IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare gli articoli  28  paragrafo
1,  29  ,  31-33  concernenti   i   requisiti   delle   domande   per
l'autorizzazione all'immissione sul mercato; 
  Visti  inoltre,  gli  articoli  34-37  del  Regolamento   (CE)   n.
1107/2009, concernenti le procedure comunitarie di valutazione  delle
domande   di   autorizzazione   all'immissione   in   commercio    di
un'autorizzazione; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda presentata dall'Impresa  Oxon  Italia  S.p.A.  con
sede legale in via Carroccio 8  -  Milano,  finalizzata  al  rilascio
dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario  Vitene  Triplo  R  ai
sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009,  contenente  le
sostanze attive cimoxanil,  fosetil-alluminio  e  rame,  nella  quale
l'impresa medesima ha indicato l'Italia quale Stato  membro  relatore
ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con  il  quale  le
sostanze  attive  cimoxanil,  fosetil-alluminio  e  rame  sono  state
considerate approvate a norma del regolamento  (CE)  1107/2009,  alle
medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Visto  il  rapporto   di   registrazione   preliminare,   messo   a
disposizione dallo Stato membro relatore  Italia  in  data  14  marzo
2013; 
  Visti i commenti su  detto  rapporto  di  valutazione  preliminare,
formulati dagli  Stati  membri  interessati  e  dagli  esperti  della
Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai sensi dell'art. 36,
comma 1, del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'Impresa  per  il
rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in  commercio  del
prodotto fitosanitario in questione e' stata  esaminata  dallo  Stato
membro relatore Italia con esito favorevole cosi' come  indicato  nel
rapporto di registrazione conclusivo; 
  Sentita la Commissione consultiva di cui all'art.  20  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  relativamente  all'autorizzazione
del prodotto di cui trattasi, fino al 31 agosto 2019 data di scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  cymoxanil  ai  sensi  del
regolamento (CE) 1107/2009; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  31  agosto
2019, l'Impresa Oxon Italia S.p.A. , con sede legale in via Carroccio
8 - Milano e' autorizzata, ai sensi del regolamento  (CE)  1107/2009,
ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Vitene
Triplo  R,  con  la   composizione   e   alle   condizioni   indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da Kg 0.5 - 1 - 2 - 5- 10. 
  Il  prodotto  fitosanitario   e'   preparato   nello   stabilimento
dell'Impresa  Isagro  S.p.A,  Adria  Cavanella  Po,  Loc.   Colafonda
(Rovigo). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15751. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata
etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 aprile 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello