IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Visto il decreto legislativo 29 aprile  2010,  n.  75  «Riordino  e
revisione della disciplina  in  materia  di  fertilizzanti,  a  norma
dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»; 
  Considerato che, ai  sensi  degli  articoli  9  e  10  del  decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche  agli  allegati  sono
predisposte  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali; 
  Considerato il parere positivo della Commissione tecnico-consultiva
per i fertilizzanti, di cui all'art. 9  del  decreto  legislativo  n.
75/2010, espresso nella seduta del 12 luglio 2012; 
  Acquisito   il   parere   della    Commissione    consultiva    per
l'aggiornamento dei  metodi  ufficiali  di  analisi,  secondo  quanto
prescritto al comma 2, art. 10 del decreto  legislativo  n.  75/2010,
reso con nota del 5 settembre 2012, prot. n. 19052; 
  Viste le note del 19 febbraio 2013, prot. n. 28552, prot. n. 28555,
dell'Unita'  centrale  di  notifica  del  Ministero  dello   sviluppo
economico relative al superamento della procedura di informazione, di
cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla 98/48/CE; 
  Considerato che le modifiche proposte si riferiscono agli  allegati
2, 4, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75  e  che  le
medesime sono coerenti con quanto previsto dal citato decreto; 
  Ritenuto di dover procedere all'adozione  delle  citate  variazioni
agli allegati 2, 4, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010,  n.
75; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli allegati, 2, 4, 6 e 7  del  decreto  legislativo  29  aprile
2010, n. 75 «Riordino e revisione  della  disciplina  in  materia  di
fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge  7  luglio  2009,  n.
88», sono modificati come indicato nell'allegato al presente decreto. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso
un periodo di  dodici  mesi  per  lo  smaltimento  dei  fertilizzanti
nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa
vigente prima di tale data. 
  3.   Il   presente   decreto   non   comporta   limitazione    alla
commercializzazione  di   fertilizzanti   legalmente   fabbricati   e
commercializzati o legalmente commercializzati in  uno  Stato  membro
dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in  uno
degli Stati firmatari dell'Associazione  europea  di  libero  scambio
(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico  europeo
(SEE),  purche'  le  stesse  garantiscano  i  livelli  di  sicurezza,
affidabilita' ed informazione equivalenti  a  quelli  prescritti  nel
presente decreto. 
  4. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 764/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 luglio 2008,  l'autorita'  competente  ai  fini
dell'applicazione, ove necessario,  delle  procedure  di  valutazione
previste e'  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
  Il presente decreto sara' inviato all'organo di  controllo  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 luglio 2013 
 
                                             Il Ministro: De Girolamo 

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2013 
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF registro n. 7, foglio n. 316