IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2005,  n.  140,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme  minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri»  e
in particolare l'art. 13, comma 4, che prevede che  con  decreto  del
Ministro dell'interno «si provvede all'eventuale armonizzazione delle
linee guida e del formulario  di  cui  all'art.  1-sexies,  comma  3,
lettera a),  del  decreto-legge  con  le  disposizioni  del  medesimo
decreto legislativo n. 140», e che «con lo stesso decreto si provvede
a  fissare  un  termine  per  la  presentazione  delle   domande   di
contributo» da parte degli enti locali  per  la  partecipazione  alla
ripartizione del Fondo; 
  Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2005, adottato  ai  sensi
del citato art.  1-sexies,  comma  2,  modificato  con  i  successivi
decreti ministeriali in data 27 giugno  2007,  22  luglio  2008  e  5
agosto 2010 con i quali il Ministro dell'interno ha provveduto a: 
  stabilire le linee guida ed  il  formulario  per  la  presentazione
delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e  per  la
verifica  della  corretta  gestione  del  medesimo  contributo  e  le
modalita' per la sua eventuale revoca; 
  assicurare, nei limiti delle  risorse  finanziarie  del  Fondo,  la
continuita' degli interventi e dei servizi gia' in atto; 
  Ritenuta la necessita' di dover adottare un nuovo  decreto  recante
la disciplina del  bando  SPRAR  per  il  triennio  2014-2016  con  i
relativi allegati,  che  costituiscono  tutti  parte  integrante  del
presente decreto: 
  allegato A - Linee guida; 
  allegato B - Modello di domanda del contributo; 
  allegato B1 - Scheda strutture; 
  allegato B2  -  Certificato  di  abitabilita'  delle  strutture  di
accoglienza o dichiarazione sostitutiva; 
  allegato C - Piano finanziario; 
  allegato C1 - Relazione descrittiva del cofinanziamento; 
  allegato D - Tabella per la revoca del contributo; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,   di
attuazione  della   direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta; 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di  attuazione
della direttiva 2005/85/CE recante  norme  minime  per  le  procedure
applicate negli Stati membri  ai  fini  del  riconoscimento  e  della
revoca dello status di rifugiato; 
  Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  in  conformita'  al  decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di  seguito  nominato  «decreto
qualifiche» e al decreto legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  di
seguito nominato «decreto procedure», si intende per: 
  a) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione
presentata secondo le  modalita'  previste  dal  «decreto  procedure»
diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di  protezione
sussidiaria; 
  b) «richiedente protezione  internazionale»:  il  cittadino  di  un
Paese terzo o apolide che abbia chiesto  di  essere  ammesso  ad  una
forma di protezione internazionale; 
  c) «status di rifugiato»: la protezione internazionale riconosciuta
al  cittadino  straniero  ai  sensi   dell'art.   11   del   «decreto
qualifiche»; 
  d)   «protezione   sussidiaria»:   la   protezione   internazionale
riconosciuta  al  cittadino  straniero  ai  sensi  dell'art.  17  del
«decreto qualifiche»; 
  e) «protezione umanitaria»: la protezione di cui  all'art.  32  del
«decreto procedure» concessa al cittadino di un paese  terzo  che  si
trovi in oggettive e gravi condizioni personali  che  non  consentono
l'allontanamento e a cui, qualora non venga  accolta  la  domanda  di
protezione internazionale, viene rilasciato dal questore un  permesso
di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286. 
  Inoltre, si intende per: 
  «Fondo»: il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
istituito con l'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; 
  «Capo Dipartimento»: il Capo Dipartimento per le liberta' civili  e
l'immigrazione; 
  «Direttore centrale»: il Direttore  della  direzione  centrale  dei
servizi civili per l'immigrazione e l'asilo; 
  «Direzione centrale»: la Direzione centrale dei servizi civili  per
l'immigrazione e l'asilo; 
  «SPRAR»: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati; 
  «Servizio centrale»: Servizio centrale dello SPRAR.