IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"Misure transitorie"; 
  Visto il parere espresso dalla Commissione europea della  Health  &
Consumers Directorate-General (DGSANCO) nella riunione  del  Comitato
permanente della catena alimentare e della  salute  animale  -Sezione
prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011,  secondo  il
quale alle istanze di autorizzazione provvisoria, di cui all'articolo
8, comma 1, della direttiva 91/414/CEE e articolo  8,  comma  1,  del
decreto  legislativo  194/95,  di  prodotti  fitosanitari  contenenti
sostanze  attive  la  cui  decisione   di   completezza,   ai   sensi
dell'articolo 6, paragrafo 3, della  direttiva  91/414/CE,  e'  stata
adottata prima del 14  giugno  201l,  continuano  ad  applicarsi,  ex
articolo 80 del Regolamento (CE)  1107/2009,  le  disposizioni  della
direttiva medesima; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda pervenuta in data 30  dicembre  2010  dall'Impresa
BASF Italia  Spa,  con  sede  legale  in  Cesano  Maderno  (MB),  Via
Marconato 8, diretta ad  ottenere  l'autorizzazione  provvisoria,  ai
sensi del'articolo 8, comma1, del sopra  citato  decreto  legislativo
194/95, del prodotto fitosanitario denominato BAS 701 00 F contenente
le sostanze attive fluxapyroxad e epossiconazolo; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in
vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Vista la decisione 2010/672/UE  della  Commissione  europea  del  5
novembre 2010 che riconosce in linea di massima  la  completezza  dei
fascicoli presentati per un esame particolareggiato  in  vista  della
possibile iscrizione di alcune sostanze attive tra  cui  fluxapyroxad
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   589/2012   della
Commissione del 4 luglio 2012 recante l'approvazione  della  sostanza
attiva fluxapyroxad fino al 31 dicembre 2022, a  norma  dell'articolo
80, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/2009, e  che
modifica l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con  il  quale  la
sostanza attiva epossiconazolo e' stata considerata approvata a norma
del  regolamento  (CE)  1107/2009,  alle  medesime  condizioni  della
direttiva 2008/107/CE di iscrizione in  allegato  I  della  direttiva
91/414/CEE, fino al 31 aprile 2019; 
  Viste le convenzioni del 2011-2012 tra il Ministero della salute  e
l'Universita'  di  Milano  per  l'esame  delle  istanze  di  prodotti
fitosanitari corredati di dossier conformi ai requisiti di  cui  agli
allegati  II  e  III  di  cui  al  decreto  legislativo  194/95,   in
applicazione dei Principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  dello
stesso decreto legislativo; 
  Vista la  valutazione  dell'Istituto  sopracitato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa a sostegno
dell'istanza  di  autorizzazione  del   prodotto   fitosanitario   in
questione; 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari  (CCPF)
di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194,  secondo  le
modalita'  descritte  nella  procedura  approvata  nel  corso   della
riunione plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 19 dicembre 2012 con la quale e'
stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter  e  dati
tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi entro 6 mesi dalla data
del presente decreto; 
  Vista la nota del 30 gennaio 2013 e successiva del 15  luglio  2013
da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione
di completamento richiesta dall'Ufficio e dati tecnici aggiornati  in
ottemperanza  al  regolamento  di  esecuzione   (UE)   n.   589/2012,
comunicando, inoltre, di voler variare la denominazione del  prodotto
in ADEXAR; 
  Ritenuto di  autorizzare  il  prodotto  in  questione  fino  al  31
dicembre 2022, data di scadenza dell'approvazione  comunitaria  della
sostanza attiva fluxapyroxad, fatta salva la presentazione  dei  dati
tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato. 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2022, l'Impresa BASF Italia Spa, con sede legale  in  Cesano  Maderno
(MB) - Via Marconato 8, e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 80 del
regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario  denominato  ADEXAR,  con  la   composizione   e   alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati  tecnico
- scientifici  aggiuntivi  sopra  indicati  nel  termine  di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 0,5-1-3-5-10. 
  Il prodotto in questione e' 
  - importato in confezioni pronte per l'impiego  dagli  stabilimenti
esteri BASF Espanola S.L.- Tarragona (Spagna);  BASF  Agri-Production
S.A.S. - Genay (Francia). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15137. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 agosto 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello