Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto
della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54
1. Per l'anno 2013 non e' dovuta la prima rata dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 13. (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria)
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e'
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio
nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto
compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta
municipale propria e' fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale
e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma
1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n.
504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e
negli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza
agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione
alla meta' della base imponibile, i comuni possono
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni
agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
il moltiplicatore e' pari a 110.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta
applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza
agricola, purche' dai medesimi condotti, sono soggetti
all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente
euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro
15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa',
ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza
del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la
detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50
euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei
anni, purche' dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale. L'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo'
superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono
disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha
adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota
superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari
tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le
stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non
si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal
comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni
possono considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le
relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle
fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono
prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
11.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate nonche', a decorrere dal 1°
dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17,
in quanto compatibili.
12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata
dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di
base e la detrazione previste dal presente articolo; la
seconda rata e' versata a saldo dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio
sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze e'
versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura
ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente
articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16
giugno e il 16 settembre; la terza rata e' versata, entro
il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti
rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa
imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima,
entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento
dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la
detrazione previste dal presente articolo e la seconda,
entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di
previsione l'entrata da imposta municipale propria in base
agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
di cui alla tabella pubblicata sul sito internet
www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non da'
diritto al riconoscimento da parte dello Stato
dell'eventuale differenza tra gettito accertato
convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di
riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle
finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base
del gettito della prima rata dell'imposta municipale
propria nonche' dei risultati dell'accatastamento dei
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle
relative variazioni e della detrazione stabilite dal
presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito
complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 31 ottobre
2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga
all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento
e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione
del tributo.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello
approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresi'
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la
dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo
37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto
compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di
dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle
relative istruzioni.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e
dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1°
gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°
gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli
articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono
sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del
codice civile il riferimento alla "legge per la finanza
locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che
disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e
46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle
certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del
Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di
concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I
comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
Il versamento della prima rata di cui al comma 3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le
seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad
applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle
regioni a Statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed
h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il
comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'
articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente
posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, producono gli effetti
previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
ruralita', fermo restando il classamento originario degli
immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell' articolo 3, comma
3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998,
n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012 , con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all' articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato,
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31
dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".
All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole da "differenziate" a "legge statale" sono
sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli
stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del
gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo
complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per
l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a
2.162 milioni di euro.
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi
1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, del
decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85
(Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta
municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori
sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo
determinato presso le pubbliche amministrazioni e di
eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del
Governo):
"Art. 1. (Disposizioni in materia di imposta municipale
propria)
1. Nelle more di una complessiva riforma della
disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio
immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare,
a riconsiderare l'articolazione della potesta' impositiva a
livello statale e locale, e la deducibilita' ai fini della
determinazione del reddito di impresa dell'imposta
municipale propria relativa agli immobili utilizzati per
attivita' produttive, per l'anno 2013 il versamento della
prima rata dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e' sospeso per le seguenti categorie di
immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi
i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;
b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi
le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui
all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di
tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per
l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, e' ulteriormente incrementato fino al
30 settembre 2013, di un importo, come risultante per
ciascun comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per
cento:
a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta
municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se
deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento
alle abitazioni principali e relative pertinenze;
b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta
municipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate
dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli
immobili di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di
tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui al comma
1 possono utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di
amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per
l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria
sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero
dell'interno, con modalita' e termini fissati con decreto
del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. L'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e
3 e' estesa, su richiesta dei comuni interessati, anche
alle unioni di comuni con riferimento, in tutto o in parte
e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo
comune, all'incremento di anticipazione consentito e
riconosciuto a ciascun comune componente dell'unione ai
sensi del comma 2. Alla restituzione dell'anticipazione
provvedono i singoli comuni componenti dell'unione nella
misura pari alla quota dell'anticipazione richiesta da
ciascuno di essi.
4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di
euro per l'anno 2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di
euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000 euro mediante
utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 3 e quanto a
5,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.".