IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996;
nonche' gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22
dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si
prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato,
in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano
al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul
mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti
finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare
nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua
determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei
redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano
disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal
direttore della direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso
di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la
quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
direzione II del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli
atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilita' del servizio di
riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli
di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive
modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle
operazioni di collocamento di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le
procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento
dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti
degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione,
concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del
Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di
rendimento, anziche' di prezzo, secondo la prassi prevalente sui
mercati monetari dell'area euro;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23
ottobre 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a euro 106.894 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto
ministeriale del 18 dicembre 2012, citato nelle premesse, e in deroga
all'art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, e'
disposta per il 31 ottobre 2013 l'emissione dei Buoni ordinari del
Tesoro (appresso denominati BOT) a 181 giorni con scadenza 30 aprile
2014, fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di
euro.
Per la presente emissione e' possibile effettuare riaperture in
tranche.
Al termine della procedura di assegnazione, e' altresi' disposta
l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al
presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli
di Stato», individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del Decreto
ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse,
secondo le modalita' specificate ai successivi artt. 15 e 16 del
presente decreto.