IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88; 
  Visto il Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010; 
  Visto il DPR 28 maggio 1968 on il quale e'  stata  riconosciuta  la
Denominazione di Origine Controllata dei vini  "Bardolino"  ,  ed  e'
stato approvato il relativo disciplinare  di  produzione,  nonche'  i
decreti  con  i  quali  sono  state  apportate  modifiche  al  citato
disciplinare; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' e Sicurezza -  Vini  DOP  e
IGP  e  sulla   G.U.R.I.   n.   295   del   20-12-2011,   concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118  quater,  par.
2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei  relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  relativo
fascicolo tecnico della DOP "Bardolino"; 
  Visto il decreto ministeriale 13 agosto 2012  recante  disposizioni
nazionali  applicative  del  Reg.  n.  1234/07  del  Consiglio,   del
regolamento applicativo n.607/09  della  Commissione  e  del  Decreto
legislativo n.61/10 per quanto concerne le Dop e le IGP, le  menzioni
tradizionali,l'etichettatura  e  la  presentazione   di   determinati
prodotti vitivinicoli; 
  Vista la domanda presentata per il tramite  della  Regione  Veneto,
nel rispetto della  procedura  di  cui  all'articolo  6  del  D.M.  7
novembre 2012, e previo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale  della
Regione  medesima  dell'avviso  relativo  all'avvenuta  presentazione
della stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela vino  Bardolino
DOC , intesa ad ottenere la modifica dell'articolo 8 del disciplinare
di  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata
"Bardolino", relativamente all'uso dei recipienti e  dei  sistemi  di
chiusura consentiti per i vini a Denominazione di Origine Controllata
"Bardolino"; 
  Considerato che detta richiesta di  modifica  non  comporta  alcuna
modifica al documento unico riepilogativo  di  cui  all'articolo  118
quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007  e
che pertanto  per  l'esame  della  stessa  richiesta  si  applica  la
procedura semplificata  di  cui  al  citato  Decreto  Ministeriale  7
novembre 2012, articolo 10, comma 8 , conformemente alle disposizioni
di cui all'articolo 118 octodecies,  paragrafo  3,  lettera  a),  del
Regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Visto il  parere  favorevole  della  Regione  Veneto  sulla  citata
domanda; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP
ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 23 luglio 2013; 
  Ritenuto di dover  procedere  alla  modifica  dell'articolo  8  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine
Controllata "Bardolino" in conformita' alla citata proposta; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  del
vino DOP "Bardolino" cosi' come  approvato  con  il  citato  D.M.  30
novembre 2011, e di dover comunicare la modifica  in  questione  alla
Commissione U.E., ad aggiornamento del  fascicolo  tecnico  inoltrato
alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi  2
e 3, del  Regolamento  (CE)  n.  1234/2007,  tramite  il  sistema  di
informazione messo a disposizione dalla Commissione  U.E.,  ai  sensi
dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n.
607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  L'articolo  8  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini   a
Denominazione di Origine Controllata "Bardolino", consolidato con  le
modifiche introdotte per conformare lo stesso alla  previsione  degli
elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento
(CE) n. 1234/2007,  cosi'  come  approvato  con  il  D.M.  30.11.2011
richiamato in premessa, e' sostituito per  intero  con  il  testo  di
seguito indicato: 
  " Per i vini a denominazione  di  origine  controllata  "Bardolino"
immessi al consumo fino  a  litri  5,  e'  obbligatorio  l'uso  delle
tradizionali bottiglie e fiaschi di vetro. 
  E' consentito inoltre per il confezionamento  della  tipologia  del
vino DOC "Bardolino", senza alcuna specificazione  aggiuntiva,  l'uso
dei contenitori  alternativi  al  vetro  costituiti  da  un  otre  in
materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere  racchiuso
in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da
2 a 3 litri.". 
  2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP "Bardolino"  ,
di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del  Ministero  e
comunicata alla Commissione  U.E.,  ai  fini  dell'aggiornamento  del
relativo fascicolo tecnico gia'  trasmesso  alla  stessa  Commissione
U.E., ai sensi  dell'articolo  118  vicies,  paragrafi  2  e  3,  del
Regolamento  (CE)  n.  1234/2007,  nel   rispetto   delle   procedure
richiamate in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 settembre 2013 
 
                                       Il direttore generale: Vaccari