IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» e in particolare l'art. 13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno «si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'art. 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140», e che «con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo» da parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2005, adottato ai sensi del citato art. 1-sexies, comma 2, modificato con i successivi decreti ministeriali in data 27 giugno 2007, 22 luglio 2008 e 5 agosto 2010 con i quali il Ministro dell'interno ha provveduto a: stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalita' per la sua eventuale revoca; assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuita' degli interventi e dei servizi gia' in atto; Ritenuta la necessita' di dover adottare un nuovo decreto recante la disciplina del bando SPRAR per il triennio 2014-2016 con i relativi allegati, che costituiscono tutti parte integrante del presente decreto: allegato A - Linee guida; allegato B - Modello di domanda del contributo; allegato B1 - Scheda strutture; allegato B2 - Certificato di abitabilita' delle strutture di accoglienza o dichiarazione sostitutiva; allegato C - Piano finanziario; allegato C1 - Relazione descrittiva del cofinanziamento; allegato D - Tabella per la revoca del contributo; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato; Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, in conformita' al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di seguito nominato «decreto qualifiche» e al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di seguito nominato «decreto procedure», si intende per: a) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione presentata secondo le modalita' previste dal «decreto procedure» diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria; b) «richiedente protezione internazionale»: il cittadino di un Paese terzo o apolide che abbia chiesto di essere ammesso ad una forma di protezione internazionale; c) «status di rifugiato»: la protezione internazionale riconosciuta al cittadino straniero ai sensi dell'art. 11 del «decreto qualifiche»; d) «protezione sussidiaria»: la protezione internazionale riconosciuta al cittadino straniero ai sensi dell'art. 17 del «decreto qualifiche»; e) «protezione umanitaria»: la protezione di cui all'art. 32 del «decreto procedure» concessa al cittadino di un paese terzo che si trovi in oggettive e gravi condizioni personali che non consentono l'allontanamento e a cui, qualora non venga accolta la domanda di protezione internazionale, viene rilasciato dal questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Inoltre, si intende per: «Fondo»: il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo istituito con l'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; «Capo Dipartimento»: il Capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; «Direttore centrale»: il Direttore della direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo; «Direzione centrale»: la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo; «SPRAR»: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati; «Servizio centrale»: Servizio centrale dello SPRAR.