IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»; Considerato che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono predisposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Considerato il parere positivo della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 75/2010, espresso nella seduta del 12 luglio 2012; Acquisito il parere della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi, secondo quanto prescritto al comma 2, art. 10 del decreto legislativo n. 75/2010, reso con nota del 5 settembre 2012, prot. n. 19052; Viste le note del 19 febbraio 2013, prot. n. 28552, prot. n. 28555, dell'Unita' centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico relative al superamento della procedura di informazione, di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla 98/48/CE; Considerato che le modifiche proposte si riferiscono agli allegati 2, 4, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto previsto dal citato decreto; Ritenuto di dover procedere all'adozione delle citate variazioni agli allegati 2, 4, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; Decreta: Art. 1 1. Gli allegati, 2, 4, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono modificati come indicato nell'allegato al presente decreto. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data. 3. Il presente decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purche' le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, affidabilita' ed informazione equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto. 4. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 764/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'autorita' competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 2013 Il Ministro: De Girolamo Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2013 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF registro n. 7, foglio n. 316