IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 recante norme per la sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313 recante adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare (SOLAS), con allegato, aperta alla firma a Londra il 1°
novembre 1974, e sua esecuzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435 recante approvazione del regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n.
293 recante norme per la disciplina delle nuove unita' veloci di
navigazione nazionale o minore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407 recante regolamento recante norme di attuazione delle direttive
96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 recante
attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime;
Visto l'art. 5 (equivalenze ed esenzioni) del decreto legislativo 4
febbraio 2000, n. 45 recante attuazione della direttiva 98/18/CE
relativa alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a
viaggi nazionali;
Vista la nota del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di
porto - Reparto 6°- protocollo n. 06/20/05/47412 del 22 maggio 2012 a
mezzo della quale si notifica alla Commissione, tramite la
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea,
l'esenzione, ai sensi degli articoli 9.3 e 9.4 della direttiva
2009/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009,
relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi
passeggeri;
Rilevata la necessita' di definire i parametri di sicurezza per
determinate tipologie di navi, anche non soggette alle prescrizioni
della direttiva 2009/45/CE ma che ricadono nel campo di applicazione
del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435,
al fine di poter accedere alle misure alternative previste dal
presente decreto;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni che
seguono:
a) costruzione: secondo la definizione della Regola V/2.1 SOLAS,
come emendata;
b) i termini utilizzati nel presente decreto devono intendersi
quelli riportati nell'art. 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2000,
n. 45 per le unita' ricadenti nel campo di applicazione dello stesso;
c) i termini utilizzati nel presente decreto devono intendersi
quelli riportati nell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 per le unita' ricadenti nel campo
di applicazione dello stesso;
d) Bridge Navigational Watch System (BNWAS): sistema di allarme
attivabile dal ponte di comando.