IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda del 26 febbraio 2009 presentata dall'Impresa Gowan
Italia Spa con sede legale in via Morgani, 68 Faenza (RA), diretta ad
ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario  denominato
THIN-A contenente la sostanza attiva tri-allate; 
  Viste le successive integrazioni alla domanda del 26 febbraio  2009
di cui l'ultima del 25 gennaio 2013 in cui viene richiesto di variare
la titolarita' del prodotto in questione da Gowan Italia Spa a  Gowan
Comercio Internacional E Servicos, con  sede  legale  in  Avenida  do
Infante, 50 - 9004-521 Funchal - Madeira (Portogallo) e denominazione
dello stesso da THIN-A ad AVADEX FACTOR; 
  Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra  il  Ministero  della
Salute e l'Universita' degli studi di Piacenza "  Sacro  Cuore",  per
l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati  di  dossier
di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95. 
  Visto il decreto del 3 dicembre 2009 di inclusione  della  sostanza
attiva tri-allate, nell'Allegato I del decreto legislativo  17  marzo
1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2019 in  attuazione  della  direttiva
2009/77/CE della Commissione del 1° luglio 2009; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico - scientifica  presentata  dall'Impresa  Gowan
Comercio  Internacional  e  Servicos,  a  sostegno  dell'istanza   di
autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico - scientifici; 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 24 aprile 2013 con la  quale  e'
stata richiesta la documentazione ed i  dati  tecnico  -  scientifici
aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 20
mesi dalla sopra citata data del 24 aprile 2013; 
  Vista la nota pervenuta in data 6 maggio 2013 da  cui  risulta  che
l'Impresa Gowan Comercio Internacional e Servicos  ha  presentato  la
documentazione richiesta dall'Ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare  il  prodotto  AVADEX  FACTOR  fino  al  31
dicembre 2019  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva tri-allate; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9
luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Gowan Comercio Internacional E Servicos, con sede  legale
in Avenida do Infante, 50 - 9004-521 Funchal - Madeira  (Portogallo),
e' autorizzata ad immettere in commercio  il  prodotto  fitosanitario
denominato AVADEX  FACTOR  con  la  composizione  e  alle  condizioni
indicate nell'etichetta allegata al  presente  decreto,  fino  al  31
dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva
tri-allate riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011. 
  La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati  tecnico
- scientifici  aggiuntivi  sopra  indicati  nel  termine  di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da     L
l-2-3,6-5-7,2-10-15-20-25 
  Il prodotto in  questione  e'  prodotto  nello  stabilimento  dell'
Impresa S.I.P.C.A.M. SpA - via Vittorio  Veneto  81  -  Salerano  sul
Lambro (LO) 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n.15741. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 maggio 2013 
 
                                     Il direttore generale: Borrello