IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali, e il capo VI recante norme sull'etichettatura e
presentazione;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il
quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato
inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento
unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 10
luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di
origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti
del settore vitivinicolo, nonche' i successivi regolamenti (CE) della
Commissione con i quali sono state apportate talune modifiche al
predetto regolamento (CE) n. 607/2009;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2012 della
Commissione dell'11 dicembre 2012 con il quale e' stato da ultimo
modificato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare
l'art. 56, paragrafo 3, lettera b), consentendo agli Stati membri di
decidere in merito alla sostituzione dei termini "produttore" o
"prodotto da" con altri termini riportati nello specifico
all'allegato X-bis dello stesso regolamento, al fine di completare in
etichetta il nome e l'indirizzo del produttore;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n.
88;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative
del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento
applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto
legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le
menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di
determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4, comma 3, cosi' come
modificato con la legge 3 agosto 2004, n. 204;
Ritenuto di dover apportare talune modifiche al citato decreto 13
agosto 2012, al fine di adeguarlo alle disposizioni di etichettatura
previste dal richiamato regolamento (UE) n. 1185/2012, nonche' per
adeguare la disposizione relativa alle chiusure dei recipienti in cui
sono confezionati i vini DOCG, in relazione alle esigenze manifestate
dagli operatori del settore vitivinicolo;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano nella riunione dell'11 luglio 2013;
Decreta:
Art. 1
Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 agosto 2012 richiamato in premessa e' modificato
come segue:
1) all'articolo 4, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"5. Ai sensi dell'art. 56, paragrafo 3, secondo comma, lettera b,
del regolamento e' consentita la sostituzione dei termini
"produttore" o "prodotto da" con i termini di cui all'allegato X-bis
del regolamento.";
2) all'articolo 15, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Chiusure. Per le sottospecificate categorie e tipologie di
prodotti vitivinicoli, la chiusura dei recipienti e' effettuata come
segue:
a) vini spumanti, i vini spumanti di qualita', i vini spumanti di
qualita' del tipo aromatico, ivi compresi i prodotti delle predette
categorie recanti una DOP o IGP. Conformemente alle disposizioni di
cui all'art. 69 del regolamento, le bottiglie di vetro per vino
spumante devono essere munite di uno dei seguenti dispositivi di
chiusura:
per le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 l: un tappo
a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in
contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto
eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra
tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia;
per le bottiglie di volume nominale non superiore a 0,2 l:
qualsiasi altro dispositivo di chiusura adatto;
b) vini DOP non contemplati alla lettera a): utilizzo dei vari
dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) sono applicabili fatte
salve le disposizioni piu' restrittive stabilite negli specifici
disciplinari di produzione DOP, ivi compresi i disciplinari DOP
approvati o modificati alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Nell'ambito delle predette disposizioni restrittive, l'uso
del "tappo raso bocca" di sughero, o di altri materiali tradizionali
di cui al comma 1, e' assimilato al "tappo a T", fatto salvo che la
parte esterna al collo della bottiglia del "tappo a T" puo' essere
costituita da altri materiali.".