LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell'odierna seduta del 26 settembre 2013;
Visto l'art. 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che
reca le disposizioni che gli enti locali sono tenuti ad applicare
nella stipula dei contratti di servizio al fine di tutelare i diritti
dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di
garantire la qualita', l'universalita' e l'economicita' delle
relative prestazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito
con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante
disposizioni relative al contenuto delle carte di servizio;
Visto l'art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, che prevede che la conferenza promuove e sancisce
accordi tra governo, regioni ed enti locali, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione
attivita' di interesse comune;
Visto lo schema di linee guida predisposto dal Ministero dello
sviluppo economico per dare attuazione a quanto indicato nell'art. 2,
comma 461 della legge n. 244/2007 sopra citato, seguendo i contenuti
e i criteri definiti dal Comitato permanente di coordinamento tra il
Ministero dello sviluppo economico, il Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, le regioni e altri soggetti pubblici
interessati, quali l'ANCI, istituito per dare attuazione a quanto
previsto nell'art. 136, comma 4, lett. f) del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, diramato con nota dell'8 luglio 2013, prot.
CSR 3177 P-4.23.2.12;
Considerato che, secondo quanto indicato dal citato art. 136, comma
4, lettera f) del decreto legislativo n. 206/2005 il Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti svolge funzioni volte a
favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche
nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli
utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la piu' ampia
rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti
nell'ambito delle autonomie locali;
Considerato che il Comitato permanente sopra indicato ha
predisposto il documento in esame, definendo alcuni obblighi che gli
enti locali sono tenuti ad includere nei contratti di servizio da
essi stipulati con i gestori dei servizi pubblici, a tutela dei
consumatori;
Considerato che lo schema di atto, predisposto dal Ministero dello
sviluppo economico nella forma dell'intesa, fatto proprio quanto
approvato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
nella riunione del 24 gennaio 2013, intende favorire su tutto il
territorio nazionale l'applicazione dei criteri volti ad individuare
i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di
servizio e nelle carte di qualita' dei servizi pubblici locali, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del citato decretp-legge n.
1/2012 e dando attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 2,
comma 461 della legge n. 244/2007;
Visti gli esiti della riunione tecnica indetta per il giorno 23
luglio 2012, nel corso della quale l'ANCI ha espresso l'avviso
favorevole al testo predisposto dal Ministero dello sviluppo
economico, mentre il Coordinamento tecnico interregionale in materia
di infrastrutture, trasporti e mobilita' ha formulato alcune
osservazioni sia di carattere formale che di merito, discusse nel
corso dell'incontro stesso, e contenute in un documento trasmesso con
nota CSR 3452 P-4.23.2.12 del 24 luglio 2013;
Visto il nuovo schema di atto trasmesso dal Ministero dello
sviluppo economico a seguito di quanto discusso nel corso
dell'incontro, predisposto in forma di accordo, volto a definire un
indirizzo comune tra tutte le amministrazioni interessate, facendo
salve le specifiche norme di settore e i provvedimenti di regolazione
emanati dalle competenti autorita' indipendenti, diramato con nota
del 4 settembre 2013, prot. n. CSR 3866 P-4.23.2.12, unitamente ad
una relazione illustrativa;
Vista la nota dell'ufficio legislativo del Dipartimento della
funzione pubblica con la quale si rappresenta il parere favorevole
alla proposta del Ministero dello sviluppo economico sopra indicata,
volta ad adottare le linee guida in esame con un accordo in sede di
Conferenza unificata invece che con una intesa, pervenuta in data 13
settembre 2013, prot. CSR 4005 A-4.23.2.12;
Visti gli esiti della riunione tecnica convocata per il giorno 17
settembre per discutere lo schema di accordo sopra indicato, nel
corso della quale il Coordinamento interregionale infrastrutture,
trasporti, mobilita' e governo del territorio e l'ANCI,
nell'esprimere avviso favorevole alla conclusione dell'accordo hanno
formulato alcune ulteriori osservazioni e richieste di modifica al
testo, ritenute accoglibili dal Ministero dello sviluppo economico;
Considerato che le altre amministrazioni presenti all'incontro
tecnico in esame, preso atto delle modifiche apportate alle linee
guida, hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione
dell'accordo;
Visto il nuovo testo predisposto dal Ministero dello sviluppo
economico, modificato a seguito di quanto discusso nel corso della
riunione allo schema in esame, diramato con nota prot. CSR 4071
P-4.23.2.12 del 20 settembre 2013 che, allegato al presente atto, ne
costituisce parte integrante (All. 1);
Visti gli esiti dell'odierna seduta nel corso della quale le
regioni e gli enti locali hanno espresso l'avviso favorevole alla
conclusione dell'accordo;
Sancisce accordo
ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 sulle linee guida allegate, relative ai criteri da applicare
per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei
contratti di servizio e nelle carte di qualita' dei servizi pubblici
locali, con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei
consumatori, ai sensi dell'art. 2, comma 461 della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
Roma, 26 settembre 2013
Il Presidente: Delrio
Il Segretario: Marino