IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121  «Conversione  in  legge  del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti  per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi 376 e 377,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244»  e,  in
particolare l'art. 1, comma 5; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme  in  materia  di
accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma  1,
lettera a); 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al
regolamento recante norme in materia  di  autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 con il quale sono state
determinate le classi delle lauree magistrali; 
  Vista la legge 30 dicembre  2010,  n.  240  «Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  e,  in
particolare l'art. 39, comma 5, come sostituito  dall'art.  26  della
legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  ottobre  2004,
n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394  in  materia  di
immigrazione»; 
  Viste le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011  con
le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli  studenti
stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014, aggiornate
per l'anno accademico 2013/2014; 
  Visto il contingente riservato agli studenti stranieri  per  l'anno
accademico 2013-2014 riferito alle predette disposizioni; 
  Visto il decreto ministeriale n. 449 del 12 giugno 2013 concernente
«Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi  di  laurea
ad accesso programmato a  livello  nazionale  per  l'anno  accademico
2013/2014»; 
  Vista la rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medici
veterinari per l'anno accademico 2013-2014  che  il  Ministero  della
salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo
n. 502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 24 aprile  2013
alla conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome in vista dell'accordo formale; 
  Tenuto conto che al riguardo la conferenza per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  non  ha  reso  il  previsto
accordo formale; 
  Considerata tuttavia la necessita' di emanare il  presente  decreto
per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte  degli
Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4,  comma  1,  della
richiamata legge n. 264/1999; 
  Visto il potenziale formativo cosi' come  deliberato  dagli  Atenei
con espresso riferimento ai parametri di cui  all'art.  3,  comma  2,
lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264; 
  Considerato che il fabbisogno professionale definito dal  Ministero
della salute risulta di gran lunga  inferiore  all'offerta  formativa
deliberata dagli Atenei; 
  Valutata  la  necessita'  di  contemperare  quanto  piu'  possibile
l'offerta   formativa   delle   universita'   con    il    fabbisogno
professionale; 
  Visto il parere  espresso  in  data  19  aprile  2013  dall'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; 
  Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 264/1999; 
  Considerato che dalla predetta istruttoria e' emersa  la  rilevanza
della certificazione per i corsi di laurea magistrale a  ciclo  unico
in  medicina  veterinaria  da  parte  dell'European  Association   of
Establishments of Veterinary Education (EAEVE); 
  Ritenuto di non procedere per l'anno accademico 2013-2014 ad  alcun
successivo ampliamento dei posti attribuiti con il presente  decreto,
al fine di assicurare l'adeguato inizio  delle  attivita'  didattiche
dei corsi di laurea; 
  Considerato,    peraltro,    l'obiettivo    di    pervenire    alla
razionalizzazione delle sedi, cosi' come previsto dall'art. 3,  commi
1 e 6 della legge n. 240/2010 citata in premesse; 
  Ritenuto in tale ottica di procedere alla programmazione del  corso
di laurea magistrale in Medicina Veterinaria  per  l'anno  accademico
2013-2014,  confermando  la  programmazione   definita   per   l'anno
accademico 2012-2013, a meno che la  stessa  non  risulti  deliberata
dagli organi accademici in misura inferiore e operando una  riduzione
sulla medesima offerta per  le  sedi  che  abbiano  un  rapporto  tra
veterinari e popolazione superiore alla media di  riferimento  ovvero
che non siano in possesso di una valida certificazione rilasciata dal
predetto Organismo europeo; 
  Ritenuto altresi' di non applicare alcuna variazione ai  corsi  con
una numerosita' inferiore alle quaranta unita'. 
  Ritenuto di disporre la ripartizione dei posti tra le universita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno accademico 2013-2014 i posti per le  immatricolazioni
al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina  veterinaria,
destinati agli studenti comunitari  e  non  comunitari  residenti  in
Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002,  n.  189  sono
determinati a livello nazionale in n. 832, e sono  ripartiti  fra  le
universita'  secondo  la  tabella  allegata  che  costituisce   parte
integrante del presente decreto. 
  2. Agli studenti stranieri residenti all'estero  sono  destinati  i
posti secondo la  riserva  contenuta  nel  contingente  di  cui  alle
disposizioni interministeriali in  data  18  maggio  2011  citate  in
premessa.