IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio
dei beni e delle attivita' culturali, con particolare riferimento
alla necessita' indifferibile di garantire misure immediate di
tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale italiano,
in particolare per il sito Unesco delle "Aree archeologiche di
Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", per la prosecuzione delle
attivita' di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio
culturale italiano, per l'attuazione del progetto "Nuovi Uffizi" e
per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e
della Shoah;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
emanare disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle
attivita' musicali e dello spettacolo dal vivo, al fine di rilanciare
il settore, ponendo rimedio a condizione di difficolta'
economico-finanziaria e patrimoniale di taluni enti lirici e
ripristinando immediatamente condizioni minime di programmazione e
attrattivita' nel territorio italiano per l'industria di produzione
cinematografica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e per gli affari regionali e le
autonomie;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande
progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione
ambientale e la valorizzazione delle aree interessate
dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese,
nonche' per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta,
del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso
turistico-culturale delle residenze borboniche
1. Al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela
dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia delle
azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione
del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato
dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29
marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di
interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di
cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, nomina con proprio
decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un responsabile unico della realizzazione del
Grande Progetto e del programma straordinario, denominato "direttore
generale di progetto". Con successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, viene definito il compenso da
corrispondersi al "direttore generale di progetto" nel rispetto
dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ferme restando le
funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente
in ordine alla gestione ordinaria del sito e quale beneficiario
finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell'ambito
del sito medesimo, e in stretto raccordo con essa, il "direttore
generale di progetto":
a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi
di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro
della realizzazione del "Grande Progetto Pompei";
b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure
di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi
e delle forniture necessari alla realizzazione del "Grande Progetto
Pompei", assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo a
individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad accelerare
gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei
relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per
lo sviluppo e la coesione economica, del supporto fornito alla
progettazione e all'attuazione degli interventi dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di
impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e
successive modificazioni, anche con riferimento, ove necessario per
l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera, alle
sue funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 55-bis
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di altri
soggetti terzi;
c) assicura la piu' efficace gestione del servizio di pubblica
fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la
documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed
esecuzione dei relativi contratti;
d) assume direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del
sito, definendo obiettivi e modalita' per assicurare il rafforzamento
delle competenze e del contributo del complesso del personale della
Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di
fruizione e valorizzazione del sito;
e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo
e amministrativo alle attivita' di tutela e di valorizzazione di
competenza della Soprintendenza;
f) svolge le funzioni di cui lettere a), b) e c) sentito il
Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto
interministeriale 19 dicembre 2012, anche al fine di garantire la
coerenza con le funzioni di coordinamento istituzionale, impulso
all'attuazione e riferimento unitario per i collegamenti con la
politica di coesione e per i rapporti con la Commissione Europea di
detto Comitato;
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si
provvede alla costituzione di una apposita struttura di supporto al
direttore generale di progetto, con sede nell'area archeologica di
Pompei. La struttura e' composta da un contingente di personale,
anche dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti
unita', proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo o delle altre amministrazioni
statali, appartenente ai profili professionali tecnico e
amministrativo, nonche' da cinque esperti in materia giuridica,
economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Il
personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento
economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di
provenienza, i cui oneri sono posti a carico della Struttura
medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed
accessorio avente carattere fisso e continuativo. Con il medesimo
decreto sono ulteriormente specificati i compiti del direttore
generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al comma 1, le
dotazioni di mezzi e di personale e la durata dell'incarico.
L'incarico di "direttore generale di progetto", non determina un
incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Nelle
more dell'effettiva operativita' dell'assetto organizzativo e
funzionale previsto dal presente decreto il Comitato di pilotaggio
del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19
dicembre 2012 e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei
assicurano, in continuita' con l'azione finora svolta, il
proseguimento, senza interruzioni e in coerenza con le decisioni di
accelerazione gia' assunte, l'attuazione del Grande progetto Pompei e
degli interventi in esecuzione, in corso di affidamento, progettati e
in corso di progettazione assumendo, in via transitoria, le funzioni
rafforzate di cui al comma 1 successivamente assunte del "direttore
generale di progetto".
3. Il direttore generale di progetto e la struttura di supporto
operano nel rispetto delle competenze della soprintendenza speciale
per i beni archeologici di Pompei, con la sola eccezione delle
funzioni e delle competenze indicate al comma 1.
4. Al fine di consentire il rilancio economico-sociale e la
riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal
piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata", nonche' di potenziare l'attrattivita'
turistica dell'intera area, e' costituita l'Unita' "Grande Pompei".
L'Unita' assicura lo svolgimento in collaborazione delle attivita' di
interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte
le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani,
dei progetti e degli interventi strumentali al conseguimento degli
obiettivi sopra indicati.
5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 e' preposto
all'Unita' "Grande Pompei" e ne assume la rappresentanza legale. La
stessa Unita' e' dotata di autonomia amministrativa e contabile. Con
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
2 e' prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito
di pervenire, entro 12 mesi dalla data di conversione del presente
decreto, sulla base della proposta presentata dal direttore generale
di progetto, di cui al comma 6, all'approvazione di un "Piano
strategico" per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione
di cui al comma 4. Il Comitato di gestione svolge anche le funzioni
di "Conferenza di servizi permanente", ed e' composto, anche
eventualmente attraverso propri delegati, dal Ministro per i beni e
le attivita' culturali e del turismo, dal Ministro per la coesione
territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente
della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai
legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti. Nella
Conferenza di servizi sono assunte le determinazioni di ciascun
soggetto partecipante, che sono obbligatoriamente espresse
all'interno della Conferenza, ai sensi e con gli effetti previsti
dagli articoli 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le determinazioni assunte all'interno
della Conferenza sostituiscono ogni altro adempimento e ogni altro
parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque
denominato necessario per la realizzazione degli interventi
approvati. L'Unita' "Grande Pompei" assume le decisioni relative alla
progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi
inclusi nel piano strategico di cui al comma 6. Il medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri detta la disciplina
organizzativa e contabile dell'Unita', le modalita' di
rendicontazione delle spese, la sua durata e la dotazione di mezzi e
risorse umane nel limite massimo di dieci unita', in posizione di
comando dalle amministrazioni da cui provengono i componenti del
Comitato di gestione. Il personale di cui al periodo precedente
mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio
dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico
dell'Unita' medesima, ad esclusione del trattamento economico
fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo.
L'Unita' si avvale altresi' della struttura di cui al comma 2.
6. L'Unita', su proposta del direttore generale di progetto,
approva un piano strategico, comprendente: l'analisi di fattibilita'
istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo complesso;
il crono-programma. che definisce la tempistica di realizzazione del
piano e degli interventi individuati; la valutazione delle loro
condizioni di fattibilita' con riferimento al loro avanzamento
progettuale; gli adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le
fonti di finanziamento attivabili per la loro realizzazione. Il piano
prevede, in particolare, gli interventi infrastrutturali urgenti
necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai
siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati
e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di
aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di
rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di
territorio e della priorita' del recupero. Il piano prevede altresi'
azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni
liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di partenariato
pubblico-privato, nonche' il coinvolgimento di cooperative sociali,
associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale,
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi
tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del
patrimonio culturale. Il piano puo' prevedere, inoltre, l'utilizzo
dei giovani tirocinanti del progetto "Mille giovani per la cultura".
L'Unita' predispone altresi' un accordo di valorizzazione, ai sensi
dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, con il coinvolgimento di altri soggetti
pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico di
sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco
"Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata",
promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle
infrastrutture e dei settori produttivi collegati. All'accordo
partecipano, altresi', i Prefetti delle Province di Napoli e di
Caserta, nonche' l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159.
7. Il direttore generale di progetto, in qualita' di legale
rappresentante dell'Unita', e' autorizzato a ricevere donazioni ed
erogazioni liberali, da parte di soggetti privati, finalizzati agli
interventi conservativi, di manutenzione e restauro dell'area
archeologica di Pompei.
8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7 del presente articolo,
pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e 800.000, per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15.
9. All'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e
Stabia";
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) la
soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale delle citta' di Napoli e
della Reggia di Caserta".
10. Fino all'adeguamento della disciplina organizzativa degli
Istituti di cui al comma 9, agli stessi si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni concernenti, rispettivamente, la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e
la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli. Per
rafforzare le attivita' di accoglienza del pubblico e di
valorizzazione delle soprintendenze di cui al presente articolo,
possono essere impiegati i giovani tirocinanti nei settori delle
attivita' e dei servizi per la cultura di cui al progetto "Mille
giovani per la cultura".
11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i
beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei dirigenti di
seconda fascia del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e' determinata nel numero di 163 unita'. E' fatta salva
la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione
delle disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24
giugno 2013, n. 71.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma
11, pari a euro 109.500,00 annui, a decorrere dall'anno 2014, si
provvede ai sensi dell'articolo 15.
13. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, alla definizione di un apposito
accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con
la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che
intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando
la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati interessati,
al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, un piano strategico di
sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze
borboniche, promuovendo l'integrazione, nel processo di
valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi
collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e interventi di
promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e
sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato
pubblico-privato, il coinvolgimento di cooperative sociali,
associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale,
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi
tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del
patrimonio culturale. Il piano puo' prevedere, inoltre, l'utilizzo
dei giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e dei servizi per
la cultura, di cui al progetto "Mille giovani per la cultura".
All'accordo partecipano, altresi', l'Agenzia del demanio, i Prefetti
delle Province di Napoli e di Caserta, nonche' l'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al Titolo II del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, al fine di verificare la possibilita' di un proficuo
utilizzo e impiego, per la realizzazione delle finalita' perseguite
dall'accordo di valorizzazione del percorso turistico-culturale
integrato di cui al presente articolo, dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata.