IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante "Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri" ed in  particolare  l'articolo
10; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in  particolare,  l'articolo  2
come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.
85, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008,  n.
121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle  strutture
di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376  e  377,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale e' stato istituito, tra
l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  28  aprile  2013
recante  la  nomina  dell'On.le  Maurizio  Lupi  a   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale
n. 100 del 30 aprile 2013; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio  2013
recante la nomina del dott. Erasmo  D'Angelis  a  Sottosegretario  di
Stato alle infrastrutture e ai trasporti, pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n.  111  del  14
maggio 2013; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,
n. 211 "Regolamento  recante  l'organizzazione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti", pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 3 del 05 gennaio 2009; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,
n. 212 "Regolamento  recante  la  riorganizzazione  degli  uffici  di
diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 3
del 5 gennaio 2009; 
  Ritenuto di dover attribuire la delega al Sottosegretario di  Stato
dott. Erasmo D'Angelis,  in  relazione  all'assetto  delle  strutture
ministeriali individuato dal  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ferme restando le responsabilita' e  le  funzioni  di  indirizzo
politico-amministrativo del Ministro di cui agli articoli 4 e 14  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  modificazioni
ed integrazioni, e'  conferita  al  Sottosegretario  di  Stato  dott.
Erasmo D'Angelis la delega: 
  a)  alle  attivita'  di   competenza   della   direzione   generale
dell'edilizia statale e degli interventi speciali per quanto riguarda
i programmi relativi all'edilizia scolastica nonche'  alle  attivita'
di  competenza  della  direzione  generale  per   le   dighe   e   le
infrastrutture idriche ed elettriche nell'ambito del Dipartimento per
le infrastrutture, gli affari generali e del personale; 
  b) alle attivita' di competenza della  direzione  generale  per  la
motorizzazione, della Direzione generale per la sicurezza stradale  e
della  direzione  del  trasporto  pubblico  locale  nell'ambito   del
Dipartimento dei trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici. 
  2. Al Sottosegretario di Stato dott. Erasmo D'Angelis  e'  altresi'
delegata la firma delle relazioni concernenti i ricorsi  straordinari
al Capo dello Stato nonche' dei ricorsi gerarchici impropri  previsti
dal codice della strada. 
  3. Al fine della migliore armonizzazione dell'attivita' strategica,
l'alta  vigilanza  sulle  attivita'  delegate  e'  esercitata  previa
verifica della coerenza con l'indirizzo politico e secondo i  dettami
della direttiva generale annuale per l'azione amministrativa  emanata
dal Ministro. 
  4. Resta, comunque, riservata al Ministro la  potesta'  di  diretto
esercizio delle competenze inerenti le materie delegate nei  casi  di
particolare rilevanza politica e strategica.