IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 16-ter del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
502, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; 
  Visto, in particolare, l'art. 92, comma 5 della richiamata legge n.
388 del 2000, che prevede che «i soggetti pubblici  e  privati  e  le
societa' scientifiche che chiedono  il  loro  accreditamento  per  lo
svolgimento   di   attivita'   di    formazione    continua    ovvero
l'accreditamento  di  specifiche  attivita'  formative   promosse   o
organizzate  dagli  stessi  ai  fini  dell'attribuzione  dei  crediti
formativi  sono  tenuti  al  preventivo  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato  di  un  contributo  alle  spese  fissato  dalla
Commissione nazionale per la formazione continua di cui  al  predetto
art. 16-ter nella misura da un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di
Euro 2.582,28, in base a criteri oggettivi  determinati  con  decreto
del Ministro della sanita' su proposta della Commissione stessa»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  27  dicembre  2001,  in
base al quale e' stato determinato il contributo  alle  spese  dovuto
dai soggetti pubblici e privati e dalle  societa'  scientifiche,  che
chiedono, ai sensi dell'articolo 16-ter del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  l'accreditamento
di specifiche  attivita'  formative,  promosse  o  organizzate  dagli
stessi ai fini dell'attribuzione di crediti formativi; 
  Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 1°  agosto  2007  (Rep.  Atti  n.  168/CSR),
concernente il  «Riordino  del  sistema  di  formazione  continua  in
medicina»; 
  Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che ha stabilito che il sistema di educazione  continua  in  medicina
(ECM) e' disciplinato  secondo  le  disposizioni  di  cui  al  citato
Accordo Stato-Regioni del  1°  agosto  2007  e,  in  particolare,  ha
previsto che la gestione  amministrativa  del  programma  ECM  ed  il
supporto alla Commissione nazionale per la  formazione  continua,  di
cui all'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia nazionale per
i servizi  sanitari  regionali;  che  ha  inoltre  stabilito  che  la
suddetta Commissione svolge le funzioni  e  i  compiti  indicati  nel
richiamato Accordo del 1° agosto 2007 ed e'  costituita  con  decreto
del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto
Accordo; 
  Visto l'art. 2, comma 358, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che stabilisce che i contributi  alle  spese  previsti  all'art.  92,
comma  5,  della  legge  23  dicembre  2000,   n.   388   affluiscono
direttamente  al  bilancio  dell'Agenzia  nazionale  per  i   servizi
sanitari regionali ai fini della copertura degli oneri  dalla  stessa
sostenuti, ivi incluse le spese di  funzionamento  della  Commissione
nazionale per la formazione  continua  e  degli  ulteriori  organismi
previsti dal citato Accordo; 
  Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 5  novembre  2009  (Rep.  Atti  n.  192/CSR)
concernente   «Il   nuovo   sistema   di   formazione   continua   in
medicina-Accreditamento dei  provider  ECM,  formazione  a  distanza,
obiettivi formativi, valutazione della qualita' del sistema formativo
sanitario,  attivita'   formative   realizzate   all'estero,   liberi
professionisti», recepito con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri del 22 luglio 2010; 
  Visto il  documento  recante  i  «Criteri  per  l'assegnazione  dei
crediti alle attivita' ECM» approvato dalla Commissione nazionale per
la formazione continua il 13 gennaio 2010; 
  Visto   il   «Regolamento   applicativo   dei   criteri   oggettivi
dell'Accordo Stato-Regioni del  5  novembre  2009»,  approvato  dalla
Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  26  febbraio  2010,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  134  dell'11  giugno  2010,
recante «Versamento di un contributo alle spese  e  accreditamento  e
svolgimento delle attivita' di formazione continua», con il quale, ai
sensi dell'art. 92, comma 5 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
sono stati fissati i criteri  oggettivi  per  la  determinazione  del
contributo alle spese annuali dei soggetti pubblici e privati e delle
societa' scientifiche che chiedono  il  loro  accreditamento  per  lo
svolgimento   di   attivita'   di    formazione    continua    ovvero
l'accreditamento  di  specifiche  attivita'  formative   promosse   o
organizzate  dagli  stessi  ai  fini  dell'attribuzione  dei  crediti
formativi da versare all'entrata del bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'11  gennaio  2012,
con il quale e' stata ricostituita la Commissione  nazionale  per  la
formazione continua, secondo la composizione individuata nel predetto
Accordo del 1° agosto 2007, come previsto  dall'art.  2,  comma  357,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto l'Accordo stipulato in sede di Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 19 aprile 2012 (Rep. Atti n. 101/CSR) sul
documento  recante  «il  nuovo  sistema  di  formazione  continua  in
medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei  provider,
albo nazionale dei provider, crediti  formativi  triennio  2011-2013,
federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di
verifiche,  controlli   e   monitoraggio   della   qualita',   liberi
professionisti»; 
  Visto, in particolare, che con il richiamato Accordo le  regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano  hanno  convenuto  quanto
segue in relazione alle attivita' previste nello stesso: «Le  Regioni
e le Province autonome, tenendo conto di  quanto  disciplinato  dalle
normative nazionali  vigenti  e  compatibilmente  con  le  specifiche
esigenze  organizzative,  territoriali,  statutarie  e   finanziarie,
provvedono  con  propri   provvedimenti   alla   determinazione   dei
contributi a carico dei provider regionali, garantendo che  l'entita'
di tali contributi sia tale da coprire gli oneri diretti e  indiretti
a carico delle Regioni  e  Province  autonome  per  le  attivita'  di
propria competenza e per gli organismi di governo del sistema»; 
  Vista la determina della Commissione nazionale  per  la  formazione
continua, approvata nella seduta del 7 febbraio 2013, che  stabilisce
l'importo del contributo alle spese, sulla base di criteri  oggettivi
mirati a porre in essere misure incentivanti per  l'erogazione  delle
attivita' di formazione continua; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere,  in  conformita'   alla   predetta
proposta, ai sensi dell'art. 92, comma  5  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, a  determinare  ulteriori  criteri  rispetto  a  quelli
individuati con il citato decreto ministeriale 26 febbraio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Contributo 
 
  1. I soggetti pubblici o privati e le  societa'  scientifiche,  che
chiedono, ai  sensi  dell'art.  16-ter  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  l'accreditamento
in qualita' di provider per lo svolgimento di attivita' di formazione
continua ovvero l'accreditamento di  specifiche  attivita'  formative
promosse o organizzate dagli stessi  ai  fini  dell'attribuzione  dei
crediti formativi sono tenuti al versamento al bilancio  dell'Agenzia
Nazionale  per  i  Servizi  Sanitari  Regionali  (Age.Na.S.)  di   un
contributo  alle  spese  determinato  in  base  ai  seguenti  criteri
proposti ai sensi dell'art. 92, comma 5, della legge n. 388 del 2000,
dalla Commissione nazionale per la formazione continua: 
    a) il contributo alle spese annuale, dovuto dai soggetti pubblici
o privati e dalle societa' scientifiche che hanno  ottenuto  il  loro
accreditamento  in  qualita'  di  provider  per  lo  svolgimento   di
attivita' di formazione continua, e' stabilito in Euro 2.582,28; 
    b) il contributo alle spese dovuto dai provider soggetti pubblici
o privati e  dalle  societa'  scientifiche  per  l'accreditamento  di
specifiche attivita' formative a  distanza,  promosse  o  organizzate
dagli stessi ai fini  dell'attribuzione  dei  crediti  formativi,  e'
determinato per ogni anno di erogazione secondo i  criteri  riportati
nella Tabella A allegata al presente decreto. Nel  caso  il  provider
chiede e ottiene il prolungamento della formazione a distanza per  un
ulteriore anno, gli importi devono essere ripetuti; 
    c) il contributo alle spese dovuto dai provider soggetti pubblici
o privati e  dalle  societa'  scientifiche  per  l'accreditamento  di
specifiche attivita' formative residenziali, promosse  o  organizzate
dagli stessi ai fini  dell'attribuzione  dei  crediti  formativi,  e'
fissato in un importo compreso tra un minimo di  Euro  258,22  ed  un
massimo di Euro 1.498,22, secondo i criteri riportati nella Tabella B
allegata al presente decreto: 
      1) il contributo minimo di Euro 258,22 e'  riferito  ad  eventi
formativi che abbiano ricevuto un'attribuzione di  crediti  formativi
fino a n. 10; 
      2) il contributo per gli eventi formativi, che abbiano ricevuto
un'attribuzione  di  crediti  formativi  superiore  a   n.   10,   e'
determinato maggiorando di Euro 31,00 il contributo  minimo  di  Euro
258,22 per ogni credito eccedente i 10, fino ad un  massimo  di  Euro
1.498,22. Ai fini del computo del contributo  alle  spese  i  crediti
formativi devono essere oggetto di arrotondamento: per difetto, se il
decimale e' inferiore o uguale a 5; per eccesso, se  il  decimale  e'
maggiore o uguale a 6; 
    d) il contributo alle  spese,  dovuto  dai  soggetti  pubblici  o
privati  e  dalle  societa'  scientifiche  per  l'accreditamento   di
specifiche attivita' formative, promosse o organizzate  dagli  stessi
ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi per la formazione sul
campo, e' equiparato a quello regolato per  gli  eventi  residenziali
dalla lettera c) del presente comma; 
    e) il contributo alle  spese,  dovuto  dai  soggetti  pubblici  o
privati  e  dalle  societa'  scientifiche  per  l'accreditamento   di
specifiche attivita' formative, promosse o organizzate  dagli  stessi
ai fini dell'attribuzione dei  crediti  formativi,  che  si  svolgono
all'estero e' stabilito nella somma di Euro 2.582,28 per ogni singola
attivita' formativa accreditata; 
    f)  il  contributo  alle  spese,  dovuto  dai  provider  soggetti
pubblici o privati e dalle societa' scientifiche per l'accreditamento
di specifiche attivita' formative  miste  (blended)  -  quali  eventi
composti da moduli  di  diversa  tipologia  formativa  -  promosse  o
organizzate  dagli  stessi  ai  fini  dell'attribuzione  dei  crediti
formativi, e' calcolato secondo i criteri di seguito illustrati: 
      1.  l'attribuzione  dei  crediti   formativi   alle   attivita'
formative miste (blended) deve essere effettuata sommando  i  crediti
delle singole tipologie formative che le compongono; 
      2. il contributo alle spese deve essere  calcolato  sulla  base
della tipologia formativa che impegna prevalentemente in  termini  di
ore di apprendimento i  partecipanti  e  deve  essere  riferito  alla
totalita' dei crediti formativi attribuiti all'evento.  Nel  caso  in
cui l'impegno in ore di  apprendimento  e'  uguale  per  due  o  piu'
tipologie formative comprese  nella  formazione  mista  (blended)  il
contributo alle spese e' calcolato applicando i criteri di  cui  alla
Tabella A. 
  2. I soggetti  pubblici  o  privati  e  le  societa'  scientifiche,
accreditate presso le Regioni e le Province  autonome,  che  chiedono
l'accreditamento  delle  singole  attivita'  formative,  promosse   o
organizzate  dagli  stessi  ai  fini  dell'attribuzione  dei  crediti
formativi, alla Commissione nazionale  per  la  formazione  continua,
sono tenuti al versamento del contributo alle spese  all'entrata  del
bilancio dell'Age.Na.S. per  ogni  attivita'  formativa  accreditata,
sulla base del numero dei crediti formativi, secondo i criteri di cui
al comma 1 del presente articolo. 
  3. Il contributo alle  spese  per  l'accreditamento  di  specifiche
attivita' formative, accreditate dalla Commissione nazionale  per  la
formazione continua, promosse o organizzate dai soggetti  pubblici  o
privati e dalle societa' scientifiche che hanno validato la richiesta
di accreditamento in qualita' di provider (validazione richiesta)  ai
fini dell'attribuzione  dei  crediti  formativi  per  ciascun  evento
formativo accreditato, e' calcolato secondo i criteri di cui al comma
1 del presente articolo. 
  4. Il versamento  annuale  del  contributo  alle  spese  ovvero  il
versamento del contributo di specifiche attivita' formative, promosse
o organizzate dai  soggetti  pubblici  o  privati  e  dalle  societa'
scientifiche ai fini dell'attribuzione dei  crediti  formativi,  deve
essere registrato nel sistema  informatico  dell'Age.Na.S,  nell'area
dedicata  al  sistema  di  Educazione  Continua  in  Medicina   della
Commissione  nazionale  per  la  formazione  continua  e  attribuisce
validita'  a  tutti  gli  effetti  ai  fini  dell'accreditamento  dei
provider  e  dei  crediti  formativi  erogati.   L'attestazione   del
versamento del contributo alle spese deve essere resa disponibile  su
richiesta della Commissione nazionale per la formazione continua.