LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modificazioni; 
  Vista  la  direttiva  2009/65/CE  del  Parlamento  Europeo  e   del
Consiglio del 13 luglio  2009,  concernente  il  coordinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative  in  materia
di taluni organismi d'investimento collettivo in valori  mobiliari  e
le relative misure attuative adottate dalla Commissione europea; 
  Visti gli Orientamenti ESMA/2012/832 per le autorita' competenti  e
per le societa' di gestione di OICVM, adottati dall'Autorita' europea
degli strumenti finanziari e  dei  mercati  (AESFEM),  istituita  con
regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento Europeo e del  Consiglio
del 24 novembre 2010, aventi ad oggetto «Questioni relative agli  ETF
e ad altri OICVM» ed emanati in conformita' all'art.  16  del  citato
Regolamento al fine  di  «istituire  prassi  di  vigilanza  uniformi,
efficienti  ed  efficaci  nell'ambito  del  SEVIF  e  per  assicurare
l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione»; 
  Viste le indicazioni interpretative fornite dall'AESFEM mediante le
Q & A ESMA/2012/592, recentemente aggiornate dalla medesima Autorita'
europea e pubblicate nel proprio sito internet e, in particolare,  la
Q & A n. 2d, in tema di  consegna  del  KIID  e  del  prospetto  agli
investitori; 
  Visto l'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, come modificato dal decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47,
in virtu' del quale la  Consob  ha  ampliato  la  propria  competenza
regolamentare con riferimento alla notifica per l'offerta  in  Italia
di OICR comunitari armonizzati  e  alle  modalita'  di  esercizio  in
Italia dei diritti degli investitori; 
  Visto l'art. 98-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sostituito dal decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, in base
al quale la Consob, in armonia con le disposizioni comunitarie, detta
le disposizioni di attuazione in materia di offerta  al  pubblico  di
quote o azioni di OICR aperti; 
  Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971,  con  la  quale  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   degli
emittenti, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, da ultimo modificato con delibera del 17 luglio 2013, n. 18612; 
  Ritenuto  necessario   intervenire   sul   richiamato   regolamento
concernente la disciplina  degli  emittenti  e  sui  relativi  schemi
allegati, al fine di assicurarne la piena  coerenza  con  i  predetti
Orientamenti nonche' con i contenuti delle Q & A ESMA/2012/592 e,  in
particolare con la Q & A n. 2d, con la quale l'Autorita'  europea  ha
chiarito che l'obbligo di  consegna  del  KIID  deve  assolversi  nei
confronti di tutti gli investitori, ancorche' qualificati; 
  Ritenuto  inoltre  opportuno   modificare   gli   articoli   19-bis
19-quater, al fine di specificarne la portata applicativa; 
  Valutate le osservazioni formulate dai soggetti e  dagli  organismi
in risposta al documento  di  consultazione  pubblicato  in  data  22
aprile 2013, recante l'illustrazione delle modifiche al sopra  citato
regolamento in materia di emittenti; 
  Vista la lettera dell'8 agosto 2013, con la quale la Banca d'Italia
ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art.  42,  comma  1,  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in merito alle modifiche
apportate dalla Consob alla propria disciplina regolamentare; 
  Considerata  quindi  la  necessita'   di   adeguare   il   predetto
regolamento emittenti ai citati Orientamenti europei e  alle  Q  &  A
ESMA/2012/592; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Modifiche regolamentari 
 
  1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con
delibera del 14 maggio 1999,  n.  11971,  da  ultimo  modificato  con
delibera del 17 luglio 2013, n. 18612, e' modificato come segue: 
    nella Sezione I, Capo III, Titolo I, Parte II, all'art. 14, comma
1, lettera d), la parola «informazioni» e'  sostituita  dalla  parola
«informazioni-chiave»; 
    nella Sezione II, Capo III, Titolo I, Parte II, dopo  l'art.  18,
e' inserito il seguente articolo: 
      «Art.  18-bis  -  (Obblighi  relativi  alla  documentazione  di
offerta). 
  1. Gli obblighi di predisposizione, aggiornamento e consegna  della
documentazione  di  offerta  previsti  dalla  presente   sezione   si
applicano anche all'offerta di OICR armonizzati che ricada in uno dei
casi di esenzione previsti dall'art. 34-ter. 
  2. Laddove  l'offerta  di  OICR  armonizzati  ricada  nel  caso  di
esenzione  previsto  dall'art.  34-ter,  comma  1,  lettera  b),   la
locuzione «offerta al pubblico» contenuta nel prospetto e' sostituita
con «offerta riservata a investitori qualificati». 
  2. Nella Sezione III, Capo III, Titolo I, Parte II, sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    il comma 7 dell'art. 19-bis, e' sostituito dal seguente: 
      «7. Le disposizioni del  presente  articolo  e  degli  articoli
19-ter e 19-quater si applicano anche all'offerta di OICR che  ricada
in uno dei casi di esenzione previsti nell'art. 34-ter.  Resta  salvo
quanto previsto dall'art. 19-quater, comma 6.»; 
    all'art. 19-quater: 
      a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  Le  disposizioni
dei commi 2, 3, 4 e 5, non si applicano agli OICR la cui  offerta  in
Italia e' rivolta  esclusivamente  a  investitori  qualificati,  come
definiti dall'art. 34-ter, comma 1, lettera b)»; 
      b) al comma 7, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:  «ove
il valore di quotazione presenti uno  scostamento  significativo  dal
valore unitario  della  quota,  secondo  le  modalita'  previste  dal
prospetto.»; 
    dopo l'art. 20 e' inserito il seguente articolo: 
      «Art. 20-bis - (Obblighi di consegna  della  documentazione  di
offerta). 
  1.  Gli  obblighi  di  consegna  della  documentazione  di  offerta
previsti dalla presente sezione si  applicano  anche  all'offerta  di
OICR che ricada in uno  dei  casi  di  esenzione  previsti  dall'art.
34-ter.». 
  3. Nella Sezione V, Capo III, Titolo  I,  Parte  II,  all'art.  27,
comma  1,  al  terzo  periodo,  le  parole  «15-bis,  comma  1»  sono
sostituite dalle parole: «14, comma 1, lettera d)». 
  4. L'Allegato 1B - Schema 1 concernente il  «Prospetto  relativo  a
quote/azioni di fondi comuni di  investimento  mobiliare/societa'  di
investimento  a  capitale  variabile  (Sicav)  di  diritto   italiano
armonizzati/non  armonizzati,   comunitari   non   armonizzati   alla
Direttiva 2009/65/CE o extracomunitari di tipo aperto» e lo Schema  4
relativo  al  «Documento  per  la  quotazione  di   OICR   comunitari
armonizzati» sono sostituiti da un nuovo Allegato 1B - Schema 1 e dal
nuovo Schema 4 (Allegati numeri 1 e 2 alla presente delibera).