IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro" e in particolare l'art. 40;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, ed, in particolare, l'art. 7, comma 1, il quale prevede la
soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative
funzioni all'INAIL sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche, 9 luglio 2012 recante
"Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni relative ai
dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi
dell'art. 40 del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2012, n. 173;
Considerato che lo strumento informatico univoco in ambito
nazionale di raccolta dei dati di cui all'allegato 3B e' divenuto
operativo solo a decorrere dal 1° giugno 2013;
Dato atto che le principali associazioni rappresentative dei medici
competenti hanno segnalato le difficolta' di accesso e utilizzo della
piattaforma informatica predisposta per la trasmissione dei dati cui
all'allegato 3B del sopra citato decreto ministeriale, che
conseguentemente non consentirebbe il rispetto del previsto termine
del 30 giugno 2013;
Ritenuto necessario concedere ai medici competenti un ulteriore
periodo di tempo per adempiere agli obblighi informativi e consentire
un'adeguata lettura sulla rispondenza, in chiave epidemiologica, su
scala regionale e nazionale, dei dati richiesti dall'allegato 3B,
stabilendo che gli stessi dati debbano essere trasmessi entro il
primo trimestre dell'anno successivo all'anno di avvenuta
costituzione della piattaforma informatica predisposta dall'INAIL;
Considerato che la proroga del periodo di sperimentazione consente
anche di verificare l'efficacia delle procedure informatiche di
raccolta e trasmissione dei dati e i contenuti dell'allegato 3B, al
fine della programmazione e valutazione dell'attivita' di prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali;
Decreta:
Art. 1
1. All'art. 4 del decreto del Ministro della salute di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche 9 luglio 2012, i commi da 1
a 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di
avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta
dall'INAIL, ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo,
il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai
servizi competenti per territorio le informazioni dell'anno di
riferimento relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria, utilizzando a tal
fine l'allegato II del presente decreto.
2. Sentite le associazioni scientifiche del settore, con
successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere apportate
modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle
modalita' di trasmissione dei dati."
2. Le modifiche apportate dal comma 1 entrano in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 6 agosto 2013
Il Ministro della salute:
Lorenzin
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Giovannini
Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 12, foglio n. 4