IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari che abroga i regolamenti (CE) 5109/2006 e
510/2006;
Visto l'art. 29 del citato Regolamento (UE) n. 1151/2012 che
introduce come schemi di qualita' le indicazioni facoltative di
qualita';
Visti gli articoli 31 e 32 del citato Regolamento (UE) n. 1151/2012
che individuano il «prodotto di montagna» come indicazione
facoltativa di qualita' e il «prodotto dell'agricoltura delle isole»
quale possibile ulteriore indicazione facoltativa di qualita'
attualmente in fase di studio da parte della commissione;
Visto l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che modifica
l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativo a controlli e
vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di
specificita';
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante
disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n.
2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2007 recante procedura a
livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del
Regolamento (CE) n. 510/2006;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 ed in particolare l'art. 4,
comma 3 che prevede che il Ministero della politiche agricole
alimentari e forestali nell'ambito delle sue competenze adotti
provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle
disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie al fine di
assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;
Ritenuto opportuno rimandare l'emanazione delle disposizioni
nazionali in materia di indicazioni facoltative di qualita' in attesa
delle determinazioni della Commissione europea sui temi «prodotto di
montagna» e «prodotto dell'agricoltura delle isole»;
Ritenuto necessario, per dare attuazione al citato Regolamento (UE)
n. 1151/2012, stabilire norme nazionali relativamente ai
riconoscimenti ed alla protezione dei regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Acquisita l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra
lo Sato le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano nella
riunione del 26 settembre 2013;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai prodotti agricoli destinati al
consumo umano elencati nell'allegato I del trattato e agli altri
prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato I del
Regolamento (UE) n. 1151/2012.