IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
e con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in
particolare l'articolo 191;
Visto il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.
178/2002, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e fissa le
procedure relative alla sicurezza degli alimenti;
Visto il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio
n.1829/2003, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti ed ai
mangimi geneticamente modificati;
Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee
98/294/CE del 22 aprile 1998 concernente l'immissione in commercio di
mais geneticamente modificato (Zea mays L., linea MON 810), ai sensi
della direttiva 90/220/CEE del Consiglio;
Vista la Sentenza della Corte di Giustizia europea dell'8 settembre
2011, n. C-58/10, che ha stabilito che gli organismi geneticamente
modificati, che siano stati autorizzati in applicazione della
direttiva 90/220/CE, successivamente notificati come prodotti
esistenti ai sensi del regolamento (CE) 1829/2003 e, infine, oggetto
di domanda di rinnovo di autorizzazione ai sensi dello stesso
regolamento, non possono costituire l'oggetto, da parte di uno Stato
Membro, di misure di sospensione o di divieto provvisorio
dell'utilizzo o dell'immissione in commercio ai sensi dell'articolo
23 della direttiva 2001/18/CE, sull'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CE, laddove siffatte misure possono essere adottate
conformemente all'articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003.
Vista la nota del 25 marzo 2013, protocollo n. 550, con cui il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto
al Ministro della Salute di attivare la procedura di cui all'articolo
53 del regolamento (CE) 178/2002;
Vista la nota del 2 aprile 2013 con cui le autorita' italiane hanno
informato la Commissione europea, ai sensi del menzionato articolo 34
del regolamento (CE) 1829/2003 e dell'articolo 54 del regolamento
(CE) 178/2002, della necessita' di adottare misure di emergenza in
conformita' alla procedura di cui all'articolo 53 del regolamento
(CE) 178/2002;
Considerato che il mais MON810 e' stato autorizzato nel 1998, ai
sensi della direttiva 90/220/CE, in base alla quale i requisiti in
materia di valutazione dei rischi sono molto inferiori a quelli
stabiliti dalla Direttiva 2001/18/CE che la abroga e sostituisce;
Considerato che il Consiglio dell'Unione europea, attraverso
l'adozione unanime delle conclusioni del 4 dicembre 2008 nella
sessione del Consiglio "Ambiente", ha dichiarato che le procedure di
valutazione del rischio ambientale degli OGM dovrebbero essere
rafforzate, specialmente per quel che riguarda gli aspetti relativi
agli impatti sugli insetti non bersaglio, alla definizione degli
ambienti riceventi e agli impatti a lungo termine;
Considerato che nuove linee guida sono state pubblicate da parte
dell'EFSA nel 2010 e che la Commissione europea ne ha proposto
l'adozione in un regolamento di cui sono in corso la redazione ed il
negoziato tra la Commissione e gli Stati membri;
Considerato che il parere dell'EFSA del 15 giugno 2009 concernente
il rinnovo dell'autorizzazione del MON810, pubblicato il 30 luglio
2009, non ha potuto tener conto di fatto dei nuovi requisiti
introdotti dalle conclusioni del Consiglio del 4 dicembre 2008 e
delle citate nuove linee guida dell'EFSA pubblicate nel 2010;
Considerato che nel parere dell'8 dicembre 2011 sul mais Bt11,
l'EFSA ha concluso che la coltura di questo mais presenta impatti in
relazione all'acquisizione di resistenze da parte di parassiti e
sulla mortalita' delle popolazioni di lepidotteri sensibili e ha
ritenuto che questi risultati si applichino al mais MON810 che
produce la stessa tossina Cry1Ab, raccomandando, pertanto, un
rafforzamento delle relative misure di gestione e di sorveglianza;
Considerato che il suddetto parere mette in evidenza che la
coltivazione del mais MON810 e' chiaramente suscettibile di
presentare un grave rischio per l'agrobiodiversita' in mancanza di
misure di gestione che siano in grado di limitare questo rischio;
Considerato che nessuna misura di gestione per il mais MON810,
destinata a limitare i rischi importanti per l'ambiente identificati
dalle conclusioni dell'EFSA dell'8 dicembre 2011, e' imposta dalla
decisione relativa all'autorizzazione 98/294/CE, presa ai sensi della
abrogata direttiva 90/220/CEE e il cui rinnovo e' ancora in fase di
esame;
Considerato che la Commissione europea, a seguito della citata nota
delle Autorita' italiane, non ha intrapreso, sino alla data odierna,
alcuna azione al fine di cambiare le condizioni di messa in coltura
del mais MON810 per imporre l'attuazione di misure di gestione
necessarie per la protezione dell'ambiente raccomandate dall'EFSA,
secondo la procedura di cui all'articolo 53 del regolamento (CE)
178/2002;
Considerato che, per i motivi di cui sopra, il mantenimento della
coltura del mais MON810 senza adeguate misure di gestione non tutela
a sufficienza l'ambiente e la biodiversita';
Considerato che, a fronte del decreto del Ministro dell'agricoltura
francese che, in data 16 marzo 2012, ha interdetto la messa a coltura
del mais geneticamente modificato MON810 sul territorio francese ai
sensi dell'articolo 54 regolamento (CE) 178/2002 per ragioni analoghe
a quelle di cui al presente decreto e, in riferimento al menzionato
parere EFSA dell'8 dicembre 2011, la Commissione europea non ha
ritenuto di adottare alcun provvedimento di modifica, proroga o
abrogazione, ai sensi del citato articolo 54 e che, pertanto, le
suddette misure continuano a trovare applicazione;
Considerato altresi': che il ridetto parere EFSA sul Bt11, anche se
applicabile al MON810, si concentra sugli impatti su organismi non
bersaglio e l'emergere di resistenze, senza considerare l'insieme
degli elementi necessari per una valutazione completa del rischio;
che nessuna valutazione precisa e' inoltre disponibile sugli effetti
sub-letali di MON810; che, inoltre, uno studio recente dell'Istituto
federale di tecnologia di Zurigo conferma che in laboratorio la
tossina Cry1Ab aumenta la mortalita' delle larve di coccinella; che,
di conseguenza, il MON810 dovrebbe essere oggetto di una nuova
valutazione specifica e completa;
Considerato che il dossier predisposto dal Consiglio per la Ricerca
e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA), allegato alla nota del 2
aprile 2013, "Rassegna delle evidenze scientifiche posteriori al 2009
sugli impatti della coltivazione del mais MON810, con particolare
esame degli effetti su organismi non bersaglio e sulla persistenza
della tossina Bt nell'ambiente", conclude che il MON810 "Avra' un
impatto sugli imenotteri parassitoidi specialisti di O. Nubilalis",
"Potrebbe modificare le popolazioni di lepidotteri non bersaglio" e
"Potrebbe favorire lo sviluppo di parassiti secondari, potenzialmente
dannosi per le altre colture";
Considerato che il parere dell'ISPRA 30 aprile 2013 prot. 017903,
recante "approfondimento tecnico-scientifico relativo al mais
geneticamente modificato MON810" conclude che gli studi sugli impatti
ambientali relativi alla coltivazione del mais MON810 evidenziano
rischi per le popolazioni di lepidotteri non target e non escludono
la possibilita' di impatto negativo sugli organismi acquatici
sensibili alle tossine Cry1Ab;
Considerato pertanto che e' urgente, dato il protrarsi della
stagione della semina, adottare misure temporanee, in ragione di
esigenze connesse ai cicli produttivi, di cui all'articolo 34 del
regolamento (CE) 1829/2003, secondo la procedura di cui all'articolo
54 del regolamento (CE) 178/2002,
Decreta:
Art. 1
La coltivazione di varieta' di mais MON810, provenienti da sementi
geneticamente modificate e' vietata nel territorio nazionale, fino
all'adozione di misure comunitarie di cui all'articolo 54, comma 3
del regolamento (CE) 178/2002 del 28 gennaio 2002 di cui sopra e
comunque non oltre diciotto mesi dalla data del presente
provvedimento.
Il presente decreto sara' immediatamente trasmesso alla Commissione
europea e agli Stati membri dell'Unione europea ai sensi
dell'articolo 54, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 54, comma
2, del regolamento comunitario n. 178/2002.