IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha
stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli
insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima
applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre
2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'», e
successive modificazioni ed integrazioni, e visto, in particolare,
l'art. 13 che:
al comma 4 prevede che, se nel provvedimento che comporta la
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera manca l'espressa
determinazione del termine entro il quale il decreto di esproprio va
emanato, il decreto di esproprio puo' essere emanato entro il termine
di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto
che dichiara la pubblica utilita' dell'opera;
al comma 5 prevede che l'autorita' che ha dichiarato la pubblica
utilita' dell'opera puo' disporre la proroga dei termini previsti per
l'adozione del decreto di esproprio per casi di forza maggiore o per
altre giustificate ragioni e prevede, altresi', che la proroga stessa
puo' essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del
termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni;
al comma 6 prevede che la dichiarazione di pubblica utilita'
dell'opera e' efficace fino alla scadenza del termine entro il quale
puo' essere emanato il decreto di esproprio;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo
Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n.
443/2001;
Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art.
11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di
investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di
progetto (CUP);
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive
modificazioni ed integrazioni e visti in particolare:
la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e
specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti la responsabilita' dell'istruttoria
sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita
«Struttura tecnica di missione», alla quale e' demandata la
responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della
relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
l'art. 166, comma 4-bis, il quale dispone che, il decreto di
esproprio puo' essere emanato entro il termine di sette anni,
decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo
Comitato che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che
nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso.
Questo Comitato puo' disporre la proroga dei termini previsti dal
predetto comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate
ragioni. La proroga puo' essere disposta prima della scadenza del
termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La
disposizione del predetto comma deroga alle disposizioni dell'art.
13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327;
l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di
interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17
agosto 2005, n. 189;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie»,
nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia e che,
tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di
inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento e visto il
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, emanato in attuazione
dell'art. 2 della predetta legge n. 136/2010;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai
sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il
primo programma delle infrastrutture strategiche, che include,
nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico - Nord Europa» alla
voce «Sistemi ferroviari», l'asse ferroviario
Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione);
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a
svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 85 (Gazzetta Ufficiale n.
221/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto
definitivo del «Nodo di Genova, potenziamento infrastrutturale
Genova-Voltri Genova-Brignole»;
Vista la delibera 27 marzo 2008, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n.
239/2008), con la quale questo Comitato ha autorizzato la variazione
delle modalita' di affidamento e di realizzazione del progetto
ferroviario «Nodo di Genova, potenziamento infrastrutturale Genova
-Voltri Genova-Brignole»;
Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 8 (Gazzetta Ufficiale n.
227/2011), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto
definitivo del «Riassetto del sistema di accesso alle aree operative
del bacino portuale di Voltri», prescrivendo, tra l'altro, che il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedesse a
trasmettere, entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera, la
convenzione stipulata dall'Autorita' portuale di Genova con Rete
ferroviaria italiana S.p.a. (RFI S.p.a.) per regolare la
realizzazione delle varie fasi e modalita' esecutive e il
mantenimento in efficienza del nuovo manufatto in attraversamento
alla sede ferroviaria;
Vista la nota 11 luglio 2013, n. 22063, con la quale il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione
istruttoria relativa all'argomento «Nodo di Genova, potenziamento
infrastrutturale Genova-Voltri Genova-Brignole, proroga della
pubblica utilita'»;
Vista la nota 12 luglio 2013, n. 22191, con la quale il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione
all'ordine del giorno dell'argomento medesimo;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62);
Vista la nota 19 luglio 2013, n. 3059, predisposta congiuntamente
dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna
seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da
riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Prende atto
delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
che l'intervento in esame si articola in due opere funzionali:
quadruplicamento della tratta «Genova Voltri-Genova Sampierdarena» e
sestuplicamento della tratta «Genova Principe-Genova Brignole»;
che l'autorizzazione alla variazione delle modalita' di affidamento
intervenuta con la delibera n. 26/2008, ha comportato la suddivisione
dell'intero progetto nei seguenti tre appalti:
appalto 1: opere civili, sovrastruttura ferroviaria e impianti
tecnologici tradizionali per l'intero intervento, compresa la prima
fase funzionale di Voltri;
appalto 2: tecnologie innovative per l'intero intervento;
appalto 3: opere civili, sovrastruttura ferroviaria a impianti
tecnologici tradizionali per la messa a piano regolatore generate
definitiva di Voltri;
che l'appalto 1, di sola esecuzione, e' stato aggiudicato ad Eureca
Consorzio Stabile e, a seguito della stipula della convenzione 16
dicembre 2009, n. 30, fra R.F.I. S.p.a. ed Eureca Consorzio Stabile,
in data 30 gennaio 2010 e' avvenuta la consegna dei lavori da
ultimare entro il 21 aprile 2016;
che l'appalto 2, di progettazione esecutiva ed esecuzione, e' stato
aggiudicato ad Ansaldo STS S.p.a. e, a seguito della stipula della
convenzione 23 giugno 2010, n. 15, fra R.F.I. S.p.a. ed Ansaldo STS
S.p.a., in data 23 agosto 2010 e' avvenuta la consegna delle
prestazioni di progettazione ed in data 19 febbraio 2011 e' avvenuta
la consegna dei lavori, da ultimare entro il 1° giugno 2018;
che una delle motivazioni che hanno portato a modificare le
modalita' di affidamento e di realizzazione delle opere oggetto del
potenziamento infrastrutturale Genova Voltri-Genova Brignole, e'
dovuta al fatto che una parte degli interventi relativi alla stazione
di Voltri risultava condizionata dalla realizzazione delle opere di
viabilita' di cui alla delibera n. 8/2011 citata in premessa, di
competenza di Autostrade per l'Italia S.p.a., i cui lavori
interferiscono con l'opera in esame;
che ad oggi l'avvio delle opere dell'appalto 3 risulta ancora
subordinato all'eliminazione dell'interferenza rappresentata
dall'attuale viadotto di connessione tra l'autostrada A10 ed il Porto
di Voltri, i cui lavori dovrebbero iniziare entro giugno 2014;
che a causa dell'indeterminatezza dei tempi di realizzazione della
suindicata opera, RFI S.p.a. ha ritenuto di non procedere entro i
termini con le attivita' di esproprio previste dal progetto di cui
all'appalto 3;
che i lavori dell'appalto 1, in corso di esecuzione, registrano
ritardi derivanti da criticita' nel rapporto contrattuale con
l'appaltatore che si riflettono anche sui tempi procedurali relativi
all'espletamento di alcuni espropri residui;
che conseguentemente il 9 luglio 2013 la societa' RFI S.p.a. ha
chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la proroga
per anni due del termine previsto per l'adozione dei decreti di
esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera,
ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis del decreto legislativo n.
163/2006;
che la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla
proroga del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio
di cui alla dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e' stata
effettuata il 20 maggio 2013, al fine di consentire alle ditte
interessate dall'eventuale emanando provvedimento di proroga di
partecipare al procedimento medesimo, precisando che le occupazioni
definitive saranno le medesime previste dal progetto definitivo
approvato con delibera n. 85/2006;
che, essendo stata la delibera n. 85/2006, di approvazione del
progetto definitivo dell'intervento, registrata dalla Corte dei conti
il 12 settembre 2006, il termine ultimo di validita' della
dichiarazione di pubblica utilita' e' da considerarsi il 12 settembre
2013;
che, in applicazione dell'art. 166, comma 4-bis, del citato decreto
legislativo n. 163/2006, non essendo ancora scaduto il termine di
sette anni prescritto dalla norma stessa, questo Comitato puo'
prorogare fino a due anni, in casi di «forza maggiore» o in presenza
di «giustificate ragioni», il termine previsto per l'adozione dei
decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita'
dell'opera;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene che
le su esposte ragioni giustifichino la suddetta proroga e quindi
propone di disporre la proroga di due anni del termine previsto per
l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di
pubblica utilita' dell'opera;
Delibera:
1. Ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n.
163/2006, e' disposta la proroga di due anni del termine previsto per
l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di
pubblica utilita' dell'intervento «Nodo di Genova, potenziamento
infrastrutturale Genova -Voltri Genova-Brignole», apposta con
delibera n. 85/2006.
2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti trasmettera' a questo Comitato
la convenzione stipulata dall'Autorita' portuale di Genova con RFI
S.p.a. di cui alla delibera n. 8/2011 citata in premessa, per
regolare la realizzazione delle varie fasi e modalita' esecutive e il
mantenimento in efficienza del nuovo manufatto in attraversamento
alla sede ferroviaria.
3. Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP definitivo
assegnato all'intervento di cui al citato punto 1 dovra' essere
evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile
riguardante l'intervento stesso.
Roma, 19 luglio 2013
Il Presidente: Letta
Il segretario: Girlanda
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 208