IL MINISTRO DEI BENI 
              E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Vista la legge 22 aprile  1941,  n.  633  e  successive  modifiche,
recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti  connessi
al suo esercizio"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 relativo  a
"Regolamento di riorganizzazione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali" e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   20   luglio   2009   concernente
"Articolazione degli uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale
dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e
le attivita' culturali"; 
  Visto il decreto-legge 3  ottobre  2006,  art.  2,  commi  132-133,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto, in  particolare,  il  summenzionato  comma  132  che  recita
espressamente che: "In recepimento  della  direttiva  92/100/CEE  del
Consiglio,  del  19  novembre  1992,  al  fine   di   assicurare   la
remunerazione del prestito eseguito dalle  biblioteche  e  discoteche
dello Stato e degli enti pubblici, e' autorizzata la spesa  annua  di
250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno  2007
e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008  per  l'istituzione
presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali del Fondo per
il diritto di prestito pubblico"; 
  Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2007  recante  "  Indirizzi
per la ripartizione del Fondo per il diritto di prestito"; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   10   dicembre   2007   recante:
"Ripartizione in percentuali del Fondo per  il  diritto  di  prestito
pubblico", in base al quale il predetto fondo e' ripartito secondo le
seguenti percentuali: 83% opere a stampa e audiolibri, 5% fonogrammi,
12% videogrammi; 
  Considerato che il citato fondo per il diritto di prestito pubblico
e' ripartito dalla Societa' italiana degli autori ed  editori  (SIAE)
tra gli aventi diritto; 
  Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2009 con il quale e' stata
stabilita la percentuale della provvigione spettante alla SIAE, nella
misura del 22% per la ripartizione del Fondo di prestito pubblico  ai
singoli aventi diritto e del 7,50%  per  la  ripartizione  collettiva
alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale in ciascuno dei rispettivi ambiti; 
  Visti i decreti di pagamento con cui il Ministero per i beni  e  le
attivita' culturali ha effettuato a favore  della  Societa'  italiana
autori editori il versamento per il diritto di prestito pubblico  per
gli anni 2006 -2012; 
  Considerato che non tutti gli organismi associativi aventi  diritto
alla ripartizione del Fondo hanno presentato istanza di accesso; 
  Considerata la necessita' di individuare un termine finale  per  la
presentazione delle istanze  di  accesso  al  Fondo  da  parte  delle
Associazioni interessate, sia per i fondi dell'esercizio  finanziario
di competenza che per quelli non  ripartiti  relativi  agli  esercizi
finanziari precedenti,  nonche'  di  regolamentare  le  modalita'  di
presentazione delle istanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine  di  presentazione  delle  istanze  di  accesso  alla
ripartizione collettiva delle quote  del  Fondo  per  il  diritto  di
prestito pubblico alle associazioni  maggiormente  rappresentative  a
livello nazionale negli ambiti individuati dal decreto ministerile 10
dicembre 2007  e'  fissato  al  30  settembre  di  ogni  anno  per  i
finanziamenti riferiti all'annualita' precedente. 
  2. Previa autorizzazione del Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali la  Societa'  italiana  autori  ed  editori  provvedera'  a
suddividere i fondi non  richiesti  entro  tale  termine  ai  singoli
aventi diritto, ai sensi dell'art.  1  del  decreto  ministeriale  15
ottobre 2009.