IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, recante
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'", il quale, al fine di contrastare
la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di
assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni
derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, detta
disposizioni in tema di dematerializzazione dei contrassegni
medesimi, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o
telematici, anche in collegamento con banche dati;
Visto, in particolare, il comma 1 del richiamato articolo 31 del
decreto-legge n. 1 del 2012, il quale rinvia ad apposito regolamento,
adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, la
definizione delle modalita' per la progressiva dematerializzazione
dei predetti contrassegni, delle caratteristiche e dei requisiti dei
sistemi elettronici o telematici sostitutivi dei contrassegni
medesimi nonche' la fissazione della loro entrata in vigore;
Visto l'articolo 21, commi 4 e 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n.
121;
Visto l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e l'articolo 127 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
Ritenuto di dover provvedere a dare attuazione alla richiamata
disposizione legislativa contenuta nell'articolo 31, comma 1, del
decreto-legge n. 1 del 2012, nonche', limitatamente alle sole
informazioni contenute nella banca dati di cui al presente
regolamento, dare attuazione al citato articolo 21, comma 5, del
decreto-legge n. 179 del 2012;
Sentito l'IVASS che, istituito ai sensi dell'articolo 13, decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7
agosto 2012, n. 135, e' subentrato all'ISVAP dall'1 gennaio 2013 ed
ha espresso il proprio parere con nota n. 09-13.004012 del 12 aprile
2013;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli
Atti Normativi, espresso nell'adunanza del 21 febbraio 2013;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio in data 11 giugno
2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "dematerializzazione dei contrassegni": la sostituzione dei
contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la
responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore su strada, con sistemi elettronici
o telematici che garantiscano, attraverso la connessione con la banca
dati di cui alla lettera c), anche mediante l'utilizzo di dispositivi
o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle
violazioni delle norme del codice della strada, approvati od
omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, la corrispondenza dei dati relativi al
veicolo con l'esistenza e la validita' della copertura assicurativa
obbligatoria;
b) "processo di dematerializzazione": l'insieme dei processi
organizzativi e tecnici tesi alla progressiva dematerializzazione dei
contrassegni;
c) "banca dati": quella costituita presso il Centro elaborazione
dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, alimentata dalle informazioni
contenute nell'Archivio nazionale dei veicoli e nell'Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226
del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonche' dalle informazioni e
dai dati forniti gratuitamente dalle imprese di assicurazione,
direttamente o attraverso sistemi informativi centralizzati istituiti
presso le associazioni di rappresentanza, relativi alla data di
decorrenza, di sospensione e di scadenza delle coperture assicurative
r.c. auto dei veicoli a motore;
d) "sistemi elettronici o telematici": il complesso delle
procedure e tecnologie utilizzate per la progressiva
dematerializzazione dei contrassegni;
e) "impresa di assicurazione": quella con sede legale nel
territorio della Repubblica autorizzata ai sensi dell'articolo 13 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'esercizio
dell'attivita' assicurativa nel ramo r.c. auto; quella con sede
legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo
abilitata ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n.
209 del 2005 nel territorio della Repubblica all'esercizio
dell'assicurazione nel ramo r.c. auto, in regime di stabilimento o di
liberta' di prestazione di servizi, nonche' quella con sede legale in
uno Stato terzo, autorizzata ai sensi dell'articolo 28 del decreto
legislativo n. 209 del 2005 nel territorio della Repubblica
all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo r.c. auto in
regime di stabilimento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Per il testo dell'articolo 31 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio
2012, n. 19, S.O., si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'articolo 21 del decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese), pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre
2012, n. 245, S.O, si veda nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'articolo 45, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n.
114, S.O., si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'articolo 127 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private), pubblicato nella Gazz. Uff. 13
ottobre 2005, n. 239, S.O., si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri),
pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214,
S.O.:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 45, comma 6, 225 e
226 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992:
"Art. 45. Uniformita' della segnaletica, dei mezzi di
regolazione e controllo ed omologazioni.
1. - 5. (Omissis).
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i
dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici
di controllo e regolazione del traffico, nonche' quelli
atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle
violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che,
per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti
all'approvazione od omologazione da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento
delle caratteristiche geometriche, fotometriche,
funzionali, di idoneita' e di quanto altro necessario.
Nello stesso regolamento sono precisate altresi' le
modalita' di omologazione e di approvazione."
"Art. 225. Istituzione di archivi ed anagrafe
nazionali.
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere
possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle
strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi
mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un archivio nazionale delle strade;
b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
un'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che
include anche incidenti e violazioni."
"Art. 226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe
nazionale.
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito l'archivio nazionale delle strade,
che comprende tutte le strade distinte per categorie, come
indicato nell'art. 2.
2.Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono
essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico della strada, al traffico veicolare, agli
incidenti e allo stato di percorribilita' anche da parte
dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art.
54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti
proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico delle singole strade, allo stato di
percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi
d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'
i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e
attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che
e' tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i
dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di
cui al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale
delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potra'
avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese
negli elenchi delle strade non percorribili, che
annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale
sulla base dei dati trasmessi dalle societa'
concessionarie, per le autostrade in concessione,
dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle
regioni, per la rimanente viabilita'. Il regolamento
determina i criteri e le modalita' per la formazione, la
trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli
elenchi.
5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i
dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1,
lettere e), f), g), h), i), l), m) e n ).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono
essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di
costruzione e di identificazione, all'emanazione della
carta di circolazione e del certificato di proprieta', a
tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del
veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato
coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne
abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai
dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine
agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a
totale carico del richiedente e vengono stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. L'archivio e' completamente informatizzato; e'
popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento
per i trasporti terrestri, dal P.R.A., dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui
all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi
di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i
trasporti terrestri.
8.Nel regolamento sono specificate le sezioni
componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite
nel regolamento.
10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
ogni conducente, i dati relativi al procedimento di
rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti
successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di
sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle
violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6
giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle
sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida
di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del
punteggio di cui all'articolo 126-bis, agli incidenti che
si siano verificati durante la circolazione ed alle
sanzioni comminate.
12. L'anagrafe nazionale e' completamente
informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i dati
raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri (1301),
dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle
compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento,
al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti
norme saranno altresi' specificati i contenuti, le
modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli
archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.".
Si riporta il testo degli articoli 13, 23, 24 e 28 del
citato decreto legislativo n. 209 del 2005:
"Art. 13. Autorizzazione.
1. L'ISVAP alle condizioni previste dall'articolo
14 autorizza, con provvedimento da pubblicare nel
bollettino, l'impresa che intende esercitare l'attivita'
nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente,
nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui
all'articolo 2, comma 3.
2. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per uno o
piu' rami vita o danni e copre tutte le attivita'
rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l'impresa
non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse.
3. L'autorizzazione e' valida per il territorio della
Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel
rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di
accesso in regime di stabilimento o di prestazione di
servizi, nonche' per quello degli Stati terzi, nel rispetto
della legislazione di tali Stati."
"Art. 23. Attivita' in regime di stabilimento.
1.L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami
danni in regime di stabilimento nel territorio della
Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in
un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione
all'ISVAP, da parte dell'autorita' di vigilanza di tale
Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti
dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se
l'impresa si propone di assumere rischi concernenti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, la comunicazione include la dichiarazione che
l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano
e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della
strada.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria
deve essere munito di un mandato comprendente espressamente
anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e
davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche'
quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli
altri atti relativi alle attivita' esercitate nel
territorio della Repubblica. Il rappresentante generale
deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria.
Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona
giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio
della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio
rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in
Italia e che sia munita di un mandato comprendente i
medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione l'ISVAP indica
all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine la
normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che
l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attivita'.
4. L'impresa puo' insediare la sede secondaria e dare
inizio all'attivita' nel territorio della Repubblica dal
momento in cui riceve dall'autorita' di vigilanza dello
Stato di origine la comunicazione dell'ISVAP ovvero, in
caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al
comma 3.
5.L'impresa, qualora intenda modificare la
comunicazione effettuata, ne informa l'ISVAP almeno trenta
giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP
valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in
relazione alla permanenza dei presupposti che hanno
giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del
caso, informa l'autorita' competente dello Stato membro
interessato."
"Art. 24. Attivita' in regime di prestazione di
servizi.
1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami
danni, in regime di liberta' di prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente
la sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato
alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorita' di
vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli
adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento
comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi
concernenti l'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include
l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del
rappresentante per la gestione dei sinistri e una
dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio
centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le
vittime della strada.
2. L'impresa puo' iniziare l'attivita' dal momento in
cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la comunicazione
dell'autorita' di vigilanza dello Stato di origine di cui
al comma 1.
3. L'impresa comunica all'ISVAP, attraverso l'autorita'
di vigilanza dello Stato membro d'origine, ogni modifica
che intende apportare alla comunicazione per l'accesso nel
territorio della Repubblica in regime di liberta' di
prestazione di servizi.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attivita', in regime di
liberta' di prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica, l'impresa non puo' avvalersi di sedi
secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza
permanente nel territorio italiano, neppure se tale
presenza consista in un semplice ufficio gestito da
personale dipendente, o tramite una persona indipendente,
ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa
stessa."
"Art. 28. Attivita' in regime di stabilimento
1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo,
qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica
i rami vita o i rami danni, e' preventivamente autorizzata
dall'ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2. L'autorizzazione e' efficace limitatamente al
territorio nazionale, salva l'applicazione delle
disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attivita'
all'estero in regime di liberta' di prestazione di servizi.
3. L'impresa, qualora nello Stato di origine eserciti
congiuntamente i rami vita e i rami danni, puo' essere
autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i
rami vita, salvo che richieda l'autorizzazione
all'esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e
malattia.
4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel
territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare
un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e
che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma
2, nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie
per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale
previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia
conferita ad una persona giuridica, si applica la
disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo
periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la
persona preposta alla gestione effettiva della sede
secondaria deve essere in possesso, per la durata
dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e
professionalita' previsti dall'articolo 76.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli altri
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione iniziale, ivi
compreso l'obbligo di presentare un programma di attivita',
nonche' il possesso nel territorio della Repubblica di
investimenti per un ammontare almeno uguale all'importo
minimo della quota di garanzia e con il deposito a titolo
di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso
la Banca d'Italia, di una somma, in numerario o in titoli,
pari almeno alla meta' dell'importo minimo. Si applica
l'articolo 14, commi 2, 3 e 4.
6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono inoltre
disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione
dell'attivita' ad altri rami, di esercizio congiunto dei
rami vita e dei rami infortuni e malattia e di diniego
dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15.
7. L'autorizzazione non puo' essere altresi' rilasciata
quando non sia rispettato dallo Stato di origine il
principio di parita' di trattamento o di reciprocita' nei
confronti delle imprese aventi la sede legale nel
territorio della Repubblica che intendano costituire o
abbiano gia' costituito in tale Stato una sede
secondaria.".