Alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs.
n. 165 del 2001 
Agli enti pubblici economici 
Alle autorita' amministrative indipendenti 
Alle societa' a partecipazione pubblica e agli altri enti di  diritto
privato in controllo pubblico 
  Si porta all'attenzione di tutte le amministrazioni  e  degli  enti
destinatari in indirizzo che il 20 aprile 2013 e' entrato  in  vigore
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 331 (1) , recante  «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni», approvato dal Governo in attuazione dei principi  e
dei criteri di delega contenuti nell'art. 1, comma 35, della legge  6
novembre 2012, n. 190. 
  L'obiettivo perseguito con l'approvazione del decreto e' quello  di
rafforzare lo strumento della trasparenza, che rappresenta una misura
fondamentale per la prevenzione della corruzione, e riordinare in  un
unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia  di
obblighi di  trasparenza  e  pubblicita'  a  carico  delle  pubbliche
amministrazioni,  standardizzando  le   modalita'   attuative   della
pubblicazione,  che  avviene  attraverso   il   sito   istituzionale.
L'attuazione della trasparenza  rappresenta  inoltre  un'opportunita'
per i dirigenti  e  i  funzionari  pubblici  in  quanto  consente  di
evidenziare il corretto agire amministrativo alimentando per tal  via
la fiducia dei cittadini nell'amministrazione. 
  Gli obblighi di pubblicazione  sono  rafforzati  da  un  articolato
sistema sanzionatorio che riguarda le persone  fisiche  inadempienti,
gli enti e  gli  altri  organismi  destinatari  e,  in  taluni  casi,
colpisce l'atto da pubblicare stabilendone l'inefficacia. 
1.1 Il diritto di accesso civico 
  I cittadini sono attori fondamentali ai quali il decreto  riconosce
un ruolo attivo per contribuire al cambiamento organizzativo  sotteso
a  tutta  la  nuova  normativa  in  materia  di   prevenzione   della
corruzione.  Con  lo  strumento  dell'accesso  civico,   disciplinato
all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 33  del  2013,  chiunque
puo' vigilare, attraverso il sito web  istituzionale,  non  solo  sul
corretto adempimento  formale  degli  obblighi  di  pubblicazione  ma
soprattutto sulle finalita' e le modalita' di utilizzo delle  risorse
pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti
destinatari delle norme. 
  Con  l'accesso  civico  chiunque  ha  il  «potere»  di  controllare
democraticamente la conformita'  dell'attivita'  dell'amministrazione
determinando anche una maggiore responsabilizzazione  di  coloro  che
ricoprono   ruoli   strategici   all'interno    dell'amministrazione,
soprattutto nelle aree piu' sensibili al  rischio  corruzione,  cosi'
come individuate dalla legge n. 190 del 2012. 
  E' opportuno precisare che anche le  societa'  sono  legittimate  a
segnalare eventuali inadempimenti. Esse possono essere interessate ad
una serie di informazioni, diverse da quelle del comune cittadino, ma
utili per l'esercizio della propria attivita'. Si pensi, ad  esempio,
alla pubblicazione dei tempi medi di pagamento  dei  fornitori,  alla
pubblicazione delle autorizzazioni e concessioni, dei procedimenti di
gara, degli accordi di accreditamento al Servizio sanitario nazionale
delle cliniche private, ecc. 
  Con l'introduzione dell'accesso civico, il  legislatore  ha  inteso
ampliare i confini tracciati dalla legge n. 241  del  1990  sotto  un
duplice profilo, delle informazioni  che  le  amministrazioni  devono
rendere disponibili e dei requisiti in capo al richiedente. 
  E'  opportuno,  comunque,  evidenziare  che  l'accesso  civico  non
sostituisce il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge 241:
quest'ultimo, infatti, e'  uno  strumento  finalizzato  a  proteggere
interessi  giuridici  particolari  da  parte  di  soggetti  che  sono
portatori   di   un   «interesse   diretto,   concreto   e   attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e  collegata
al documento al quale e' chiesto l'accesso» (art. 22, comma 1,  lett.
b) della legge n. 241 del 1990)  e  si  esercita  con  la  visione  o
l'estrazione di  copia  di  documenti  amministrativi.  Diversamente,
l'accesso civico non necessita di una  particolare  legittimazione  e
riguarda tutte le informazioni e i dati  che  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 33 e delle altre  disposizioni  vigenti  le  pubbliche
amministrazioni devono pubblicare. 
  Le  richieste  di  accesso  civico  devono  essere   inoltrate   al
responsabile  della  trasparenza  che,  di  norma,  coincide  con  il
responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  fermo  restando
l'obbligo  a  carico  dei   dirigenti   responsabili   degli   uffici
dell'amministrazione di assicurare il tempestivo  e  regolare  flusso
delle informazioni da pubblicare ai fini  del  rispetto  dei  termini
stabiliti dal decreto. 
  E' necessario, altresi', prevedere la nomina  di  un  soggetto  che
sostituisca il «responsabile» inadempiente da individuare secondo  le
modalita' indicate dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n.  241  del
1990. Si segnala in proposito che, nel caso di mancata individuazione
espressa, opera la previsione legale suppletiva  per  cui  il  potere
sostitutivo si considera attribuito  «al  dirigente  generale  o,  in
mancanza,  al  dirigente  preposto  all'ufficio  o  in  mancanza   al
funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.» 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
1.2 I destinatari degli obblighi di pubblicazione 
  Per  quanto  riguarda  l'ambito  soggettivo  di  applicazione   del
decreto,  l'art.  11,  comma  1,  individua  come   destinatarie   le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
n. 165 del 2001. 
  Alle societa'  partecipate  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  a
quelle dalle stesse controllate  ai  sensi  dell'art.  2359  c.c.  le
disposizioni si applicano «limitatamente alle attivita'  di  pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o  dell'Unione  europea»
(art. 1, comma 34 della legge n. 190 del 2012; art. 11, comma 2,  del
decreto legislativo n.  33  del  2013).  Analogamente  per  gli  enti
pubblici non economici, secondo quanto previsto  dall'art.  1,  comma
34, della legge n. 190 del 2012. 
  «Le autorita' indipendenti di  garanzia,  vigilanza  e  regolazione
provvedono (...) secondo le disposizioni dei rispettivi  ordinamenti»
(art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013). 
  Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 61, della legge  n.  190
del 2012, gli adempimenti attuativi per le regioni e gli enti locali,
nonche' per gli  enti  pubblici  e  i  soggetti  di  diritto  privato
sottoposti al loro controllo sono definiti attraverso intese in  sede
di Conferenza unificata. Lo scorso 3  luglio  sono  stati  avviati  i
lavori in sede tecnica per  il  raggiungimento  delle  intese,  ferma
restando l'efficacia generale del provvedimento dalla sua entrata  in
vigore. 
1.3 Gli adempimenti 
Qualita' delle informazioni,  decorrenza  e  durata  dell'obbligo  di
pubblicazione 
  Gli obblighi di trasparenza previsti nel decreto, salvo i  casi  in
cui le disposizioni abbiano  previsto  specifici  termini,  divengono
efficaci al momento della sua entrata in vigore (20  aprile  2013)  e
l'applicazione delle norme non deve attendere l'adozione del  decreto
interministeriale di cui all'art. 1, comma 31, della  legge  n.  190,
che potra' eventualmente intervenire per introdurre  disposizioni  di
dettaglio e di raccordo, ne' dei decreti previsti dall'art. 48, comma
3, del decreto legislativo  n.  33  del  2013.  Infatti,  il  decreto
legislativo n. 33 gia' contiene indicazioni di fonte  primaria  circa
le modalita' di pubblicazione  dei  documenti  e  delle  informazioni
rilevanti, nonche' circa i dati da pubblicare per le  varie  aree  di
attivita'. Pertanto, ferme restando eventuali  previsioni  specifiche
che  potranno  essere  contenute  nella   fonte   regolamentare,   le
prescrizioni di trasparenza sono  immediatamente  precettive  secondo
quanto previsto nell'allegato A al decreto, il quale  costituisce  lo
schema che va doverosamente seguito per realizzare la pubblicita'  in
senso giuridico e non solo fenomenologico. 
  Il  decreto  legislativo  n.  33  del  2013  obbliga  le  pubbliche
amministrazioni e gli enti, come indicati nel precedente paragrafo, a
predisporre  sul  proprio  sito  web  una  sezione   «Amministrazione
trasparente» nella quale pubblicare tutti i dati  e  le  informazioni
concernenti l'organizzazione e l'attivita' e le modalita' per la  sua
realizzazione (art. 2) secondo modelli standardizzati. 
  Le informazioni devono essere complete,  di  facile  consultazione,
comprensibili  e  prodotte  in  un  formato  tale  da  poter   essere
riutilizzate. 
  I dati  devono  essere  pubblicati  tempestivamente  ed  aggiornati
periodicamente, ai sensi delle disposizioni del decreto in esame.  La
pubblicazione deve essere mantenuta  per  un  periodo  di  5  anni  e
comunque finche' perdurano gli effetti degli atti (artt. 6-7 e 8). 
  Si  richiama   l'attenzione   sugli   obblighi   di   pubblicazione
riguardanti i componenti  degli  organi  di  indirizzo  politico;  in
particolare, l'art. 14 prevede la  pubblicazione  sul  sito  internet
dell'atto di nomina o di proclamazione, del curriculum, dei  compensi
di qualsiasi natura connessi  all'assunzione  della  carica  e  delle
informazioni patrimoniali, quali la proprieta' di immobili e di  beni
mobili registrati,  il  possesso  di  azioni,  la  dichiarazione  dei
redditi, gli eventuali  incarichi  di  amministratore  o  sindaco  di
societa' ecc. 
  Quest'ultima tipologia  di  obblighi  si  estende  al  coniuge  non
separato e ai parenti entro il  secondo  grado,  ove  gli  stessi  vi
consentano.  In  caso  di  mancato  consenso,  ne  deve  essere  data
evidenza. 
Limiti alla trasparenza 
  Come pure evidenziato dall'art. 1, comma 15, della legge n. 190 del
2012,  l'attuazione  della  trasparenza  deve  essere  in  ogni  caso
contemperata con l'interesse costituzionalmente protetto della tutela
della  riservatezza.  Quindi,  nel  disporre  la   pubblicazione   le
amministrazioni e gli altri soggetti  obbligati  debbono  assicurarsi
che  siano  adottate  tutte  le  cautele   necessarie   per   evitare
un'indebita diffusione di dati personali, che comporta un trattamento
illegittimo,  consultando  gli  orientamenti  del  Garante   per   la
protezione  dei  dati  personali  per  ogni  caso   di   dubbio.   In
particolare, si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 11
del decreto legislativo n. 196 del 2003, che enuncia  i  principi  di
non eccedenza e pertinenza nel trattamento, e dagli  artt.  4,  commi
3-6, e 26, comma 4, del decreto  legislativo  n.  33  del  2013,  che
contengono  particolari  prescrizioni  sulla  protezione   dei   dati
personali. 
  Si rammenta che per il trattamento illecito di  dati  personali  la
legge  prevede  l'obbligo  del  risarcimento  del  danno,  anche  non
patrimoniale  (art.  15  decreto  legislativo  n.  196   del   2003),
l'applicazione di sanzioni amministrative (Titolo III,  Capo  I,  del
decreto legislativo n. 196 del  2003)  e  la  responsabilita'  penale
(Titolo III, Capo II, del decreto legislativo n. 196 del 2003). 
Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' (P.T.T.I.) 
  Il decreto legislativo n. 33 del 2013 ha, in parte,  modificato  la
disciplina sul Programma triennale per la trasparenza e  l'integrita'
(P.T.T.I.) di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 150 del 2009,
confermando l'obbligo  di  adozione  del  Programma  a  carico  delle
pubbliche amministrazioni destinatarie dell'adempimento (art. 10). 
  Con  delibera  n.  50  del  4  luglio  2013  (pubblicata  sul  sito
istituzionale l'11 luglio 2013), la  CIVIT  ha  approvato  «Le  linee
guida per l'aggiornamento del programma triennale per la  trasparenza
e l'integrita' 2014- 2016». 
  Il P.T.T.I. definisce le modalita' di attuazione degli obblighi  di
trasparenza ed  e'  strettamente  correlato  al  Piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione,  P.T.P.C.,  del  quale   «di   norma»
costituisce una sezione. Proprio per rafforzare tale collegamento  in
sede di proposta di Piano  nazionale  anticorruzione,  trasmessa  dal
Dipartimento  della  funzione  pubblica  alla  C.I.V.I.T.,  e'  stato
previsto che entrambi i Piani siano  adottati  entro  il  31  gennaio
2014. I Piani debbono poi essere aggiornati annualmente entro  il  31
gennaio. 
  Gli obiettivi del P.T.T.I. devono essere inoltre coordinati con gli
obiettivi programmati per la valutazione della performance. La  CIVIT
gia' nella «Delibera n. 6/2013» al par. 3.1., lett. b), ha richiamato
l'attenzione delle amministrazioni sull'opportunita' di garantire una
integrazione di questi strumenti, esigenza  confermata  e  rafforzata
dalla previsione normativa di cui al citato art.  10,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 33 del 2013. 
1.4 Soggetti che vigilano sull'attuazione delle disposizioni 
  a) Responsabile della trasparenza: ha il compito di: 
    provvedere all'aggiornamento del P.T.T.I; 
    controllare il corretto adempimento da parte dell'amministrazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa; 
    segnalare   all'organo   di   indirizzo   politico,   all'O.I.V.,
all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e,  nei  casi  piu'  gravi,
all'U.P.D. i casi di mancato o ritardato adempimento  degli  obblighi
di  pubblicazione,  ai   fini   dell'attivazione   del   procedimento
disciplinare e delle altre forme di responsabilita'; 
    controllare ed assicurare  la  regolare  attuazione  dell'accesso
civico (art. 43). 
  b) Gli Organismi indipendenti di valutazione  (O.I.V.):  verificano
la coerenza tra il P.T.T.I. e il P.P. valutando  anche  l'adeguatezza
degli indicatori utilizzati (art. 44). Essi utilizzano i  dati  e  le
informazioni relative agli  obblighi  di  trasparenza  anche  per  la
valutazione  della  performance  organizzativa  ed  individuale   del
responsabile e dei soggetti  obbligati  alla  trasmissione  dei  dati
(art. 44). 
  c) La CIVIT: in  qualita'  di  Autorita'  nazionale  anticorruzione
vigila sul  corretto  adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione
attraverso  la  richiesta  di  informazioni  ai  responsabili   della
trasparenza e agli O.I.V, ordina la pubblicazione dei dati  omessi  e
segnalare gli inadempimenti agli uffici  di  disciplina,  ai  vertici
politici e alla  Corte  dei  conti  per  l'eventuale  responsabilita'
erariale (art. 45). 
  d)  Il  Dipartimento   della   funzione   pubblica:   effettua   il
monitoraggio  finalizzato  all'implementazione  della  strategia   di
prevenzione  della   corruzione   e   supporta   le   amministrazioni
nell'organizzazione degli adempimenti di trasparenza. 
  e) L'A.V.C.P.: con riferimento alle procedure  di  appalto,  riceve
dalle amministrazioni i dati e le informazioni, di  cui  all'art.  1,
comma 32, della legge n. 190 del 2012, informazioni che devono essere
pubblicate anche sul  sito  istituzionale  dell'amministrazione,  per
sottoporle a controllo ai fini della relazione alla Corte  dei  conti
(Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 - rif.). 
1.5 La «Bussola della trasparenza» 
  Come detto, con il decreto legislativo n.  33  del  2013  e'  stata
rivista la sezione dedicata alla trasparenza che deve essere presente
sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione,  «Amministrazione
trasparente». Questa modifica ha comportato una  rivisitazione  dello
strumento della «Bussola della trasparenza». 
  Il Dipartimento della funzione  pubblica,  anche  alla  luce  della
delibera della Autorita' nazionale anticorruzione n. 50 del 2013, sta
adeguando gli indicatori di  verifica,  tenendo  conto  degli  ambiti
soggettivi di applicazione degli obblighi di pubblicazione. 
  La Bussola della trasparenza  (www.magellanopa.it/bussola)  e'  uno
strumento  on-line  aperto  a  tutti  (persone  fisiche,  imprese   e
amministrazioni)   che   fornisce   funzionalita'   di   verifica   e
monitoraggio  della  trasparenza  dei  siti  web  istituzionali.   E'
un'iniziativa in linea con i principi dell'open government che mira a
rafforzare la trasparenza e  l'accountability  delle  amministrazioni
nonche' la collaborazione e partecipazione del cittadino al  processo
di trasparenza. Il principale obiettivo e' quello di accompagnare  le
amministrazioni,  anche  attraverso  il  coinvolgimento  diretto  dei
cittadini, in un processo  di  ottimizzazione  della  qualita'  delle
informazioni on-line e dei servizi digitali. 
  La Bussola effettua ad oggi la verifica su oltre 10.700 siti  delle
amministrazioni, analizzando la struttura delle  informazioni  e  dei
contenuti, cosi' come indicati nell'Allegato A al decreto in esame. I
risultati di questa analisi vengono mostrati  agli  utenti,  in  modo
semplice ed immediato, sia in forma tabellare che grafica. 
  La Bussola fornisce anche servizi di  supporto  che  stimolano  una
competizione «salutare» tra le  pubbliche  amministrazioni,  utile  a
migliorare  le  performance  delle  amministrazioni  in  materia   di
trasparenza. 
  Gli strumenti utilizzati dalla «bussola» sono: 
    a) le classifiche e i confronti tra amministrazioni omogenee; 
    b) un cruscotto grafico  per  il  monitoraggio  dello  stato  del
processo di trasparenza. 
  Gli utenti possono  contribuire  attivamente  all'innalzamento  del
livello di qualita' delle informazioni  e  dei  dati  pubblicati  con
segnalazioni o esprimendo la propria opinione sui contenuti. 
  In questa fase  di  transizione,  le  classifiche  e  le  verifiche
fornite on-line dalla Bussola sono state congelate alla  data  del  3
aprile  2013,  in  modo  da   rappresentare   la   situazione   prima
dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 33. A far data  dal
10 settembre 2013 le classifiche e i monitoraggi saranno adeguati  ai
nuovi obblighi di pubblicazione. 
1.6 Stato di attuazione della normativa 
  Da  un  monitoraggio  a  campione  effettuato   sui   comuni   piu'
importanti, risulta che  circa  il  30%  degli  enti  non  ha  ancora
adeguato il proprio sito ed utilizza ancora la sezione  «Trasparenza,
valutazione e merito». L'altro 70% si e' invece  adeguato  istituendo
la sezione «Amministrazione trasparente»; di questa percentuale circa
il 30% ha strutturato le sezioni cosi' come indicato nell'Allegato A,
adeguando  una  media  di  50  elementi  sui  66  previsti.   E'   da
considerare, pero', che non  tutte  le  sottosezioni  contengono  gli
elementi oggetto di pubblicazione. 
  In  generale,  si  sottolinea  l'esigenza  che  le  amministrazioni
prestino particolare attenzione  all'intero  «ciclo  di  vita»  delle
informazioni e dei dati che devono essere  pubblicati,  sfruttando  i
sistemi informativi  interni  ove  possibile,  e  predisponendo,  nei
limiti  delle  risorse   disponibili,   soluzioni   organizzative   e
tecnologiche, anche in termini di reingegnerizzazione  dei  processi,
atte a garantire la massima efficienza e razionalizzazione. 
  E' quindi necessario che le amministrazioni adeguino al piu' presto
i contenuti della sezione «Amministrazione trasparente», allo  schema
allegato al decreto secondo le indicazioni fornite  dalla  C.I.V.I.T.
con la citata delibera. 
  Per     supportare      le      amministrazioni,      sul      sito
www.magellanopa.it/bussola, accedendo alla sezione «Nuovi adempimenti
decreto legislativo n. 33/2013», e' possibile visionare la «struttura
di un sito di prova» conforme alle previsioni del decreto legislativo
n. 33 del 2013 ed effettuare la «verifica in tempo reale» del proprio
sito alla luce della nuova normativa. 
1.7. Inosservanza delle disposizioni: responsabilita' e sanzioni 
  Si richiama l'attenzione sul fatto che la legge prevede  importanti
sanzioni  in  caso  di  violazione  degli  obblighi  di  trasparenza.
Infatti,    l'inadempimento    puo'    comportare     responsabilita'
disciplinare, dirigenziale e  amministrativa  (art.  46  del  decreto
legislativo n. 33  del  2013),  nonche'  l'applicazione  di  sanzioni
amministrative, di pubblicazione del provvedimento (art.  47  decreto
legislativo n. 33 del 2013) e  mancato  trasferimento  di  risorse  a
favore di enti od organismi (artt. 22 e 28 decreto legislativo n.  33
del 2013). Le sanzioni riguardano tutti i soggetti che sono tenuti  a
contribuire agli adempimenti e,  quindi,  non  solo  il  responsabile
della trasparenza per le sue  attribuzioni  specifiche,  ma  anche  i
dirigenti e gli organi  politici  che  debbono  fornire  i  dati  per
realizzare  la  pubblicazione.  Oltre  alle  sanzioni  a  carico  dei
soggetti,  sono  previste  anche  sanzioni  sull'atto,  che  bloccano
l'efficacia del provvedimento (art. 15, comma 2, e 26, comma  3,  del
decreto legislativo n. 33 del 2013). Una sintesi delle fattispecie di
inadempimento e delle relative sanzioni a carico di persone, enti  ed
organismi e' contenuta in allegato alla presente circolare. 
  In conclusione, si raccomanda alle  amministrazioni  e  a  tutti  i
soggetti destinatari di dedicare la massima attenzione affinche'  gli
adempimenti di trasparenza  siano  curati  in  maniera  tempestiva  e
funzionale alle esigenze dei cittadini. 
    Roma, 19 luglio 2013 
 
                                          Il Ministro per la pubblica 
                                             amministrazione e la     
                                               semplificazione        
                                                    D'Alia            

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80 

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2013 
Registro n.7, Presidenza del Consiglio dei ministri, foglio n. 27