IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali  della  legislazione  alimentare,   istituisce   l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare; 
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del  29  aprile  2004  concernente  l'igiene  dei  prodotti
alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile  2004  che  stabilisce  norme  specifiche  in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  29   aprile   2004   che   detta   norme   specifiche
sull'organizzazione di controlli ufficiali sui  prodotti  di  origine
animale destinati al consumo umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi  e  di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  25  ottobre  2011,   relativo   alla   fornitura   di
informazioni sugli alimenti ai consumatori e in particolare l'art. 44
recante disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati; 
  Visto  il  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.   158,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»  convertito,  con
modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e  in  particolare
l'art. 8, comma 4 che dispone che «l'operatore del settore alimentare
che offre  in  vendita  al  consumatore  finale  pesce  e  cefalopodi
freschi, nonche' prodotti di acqua dolce, sfusi o preimballati per la
vendita diretta ai sensi dell'art. 44 del regolamento (CE) 1169/2011,
e' tenuto ad apporre  in  modo  visibile  apposito  cartello  con  le
informazioni indicate con decreto del Ministro della salute,  sentito
il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali,
riportanti le  informazioni  relative  alle  corrette  condizioni  di
impiego»; 
  Visto il parere dell'Autorita' Europea per la Sicurezza  Alimentare
(EFSA) dell'11 marzo 2010 concernente la valutazione del rischio  dei
parassiti nei prodotti della pesca; 
  Acquisito il parere favorevole dell'Istituto superiore  di  sanita'
di cui alla nota prot. n. 44413 del 6 dicembre 2012; 
  Vista  la  notifica  alla  Commissione   europea   n.   2013/0010/I
effettuata, ai sensi della direttiva del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio 22 giugno 1998, n.  98/34/CE,  con  nota  del  Dipartimento
della sanita' pubblica  veterinaria,  della  sicurezza  alimentare  e
degli organi collegiali per la tutela della salute  n.  7379  del  12
dicembre 2012; 
  Vista la comunicazione della Commissione Europea prot. n. C  (2013)
1585 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto la menzionata  notifica  n.
2013/0010/I, il parere circostanziato emesso  ai  sensi  dell'art.  9
paragrafo 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22
giugno 1998, n. 98/34/CE e la formulazione di osservazioni  ai  sensi
dell'art. 8 paragrafo 2 della della direttiva del Parlamento  europeo
e del Consiglio 22 giugno 1998, n. 98/34/CE; 
  Sentito  il  Ministro  delle  politiche  agricole,   alimentari   e
forestali il 28 dicembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca le informazioni  minime  relative  alle
corrette condizioni  di  impiego  che  devono  essere  riportate  dal
cartello apposto nei  luoghi  in  cui  sono  offerti  in  vendita  al
consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonche' pesci di acqua
dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta. 
  2. In conformita' al regolamento (CE) 853/2004, le disposizioni  di
cui all'art. 2 del presente decreto  non  si  applicano  ai  prodotti
decongelati di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo III parte
D punto 3, lettera b) del medesimo regolamento.