Estratto determinazione V & A n. 1301 del 23 luglio 2013 
 
    DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 
    E' autorizzata l'immissione in  commercio  del  medicinale:  "NEO
BOROCILLINA GOLA DOLORE", anche nelle forme e  confezioni:  "8,75  mg
pastiglie  senza  zucchero  gusto  menta"  32  pastiglie;  "8,75   mg
pastiglie senza zucchero gusto menta" 48 pastiglie, alle condizioni e
con le specificazioni di seguito indicate: 
    TITOLARE AIC: ALFA WASSERMANN S.p.a. con sede legale e  domicilio
fiscale in via Enrico Fermi n. 1  -  65020  Alanno  -  Pescara  (PE),
codice fiscale 00556960375; 
    Confezione: "8,75 mg pastiglie senza  zucchero  gusto  menta"  32
pastiglie 
    AIC n° 035760065 (in base 10) 1239Y1 (in base 32); 
    Confezione: "8,75 mg pastiglie senza  zucchero  gusto  menta"  48
pastiglie 
    AIC n° 035760077 (in base 10) 1239YF (in base 32); 
    Forma Farmaceutica: Pastiglia 
    Composizione: una pastiglia contiene: 
    Principio Attivo: Flurbiprofene 8,75 mg. 
    CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITA' 
    Confezione: "8,75 mg pastiglie senza  zucchero  gusto  menta"  32
pastiglie 
    AIC n° 035760065 (in base 10) 1239Y1 (in base 32); 
    Classe di rimborsabilita': 
    Apposita sezione della  classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    Confezione: "8,75 mg pastiglie senza  zucchero  gusto  menta"  48
pastiglie 
    AIC n° 035760077 (in base 10) 1239YF (in base 32); 
    Classe di rimborsabilita': 
    Apposita sezione della  classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA 
    Confezione: AIC n° 035760065 - "8,75 mg pastiglie senza  zucchero
gusto  menta"  32  pastiglie  -  OTC:  medicinale  non   soggetto   a
prescrizione medica da banco; 
    Confezione: AIC n° 035760077 - "8,75 mg pastiglie senza  zucchero
gusto  menta"  48  pastiglie  -  OTC:  medicinale  non   soggetto   a
prescrizione medica da banco. 
    TUTELA BREVETTUALE 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in  virtu'
del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
    STAMPATI 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    RAPPORTI PERIODICI DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA - PSUR 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo
107 quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali. 
    DECORRENZA  DI  EFFICACIA  DELLA   DETERMINAZIONE:   dal   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.