Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori
giovani
1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani
fino a 29 anni di eta' e in attesa dell'adozione di ulteriori misure
da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova
programmazione comunitaria 2014-2020, e' istituito in via
sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16, un
incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al
comma 2, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n.
800/2008.
(( 1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non spetta per le
assunzioni con contratti di lavoro domestico. ))
2. L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori, di
eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle
seguenti condizioni:
a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi;
b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o
professionale;
(( c) (soppressa). ))
(( 3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un
incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere
dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il 30
giugno 2015. ))
4. L'incentivo e' pari a un terzo della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed e'
corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle
denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve
le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in
agricoltura. Il valore mensile dell'incentivo non puo' comunque
superare l'importo di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto
ai sensi del presente articolo.
5. L'incentivo di cui al comma 1 e' corrisposto, per un periodo di
12 mesi, ed entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per
lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo
indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e
3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di
lavoro hanno comunque gia' beneficiato dell'incentivo di cui al comma
4. Alla trasformazione di cui al presente comma deve comunque
corrispondere (( entro un mese un'ulteriore assunzione di lavoratore
con contratto di lavoro dipendente, )) prescindendo in tal caso, per
la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive di cui al
comma 2, ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 3.
6. L'incremento occupazionale di cui al comma 3 e' calcolato sulla
base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in
ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei
dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di
lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore
pattuite e l'orario normale di lavoro (( dei lavoratori a tempo
pieno. ))
7. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
8. All'incentivo di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28
giugno 2012, n. 92.
9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di
ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e
di consentire la fruizione dell'incentivo stesso; entro il medesimo
termine l'Inps, con propria circolare, disciplina le modalita'
attuative del presente incentivo.
10. L'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere
dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di cui al
comma 12. (( Tali assunzioni devono essere effettuate non oltre il 30
giugno 2015. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
fornisce comunicazione della data di decorrenza dell'incentivo
mediante avviso pubblicato nel sito internet istituzionale. ))
11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inps
provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di
cui al comma 10.
12. Le risorse di cui al comma 1, destinate al finanziamento
dell'incentivo straordinario di cui al medesimo comma, sono
determinate:
a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150
milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015
e 100 milioni di euro per l'anno 2016, (( per le regioni Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia,
)) a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del
Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia'
destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonche', per garantirne
il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo
Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi del Piano di Azione
Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione
europea. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate alle finalita' di cui al presente
articolo ai sensi del comma 13;
b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni
di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per l'anno 2015 e 50
milioni di euro per l'anno 2016, per le restanti regioni, ripartiti
tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi
strutturali.
13. Le predette risorse sono destinate al Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli importi
destinati per singola Regione.
(( 14. L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto
dall'INPS con le modalita' di cui al presente comma. L'Istituto
provvede, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di
ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a fornire
una specifica comunicazione in ordine alla sussistenza di una
effettiva disponibilita' di risorse per l'accesso al beneficio
medesimo. A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo,
in favore del richiedente opera una riserva di somme pari
all'ammontare previsto del beneficio spettante sulla base della
documentazione allegata alla domanda e allo stesso richiedente e'
assegnato un termine perentorio di sette giorni lavorativi per
provvedere alla stipula del contratto di lavoro che da' titolo
all'agevolazione. Entro il termine perentorio dei successivi sette
giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l'onere di comunicare al
competente ufficio dell'INPS l'avvenuta stipula del contratto che da'
titolo all'agevolazione. In caso di mancato rispetto dei termini
perentori di cui ai periodi che precedono, il richiedente decade
dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono
conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali
beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto
dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle
domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che
da' titolo all'agevolazione e, in caso di insufficienza delle risorse
indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla
durata dell'incentivo, l'INPS non prende piu' in considerazione
ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale e' stata
verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata
comunicazione anche attraverso il proprio sito internet
istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate
valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando
relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell'economia e delle finanze. ))
15. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi
operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonome,
possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo di cui al
presente articolo.
16. La decisione regionale di attivare l'incentivo di cui al
presente articolo deve indicare l'ammontare massimo di risorse
dedicate all'incentivo stesso ed essere prontamente comunicata al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Inps. Sulla base delle predette
comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse individuate
nell'ambito dei programmi regionali imputandole, nelle more della
rendicontazione comunitaria, alle disponibilita' di tesoreria del
Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Le
predette risorse sono riassegnate per le suddette finalita' di spesa
al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione degli
importi destinati per singola Regione anche ai fini dell'attuazione
della procedura e del monitoraggio di cui al comma 14.
17. (( (Soppresso) ))
18. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inps
provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di
cui al comma 15.
19. Entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di cui al
comma 16, relativa alla decisione regionale di attivare l'incentivo,
l'Inps ne da' apposita diffusione.
20. L'Inps fornisce alle Regioni le informazioni dettagliate
necessarie alla certificazione alla Commissione europea delle spese
connesse all'attuazione dell'incentivo.
21. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
provvedera' ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 9 del
Regolamento (CE) n. 800/2008.
22. In relazione alla prossima scadenza del Regolamento (CE) n.
800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica
la compatibilita' delle disposizioni di cui al presente articolo alle
nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di adozione
e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento.
(( 22-bis. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono
oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015,
si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui
al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n. 92
del 2012. ))
Riferimenti normativi
- Il Regolamento CE n. 800/2008 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale U.E. 9 agosto 2008, n.
L 214.
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.".
- Il testo dell'art. 4, commi 12,13 e 15 della legge 28
giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), e' il
seguente:
"Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro). - (omissis)
12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli
incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti
dall'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come
ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti
principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione
costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione
collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in
cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene
utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il
diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro
lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato
o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono
esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un
lavoratore mediante contratto di somministrazione,
l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la
riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di
precedenza per essere stato precedentemente licenziato da
un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto
a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o
l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in
atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
finalizzate all'acquisizione di professionalita'
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi
oppure siano effettuate presso una diversa unita'
produttiva;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei
lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi
precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento
del licenziamento, presenti assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di
collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale
condizione si applica anche all'utilizzatore.
12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per
l'incremento in termini quantitativi e qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto
dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 5 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto
confermato in ogni sua disposizione.
13. Ai fini della determinazione del diritto agli
incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
il lavoratore ha prestato l'attivita' in favore dello
stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei
confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla
medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui
all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
14. "omissis"
15. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un
rapporto di lavoro o di somministrazione producono la
perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo
compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.
(omissis)".
- Il testo della legge 16 aprile 1987, n. 183
(Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n.
109.
- Il testo dell'art. 23, comma 4 della legge 12
dicembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di
stabilita' 2012) e' il seguente:
"Art. 23 (Fondo di rotazione per le politiche
comunitarie). - (omissis)
4. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1 destina le
risorse finanziarie a proprio carico, provenienti da
un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento
nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007/2013,
alla realizzazione di interventi di sviluppo
socio-economico concordati tra le Autorita' italiane e la
Commissione europea nell'ambito del processo di revisione
dei predetti programmi.".
- Il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno
a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), e'
il seguente:
"Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene
alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in
sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, assegna una quota delle
risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.".
- Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, della citata legge
28 giugno 2012, n. 92, e' il seguente:
"Art. 1 (Disposizioni generali, tipologie contrattuali
e disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele
del lavoratore). - (omissis)
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli
interventi e delle misure di cui alla presente legge e di
valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del
lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini, sulle modalita'
di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
collaborazione con le altre istituzioni competenti, un
sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su
dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale
(Sistan). Al sistema concorrono altresi' le parti sociali
attraverso la partecipazione delle organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
di lavoro e dei lavoratori.
3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza
almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle
singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici
e macroeconomici, nonche' sul grado di effettivo
conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. Il sistema
assicura altresi' elementi conoscitivi sull'andamento
dell'occupazione femminile, rilevando, in particolare, la
corrispondenza dei livelli retributivi al principio di
parita' di trattamento nonche' sugli effetti determinati
dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali.
Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui ai
commi da 2 a 6 sono desunti elementi per l'implementazione
ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli
interventi introdotti dalla presente legge, anche alla luce
dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti
produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, piu'
in generale, di quelle sociali.".