IL DIRETTORE GENERALE 
per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
                       tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare  l'articolo  58  che
abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'articolo 16, comma  1  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel  registro
di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.  510/2006
sono  automaticamente   iscritte   nel   registro   "registro   delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette" di cui all'articolo 11 del presente regolamento; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001 con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della indicazione geografica protetta "Agnello di Sardegna"; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e
la vigilanza sulle denominazioni protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  1  ottobre  2010,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n.  254  del  29
ottobre 2010, con il quale l' "Agenzia Laore Sardegna"  con  sede  in
Cagliari, Via  Caprera  n.8,  e'  stata  designata  ad  effettuare  i
controlli  sulla  indicazione   geografica   protetta   "Agnello   di
Sardegna"; 
  Considerato che la predetta designazione ha validita'  triennale  a
decorrere dal 1 ottobre 2010,  data  di  emanazione  del  decreto  di
designazione in precedenza citato; 
  Considerato che la Regione Autonoma Sardegna con  delibera  n.33/54
dell'8 agosto 2013 in sostituzione dell' "Agenzia Laore Sardegna", ha
individuato, con  decorrenza  1°  gennaio  2014,  "Agris  Sardegna  -
Agenzia Regionale per la ricerca  in  agricoltura",  quale  autorita'
pubblica  di  controllo  e  di   certificazione   della   indicazione
geografica protetta  "Agnello  di  Sardegna",  ai  sensi  dei  citati
articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n.1151/2012; 
  Considerato  che  il  "Consorzio  per  la  tutela  dell'Agnello  di
Sardegna IGP", incaricato ai sensi dell'art.14  della  Legge  526/99,
non ha ancora provveduto a confermare  tale  individuazione,  sebbene
sollecitato  in  tal  senso   dalla   Direzione   generale   per   il
riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela
del consumatore con nota n. 19258 del 13 settembre 2013; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la indicazione geografica protetta "Agnello  di
Sardegna" anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
designazione concessa all' "Agenzia Laore Sardegna" e la designazione
di  "Agris  Sardegna  -  Agenzia  Regionale   per   la   ricerca   in
agricoltura"; 
  Ritenuto  per  i  motivi   sopra   esposti   di   dover   prorogare
l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite  con  decreto  1
ottobre 2010, fino all'emanazione  del  decreto  di  designazione  di
"Agris Sardegna - Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura"; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La designazione dell'  "Agenzia  Laore  Sardegna",  con  decreto  1
ottobre 2010, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica
protetta "Agnello di Sardegna", registrata con il  Regolamento  della
Commissione (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001, e' prorogata fino al  31
dicembre 2013.