IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale  n.  145
del 23 giugno 1995)  concernenti  «Aspetti  applicativi  delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti  i  Regolamenti  (UE)  della  Commissione  n.  540/2011,   n.
541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011,  n.  546/2011,  n.  547/2011,  di
attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  Regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda presentata in data  28  maggio  2013  dall'impresa
Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in  Milano,  viale  Certosa,
130, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in  commercio
del  prodotto  fitosanitario  denominato  AFICIONADO,  contenete   le
sostanze  attive  bixafen  e  tebuconazolo,  uguale  al  prodotto  di
riferimento denominato Zantara registrato al  n.  15124  con  decreto
direttoriale in data 5 febbraio 2013, dell'impresa medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento Zantara registrato al n. 15124; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del  decreto  ministeriale
28 settembre  2012,  in  vigore  alla  data  di  presentazione  della
domanda; 
  Visto il decreto ministeriale del 31  agosto  2009  di  recepimento
della direttiva 2008/125/CE relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva  tebuconazolo  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo  n.
194/1995; 
  Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   350/2013   della
Commissione del  17  aprile  2013  che  approva  la  sostanza  attiva
bixafen,  in  conformita'  al  Regolamento  (CE)  n.  1107/2009   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  all'immissione  sul
mercato dei prodotti fitosanitari,  e  che  modifica  l'allegato  del
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive  in  questione
ora sono considerate approvate ai sensi del  suddetto  Regolamento  e
riportate nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato  decreto  di  recepimento  per  entrambe  le  sostanze  attive
componenti; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  di  riferimento  e'  stato
valutato secondo i principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del
decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un  fascicolo  conforme
all'allegato III; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 5 febbraio
2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino  al  5  febbraio
2016, l'impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale  in  Milano,
viale Certosa, 130, e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato AFICIONADO con  la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml. 100 - 250 - 500; l.
1 - 2 - 3 - 5 - 10. 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'impresa: 
  Torre S.r.l. - Montalcino - Torrenieri (Siena); 
  IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (Bergamo), 
nonche'  confezionato  presso  lo  stabilimento  dell'impresa:  Bayer
CropScience S.r.l., Filago (Bergamo). 
  Il prodotto e' importato in confezioni  pronte  dallo  stabilimento
dell'impresa estera: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15842. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 luglio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello