IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge  3  agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro" e in particolare l'art. 40; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  "Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio  2010,
n. 122, ed, in particolare, l'art. 7, comma 1, il  quale  prevede  la
soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative
funzioni all'INAIL sotto la vigilanza  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e del Ministero della salute; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche,  9  luglio  2012  recante
"Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni relative ai
dati aggregati  sanitari  e  di  rischio  dei  lavoratori,  ai  sensi
dell'art. 40 del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di  tutela
della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro",  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2012, n. 173; 
  Considerato  che  lo  strumento  informatico  univoco   in   ambito
nazionale di raccolta dei dati di cui  all'allegato  3B  e'  divenuto
operativo solo a decorrere dal 1° giugno 2013; 
  Dato atto che le principali associazioni rappresentative dei medici
competenti hanno segnalato le difficolta' di accesso e utilizzo della
piattaforma informatica predisposta per la trasmissione dei dati  cui
all'allegato  3B  del  sopra   citato   decreto   ministeriale,   che
conseguentemente non consentirebbe il rispetto del  previsto  termine
del 30 giugno 2013; 
  Ritenuto necessario concedere ai  medici  competenti  un  ulteriore
periodo di tempo per adempiere agli obblighi informativi e consentire
un'adeguata lettura sulla rispondenza, in chiave  epidemiologica,  su
scala regionale e nazionale, dei  dati  richiesti  dall'allegato  3B,
stabilendo che gli stessi dati  debbano  essere  trasmessi  entro  il
primo   trimestre   dell'anno   successivo   all'anno   di   avvenuta
costituzione della piattaforma informatica predisposta dall'INAIL; 
  Considerato che la proroga del periodo di sperimentazione  consente
anche di  verificare  l'efficacia  delle  procedure  informatiche  di
raccolta e trasmissione dei dati e i contenuti dell'allegato  3B,  al
fine della programmazione e valutazione dell'attivita' di prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 4 del decreto del Ministro della salute di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche 9 luglio 2012, i commi da  1
a 4 sono sostituiti dai seguenti: 
    "1. Entro il primo trimestre  dell'anno  successivo  all'anno  di
avvenuta  costituzione  della  piattaforma  informatica   predisposta
dall'INAIL, ed entro il primo trimestre di ciascun  anno  successivo,
il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai
servizi  competenti  per  territorio  le  informazioni  dell'anno  di
riferimento relative ai dati aggregati  sanitari  e  di  rischio  dei
lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria,  utilizzando  a  tal
fine l'allegato II del presente decreto. 
    2.  Sentite  le  associazioni  scientifiche  del   settore,   con
successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 40,  comma  2-bis,  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  possono  essere  apportate
modifiche relative ai  contenuti  degli  allegati  3A  e  3B  e  alle
modalita' di trasmissione dei dati." 
  2. Le modifiche apportate dal comma 1 entrano in vigore  il  giorno
successivo alla pubblicazione del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana. 
 
    Roma, 6 agosto 2013 
 
                                            Il Ministro della salute: 
                                                    Lorenzin          
 
  Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali 
        Giovannini        

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 12, foglio n. 4