quanto previsto
dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da'
comunicazione all'autorita' competente. Per gli impianti
localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma
3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico.
2. A far data dal ricevimento della comunicazione di
cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorita'
competente e ai comuni interessati i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione
integrata ambientale, secondo modalita' e frequenze
stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorita'
competente provvede a mettere tali dati a disposizione del
pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'art.
29-quater, comma 3.
3. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, per impianti di competenza statale, o le
agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto
previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi
dell'art. 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del
gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione
integrata ambientale;
b) la regolarita' dei controlli a carico del gestore,
con particolare riferimento alla regolarita' delle misure e
dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al
rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi
di comunicazione e in particolare che abbia informato
l'autorita' competente regolarmente e, in caso di
inconvenienti o incidenti che influiscano in modo
significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati
della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al
comma 3, l'autorita' competente, nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie del proprio bilancio destinate
allo scopo, puo' disporre ispezioni straordinarie sugli
impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.
5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3
e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria
per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa
all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere
qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente
decreto.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono
comunicati all'autorita' competente ed al gestore indicando
le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da
adottare.
7. Ogni organo che svolge attivita' di vigilanza,
controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che
svolgono attivita' di cui agli allegati VIII e XII, e che
abbia acquisito informazioni in materia ambientale
rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto,
comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali
notizie di reato, anche all'autorita' competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti
dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e
in possesso dell'autorita' competente, devono essere messi
a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato
all'art. 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie, o di esercizio in assenza di
autorizzazione, l'autorita' competente procede secondo la
gravita' delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale
devono essere eliminate le irregolarita';
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'attivita' autorizzata per un tempo determinato, ove
si' manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale
e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di
pericolo e di danno per l'ambiente.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie, l'autorita' competente, ove si manifestino
situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne da'
comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle
eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265.
11. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche
avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel
rispetto di quanto disposto all'art. 03, comma 5, del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.».
- Si riporta il testo degli articoli 1339 e 2558 del
codice civile:
«Art. 1339 (Inserzione automatica di clausole). - Le
clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla
legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in
sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.».
«Art. 2558 (Successione nei contratti). - Se non e'
pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra
nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa
che non abbiano carattere personale.
Il terzo contraente puo' tuttavia recedere dal
contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento,
se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la
responsabilita' dell'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti
dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata
dell'usufrutto e dell'affitto.».
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis del citato
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207:
«Art. 1-bis (Valutazione del danno sanitario). - 1. In
tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui al
comma 1 dell'art. 1 e al comma 1 dell'art. 3, l'azienda
sanitaria locale e l'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente competenti per territorio redigono
congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un
rapporto di Valutazione del danno sanitario (VDS) anche
sulla base del registro tumori regionale e delle mappe
epidemiologiche sulle principali malattie di carattere
ambientale.
2. Con decreto del Ministro della salute, adottato di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabiliti i criteri metodologici
utili per la redazione del rapporto di VDS.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 29-octies del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). - 1. L'autorita'
competente rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione
integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di
autorizzazione integrata ambientale che non prevede un
rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative
condizioni, a partire dalla data di rilascio
dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della
scadenza, il gestore invia all'autorita' competente una
domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente
un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter,
comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'art.
29-ter, comma 3. L'autorita' competente si esprime nei
successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista
dall'art. 29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia
dell'autorita' competente, il gestore continua l'attivita'
sulla base della precedente autorizzazione.
2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, risulti
registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il
rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni otto anni. Se
la registrazione ai sensi del predetto regolamento e'
successiva all'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, il
rinnovo di detta autorizzazione e' effettuato ogni otto
anni a partire dal primo successivo rinnovo.
3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, risulti
certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo
di cui al comma 1 e' effettuato ogni sei anni. Se la
certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva
all'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, il rinnovo di
detta autorizzazione e' effettuato ogni sei anni a partire
dal primo successivo rinnovo.
4. Il riesame e' effettuato dall'autorita' competente,
anche su proposta delle amministrazioni competenti in
materia ambientale, comunque quando:
a) l'inquinamento provocato dall'impianto e' tale da
rendere necessaria la revisione dei valori limite di
emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in
quest'ultima di nuovi valori limite;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito
modifiche sostanziali, che consentono una notevole
riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
c) la sicurezza di esercizio del processo o
dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche;
d) nuove disposizioni legislative comunitarie o
nazionali lo esigono.
5. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione,
l'autorita' competente puo' consentire deroghe temporanee
ai requisiti ivi fissati ai sensi dell'art. 29-sexies,
comma 4, se un piano di ammodernamento da essa approvato
assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di
sei mesi, e se il progetto determina una riduzione
dell'inquinamento.
6. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato
VIII, il rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni dieci
anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140:
«Art. 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di
organizzazione dell'ente). - 1. Se il reato e' stato
commesso dalle persone indicate nell'art. 5, comma 1,
lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente
attuato, prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e'
stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo
fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da
parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al
rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla
lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti
esigenze:
a) individuare le attivita' nel cui ambito possono
essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare
la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in
relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalita' di gestione delle risorse
finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono
essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2,
sulla base di codici di comportamento redatti dalle
associazioni rappresentative degli enti, comunicati al
Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri
competenti, puo' formulare, entro trenta giorni,
osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i
reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati
nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti
direttamente dall'organo dirigente.
4-bis. Nelle societa' di capitali il collegio
sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per
il controllo della gestione possono svolgere le funzioni
dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
5. E' comunque disposta la confisca del profitto che
l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per
equivalente.».
- Si riporta il testo dell'art. 2236 del codice civile:
«Art. 2236 (Responsabilita' del prestatore di opera). -
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici
di speciale difficolta', il prestatore d'opera non risponde
dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.».
- Si riportano il testo degli articoli 23-bis e 23-ter
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
dicembre 2011, n. 284 (supplemento ordinario):
«Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e per i
dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche
amministrazioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dall'art. 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2012, previo
parere delle commissioni parlamentari competenti, le
societa' non quotate, direttamente controllate dal
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art.
2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono
classificate per fasce sulla base di indicatori
dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna
fascia e' determinato il compenso massimo al quale i
consigli di amministrazione di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai
sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile.
L'individuazione delle fasce di classificazione e dei
relativi compensi potra' essere effettuata anche sulla base
di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in
relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto
degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'art. 2389,
terzo comma, del codice civile, possono includere una
componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
per cento della componente fissa e che e' corrisposta in
misura proporzionale al grado di raggiungimento di
obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati
preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il
consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea
convocata ai sensi dell'art. 2364, secondo comma, del
codice civile, in merito alla politica adottata in materia
di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in
termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi
affidati con riferimento alla parte variabile della stessa
retribuzione.
4. Nella determinazione degli emolumenti da
corrispondere, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del
codice civile, i consigli di amministrazione delle societa'
non quotate, controllate dalle societa' di cui al comma 1
del presente articolo, non possono superare il limite
massimo indicato dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al predetto comma 1 per la societa'
controllante e, comunque, quello di cui al comma 5-bis e
devono in ogni caso attenersi ai medesimi principi di
oggettivita' e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla
registrazione della Corte dei conti.
5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'art. 2389,
terzo comma, del codice civile, dai consigli di
amministrazione delle societa' non quotate, direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al
trattamento economico del primo presidente della Corte di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo
dei dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma
5-bis non puo' comunque essere superiore al trattamento
economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quello previsto al periodo precedente.».
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3
del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».