IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23,
Regolamento adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
nella legge 14 settembre 2011, n. 148, recante «Istituzione
dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalita' di
scelta dell'organo di revisione economico-finanziario» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2012, n. 67;
Visto l'art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131,
il quale dispone che i soggetti che presentano domanda di iscrizione
nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui all'art.
16, comma 25 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, sono tenuti a
versare un contributo annuo di € 25,00 per le spese sostenute dal
Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la raccolta,
elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati e per le
iniziative di formazione a distanza;
Dato atto che le attivita' di raccolta, elaborazione e gestione dei
dati inerenti l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di
cui al citato decreto del Ministro dell'interno n. 23 del 2012 sono
gestite direttamente da questo Ministero mediante apposita procedura
informatica;
Dato atto che, a norma di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del
citato decreto del Ministro dell'interno n. 23 del 2012, il Ministero
dell'interno puo' organizzare direttamente, senza oneri per lo Stato,
avvalendosi della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno,
corsi e seminari in materia di contabilita' pubblica e gestione
economico-finanziaria degli enti locali, che consentono il
conseguimento del requisito riferito ai crediti formativi, richiesto
per l'iscrizione nell'elenco, ivi comprese iniziative di formazione a
distanza;
Richiamati gli orientamenti espressi dalla Corte dei conti (Sezioni
Riunite in sede di controllo - delibera n. 7 del 2011 e Sezione
regionale di controllo per il Piemonte - delibera n. 55 del 2011),
secondo cui le spese per attivita' formative interamente finanziate
con specifici contributi esterni non sono assoggettabili ai limiti
previsti dall'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010;
Considerato che i contributi in parola sono finalizzati al sostegno
delle spese prevalentemente connesse all'avvenuta iscrizione
nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali a seguito della
presentazione della relativa domanda;
Visto il secondo periodo del predetto art. 4-bis, comma 2, del
decreto-legge n. 79 del 2012, il quale prevede che con decreto del
Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le
modalita' di versamento dei contributi e la riassegnazione degli
stessi ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del
Ministero dell'interno;
Tenuto conto che le somme rinvenienti dai contributi riscossi
devono essere destinate, mediante riassegnazione delle stesse, ai
competenti capitoli di spesa, per le finalita' indicate dal predetto
art. 4-bis, comma 2;
Decreta:
Art. 1
Termini e modalita' di versamento del contributo
1. I soggetti iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli
enti locali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio
2012, n. 23, sono tenuti a versare al Ministero dell'interno un
contributo annuo di 25 euro, entro il termine del 30 aprile di ogni
anno.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il
contributo di cui al comma 1 e' versato, dai soggetti che risultano
iscritti nell'elenco dal quale sono estratti i nominativi a decorrere
dal 1° marzo 2013, entro il termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto mediante
versamento su apposito conto corrente postale, intestato alla
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Gli importi
incassati saranno riversati, con cadenza mensile, all'entrata del
bilancio dello Stato con imputazione sul capitolo 2349, art. 25
«entrate di pertinenza del Ministero dell'interno».