IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 relativo a "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali" e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009 concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attivita' culturali"; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, art. 2, commi 132-133, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto, in particolare, il summenzionato comma 132 che recita espressamente che: "In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, e' autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico"; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2007 recante " Indirizzi per la ripartizione del Fondo per il diritto di prestito"; Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2007 recante: "Ripartizione in percentuali del Fondo per il diritto di prestito pubblico", in base al quale il predetto fondo e' ripartito secondo le seguenti percentuali: 83% opere a stampa e audiolibri, 5% fonogrammi, 12% videogrammi; Considerato che il citato fondo per il diritto di prestito pubblico e' ripartito dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto; Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2009 con il quale e' stata stabilita la percentuale della provvigione spettante alla SIAE, nella misura del 22% per la ripartizione del Fondo di prestito pubblico ai singoli aventi diritto e del 7,50% per la ripartizione collettiva alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale in ciascuno dei rispettivi ambiti; Visti i decreti di pagamento con cui il Ministero per i beni e le attivita' culturali ha effettuato a favore della Societa' italiana autori editori il versamento per il diritto di prestito pubblico per gli anni 2006 -2012; Considerato che non tutti gli organismi associativi aventi diritto alla ripartizione del Fondo hanno presentato istanza di accesso; Considerata la necessita' di individuare un termine finale per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo da parte delle Associazioni interessate, sia per i fondi dell'esercizio finanziario di competenza che per quelli non ripartiti relativi agli esercizi finanziari precedenti, nonche' di regolamentare le modalita' di presentazione delle istanze; Decreta: Art. 1 1. Il termine di presentazione delle istanze di accesso alla ripartizione collettiva delle quote del Fondo per il diritto di prestito pubblico alle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale negli ambiti individuati dal decreto ministerile 10 dicembre 2007 e' fissato al 30 settembre di ogni anno per i finanziamenti riferiti all'annualita' precedente. 2. Previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali la Societa' italiana autori ed editori provvedera' a suddividere i fondi non richiesti entro tale termine ai singoli aventi diritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 15 ottobre 2009.