IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 1 del decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360, che ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; Visto l'art. 1, comma 4, del citato decreto legislativo, che dispone che l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' versata, in acconto e a saldo, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche; Visto l'art. 1, comma 8, del medesimo decreto legislativo, che stabilisce che i comuni provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale del 20 dicembre 1999, che stabilisce che il pagamento dell'addizionale e' effettuato utilizzando il modello di versamento unitario di cui al decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241; Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2000, concernente l'individuazione delle imposte da rimborsare mediante procedure automatizzate e determinazione delle relative modalita' di esecuzione, ai sensi dell'art. 75 della legge 21 novembre 2000, n. 342; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito; Visto l'art. 13, comma 16, ultimo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che l'Agenzia delle entrate procede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti; Visto l'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale e' effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007, che disciplina le modalita' di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; Considerato che gli esiti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, da cui si desume l'entita' dei rimborsi da effettuare a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono in possesso dell'Agenzia delle entrate; Visto l'art. 4 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni; Sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 marzo 2013. Decreta: Art. 1 Oggetto del provvedimento 1. Con il presente decreto sono individuate le modalita' con le quali l'Agenzia delle entrate effettua i rimborsi delle somme relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di seguito «addizionale comunale all'IRPEF», emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle istanze presentate dai contribuenti.