LA CONFERENZA UNIFICATA 
 
  Nell'odierna seduta del 26 settembre 2013; 
  Visto l'art. 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che
reca le disposizioni che gli enti locali  sono  tenuti  ad  applicare
nella stipula dei contratti di servizio al fine di tutelare i diritti
dei consumatori e degli utenti  dei  servizi  pubblici  locali  e  di
garantire  la  qualita',  l'universalita'  e   l'economicita'   delle
relative prestazioni; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito
con  modificazioni  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,   recante
disposizioni relative al contenuto delle carte di servizio; 
  Visto l'art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, che prevede  che  la  conferenza  promuove  e  sancisce
accordi tra governo, regioni ed enti locali, al  fine  di  coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in  collaborazione
attivita' di interesse comune; 
  Visto lo schema di linee  guida  predisposto  dal  Ministero  dello
sviluppo economico per dare attuazione a quanto indicato nell'art. 2,
comma 461 della legge n. 244/2007 sopra citato, seguendo i  contenuti
e i criteri definiti dal Comitato permanente di coordinamento tra  il
Ministero  dello  sviluppo  economico,  il  Consiglio  nazionale  dei
consumatori e degli utenti, le  regioni  e  altri  soggetti  pubblici
interessati, quali l'ANCI, istituito per  dare  attuazione  a  quanto
previsto nell'art. 136, comma 4, lett. f) del decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, diramato con nota dell'8 luglio  2013,  prot.
CSR 3177 P-4.23.2.12; 
  Considerato che, secondo quanto indicato dal citato art. 136, comma
4, lettera f)  del  decreto  legislativo  n.  206/2005  il  Consiglio
nazionale dei consumatori e degli  utenti  svolge  funzioni  volte  a
favorire ogni forma di raccordo  e  coordinamento  tra  le  politiche
nazionali e regionali in materia di tutela dei  consumatori  e  degli
utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la piu' ampia
rappresentanza  degli  interessi  dei  consumatori  e  degli   utenti
nell'ambito delle autonomie locali; 
  Considerato  che  il  Comitato   permanente   sopra   indicato   ha
predisposto il documento in esame, definendo alcuni obblighi che  gli
enti locali sono tenuti ad includere nei  contratti  di  servizio  da
essi stipulati con i gestori  dei  servizi  pubblici,  a  tutela  dei
consumatori; 
  Considerato che lo schema di atto, predisposto dal Ministero  dello
sviluppo economico nella  forma  dell'intesa,  fatto  proprio  quanto
approvato dal Consiglio nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti
nella riunione del 24 gennaio 2013,  intende  favorire  su  tutto  il
territorio nazionale l'applicazione dei criteri volti ad  individuare
i principi e  gli  elementi  minimi  da  inserire  nei  contratti  di
servizio e nelle carte di qualita' dei servizi pubblici  locali,  nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del citato  decretp-legge  n.
1/2012 e dando attuazione alle disposizioni  contenute  nell'art.  2,
comma 461 della legge n. 244/2007; 
  Visti gli esiti della riunione tecnica indetta  per  il  giorno  23
luglio 2012, nel  corso  della  quale  l'ANCI  ha  espresso  l'avviso
favorevole  al  testo  predisposto  dal  Ministero   dello   sviluppo
economico, mentre il Coordinamento tecnico interregionale in  materia
di  infrastrutture,  trasporti  e  mobilita'  ha   formulato   alcune
osservazioni sia di carattere formale che  di  merito,  discusse  nel
corso dell'incontro stesso, e contenute in un documento trasmesso con
nota CSR 3452 P-4.23.2.12 del 24 luglio 2013; 
  Visto il  nuovo  schema  di  atto  trasmesso  dal  Ministero  dello
sviluppo  economico  a  seguito  di   quanto   discusso   nel   corso
dell'incontro, predisposto in forma di accordo, volto a  definire  un
indirizzo comune tra tutte le  amministrazioni  interessate,  facendo
salve le specifiche norme di settore e i provvedimenti di regolazione
emanati dalle competenti autorita' indipendenti,  diramato  con  nota
del 4 settembre 2013, prot. n. CSR 3866  P-4.23.2.12,  unitamente  ad
una relazione illustrativa; 
  Vista la  nota  dell'ufficio  legislativo  del  Dipartimento  della
funzione pubblica con la quale si rappresenta  il  parere  favorevole
alla proposta del Ministero dello sviluppo economico sopra  indicata,
volta ad adottare le linee guida in esame con un accordo in  sede  di
Conferenza unificata invece che con una intesa, pervenuta in data  13
settembre 2013, prot. CSR 4005 A-4.23.2.12; 
  Visti gli esiti della riunione tecnica convocata per il  giorno  17
settembre per discutere lo schema  di  accordo  sopra  indicato,  nel
corso della quale  il  Coordinamento  interregionale  infrastrutture,
trasporti,   mobilita'   e   governo   del   territorio   e   l'ANCI,
nell'esprimere avviso favorevole alla conclusione dell'accordo  hanno
formulato alcune ulteriori osservazioni e richieste  di  modifica  al
testo, ritenute accoglibili dal Ministero dello sviluppo economico; 
  Considerato che  le  altre  amministrazioni  presenti  all'incontro
tecnico in esame, preso atto delle  modifiche  apportate  alle  linee
guida,  hanno   espresso   l'avviso   favorevole   alla   conclusione
dell'accordo; 
  Visto il nuovo  testo  predisposto  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico, modificato a seguito di quanto discusso  nel  corso  della
riunione allo schema in esame,  diramato  con  nota  prot.  CSR  4071
P-4.23.2.12 del 20 settembre 2013 che, allegato al presente atto,  ne
costituisce parte integrante (All. 1); 
  Visti gli esiti  dell'odierna  seduta  nel  corso  della  quale  le
regioni e gli enti locali hanno  espresso  l'avviso  favorevole  alla
conclusione dell'accordo; 
 
                          Sancisce accordo 
 
ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 sulle linee guida allegate, relative ai criteri  da  applicare
per individuare i principi e gli  elementi  minimi  da  inserire  nei
contratti di servizio e nelle carte di qualita' dei servizi  pubblici
locali, con particolare riferimento al ruolo delle  Associazioni  dei
consumatori, ai sensi dell'art. 2, comma 461 della legge 24  dicembre
2007, n. 244. 
    Roma, 26 settembre 2013 
 
                                                Il Presidente: Delrio 
 
 
Il Segretario: Marino