IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV 
della Direzione generale per le piccole e medie imprese  e  gli  enti
                             cooperativi 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16  marzo
1942 n. 267; 
  Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  197  del  28
novembre  2008  «Riorganizzazione  del   Ministero   dello   sviluppo
economico»   e   il decreto   ministeriale del    7    maggio    2009
«Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze della relazione di  mancata  revisione  del  1°
febbraio 2012 effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione
cooperative italiane  e  relative  alla  societa'  cooperativa  sotto
indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Considerato che la cooperativa, a seguito  della  comunicazione  ai
sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data  21  febbraio
2013 prot. n. 30076, non ha prodotto alcuna documentazione attestante
l'avvenuta regolarizzazione delle difformita'; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Considerato che non  si  acquisisce  il  parere  della  Commissione
centrale per le cooperative in virtu' di quanto prescrive  l'art.  12
comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge n.
7 agosto 2012  n.  135,  il  quale  ha  disposto  definitivamente  il
trasferimento  ai  competenti  uffici  delle  attivita'   svolte   da
organismi collegiali; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies  c.c.,  con  contestuale  nomina  del  commissario
liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Orchidea Servizi societa' cooperativa» con
sede in Roma, costituita in  data  12  aprile  1999,  codice  fiscale
05748431003, e' sciolta  per  atto  d'autorita'  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies c.c. e l'avv. Giuseppina Gasparri, nata a Roma, il
17 aprile 1958, codice fiscale GSPGPP58D47H501Z e residente in  Roma,
Via Pianeta Terra n. 39-Eur Torrino Nord, ne e' nominata  commissario
liquidatore.