IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 recante norme per la sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare; 
  Vista la legge  23  maggio  1980,  n.  313  recante  adesione  alla
convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare (SOLAS), con allegato, aperta alla firma a Londra il 1°
novembre 1974, e sua esecuzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435 recante approvazione del regolamento per  la  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n.
293 recante norme per la disciplina  delle  nuove  unita'  veloci  di
navigazione nazionale o minore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407 recante regolamento recante norme di attuazione  delle  direttive
96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104  recante
attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle  disposizioni  ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e  le
visite di controllo delle navi e per le  pertinenti  attivita'  delle
amministrazioni marittime; 
  Visto l'art. 5 (equivalenze ed esenzioni) del decreto legislativo 4
febbraio 2000, n. 45  recante  attuazione  della  direttiva  98/18/CE
relativa alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite  a
viaggi nazionali; 
  Vista la nota del Comando generale del Corpo delle  Capitanerie  di
porto - Reparto 6°- protocollo n. 06/20/05/47412 del 22 maggio 2012 a
mezzo  della  quale  si  notifica  alla   Commissione,   tramite   la
Rappresentanza   permanente   d'Italia   presso   l'Unione   europea,
l'esenzione, ai sensi  degli  articoli  9.3  e  9.4  della  direttiva
2009/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio  2009,
relativa  alle  disposizioni  e  norme  di  sicurezza  per  le   navi
passeggeri; 
  Rilevata la necessita' di definire i  parametri  di  sicurezza  per
determinate tipologie di navi, anche non soggette  alle  prescrizioni
della direttiva 2009/45/CE ma che ricadono nel campo di  applicazione
del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.  435,
al fine di  poter  accedere  alle  misure  alternative  previste  dal
presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si  applicano  le  definizioni  che
seguono: 
    a) costruzione: secondo la definizione della Regola V/2.1  SOLAS,
come emendata; 
    b) i termini utilizzati nel presente  decreto  devono  intendersi
quelli riportati nell'art. 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2000,
n. 45 per le unita' ricadenti nel campo di applicazione dello stesso; 
    c) i termini utilizzati nel presente  decreto  devono  intendersi
quelli  riportati  nell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 per le unita' ricadenti nel  campo
di applicazione dello stesso; 
    d) Bridge Navigational Watch System (BNWAS): sistema  di  allarme
attivabile dal ponte di comando.