IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo del 28  settembre  1998,  n.
360, che ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul  reddito
delle persone fisiche; 
  Visto l'art. 1,  comma  4,  del  citato  decreto  legislativo,  che
dispone che l'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
persone  fisiche  e'  versata,  in  acconto  e  a  saldo,  unitamente
all'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
  Visto l'art. 1, comma 8,  del  medesimo  decreto  legislativo,  che
stabilisce che i comuni provvedono agli eventuali rimborsi  richiesti
dagli interessati con le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno; 
  Visto l'art. 1, comma  2,  del  decreto  interministeriale  del  20
dicembre 1999, che stabilisce che il  pagamento  dell'addizionale  e'
effettuato utilizzando il modello di versamento unitario  di  cui  al
decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241; 
  Visto il decreto ministeriale del  29  dicembre  2000,  concernente
l'individuazione  delle  imposte  da  rimborsare  mediante  procedure
automatizzate  e   determinazione   delle   relative   modalita'   di
esecuzione, ai sensi dell'art. 75 della legge 21  novembre  2000,  n.
342; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  29  settembre
1973, n. 602, recante disposizioni in materia  di  riscossione  delle
imposte sul reddito; 
  Visto l'art. 13, comma 16, ultimo  periodo,  del  decreto  legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che l'Agenzia  delle  entrate
procede  all'erogazione  dei   rimborsi   dell'addizionale   comunale
all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  gia'  richiesti  con
dichiarazioni o con istanze presentate entro la data  di  entrata  in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del  2011,  senza  far  valere
l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti; 
  Visto l'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
che  stabilisce  che,  a  decorrere  dall'anno  d'imposta  2007,   il
versamento dell'addizionale e' effettuato direttamente ai  comuni  di
riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato  a  ciascun
comune; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  5
ottobre 2007,  che  disciplina  le  modalita'  di  effettuazione  del
versamento diretto ai comuni  dell'addizionale  comunale  all'imposta
sul reddito delle persone fisiche; 
  Considerato che gli esiti di liquidazione delle  dichiarazioni  dei
redditi, da cui si desume l'entita'  dei  rimborsi  da  effettuare  a
titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle  persone
fisiche, sono in possesso dell'Agenzia delle entrate; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo del 30 marzo 2001,  n.  165,
recante disposizioni relative all'individuazione della competenza  ad
adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni; 
  Sentita la Conferenza  Stato-Citta'  ed  autonomie  locali  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  nella
seduta del 21 marzo 2013. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Oggetto del provvedimento 
 
  1. Con il presente decreto sono individuate  le  modalita'  con  le
quali  l'Agenzia  delle  entrate  effettua  i  rimborsi  delle  somme
relative  all'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
persone  fisiche,  di  seguito  «addizionale   comunale   all'IRPEF»,
emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle istanze  presentate
dai contribuenti.