IL DIRETTORE GENERALE 
per il mercato, la concorrenza, il  consumatore  la  vigilanza  e  la
                          normativa tecnica 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008  relativa  a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99  «Disposizioni  in
materia di sviluppo e internazionalizzazione delle  imprese,  nonche'
in materia di energia.», recante disposizioni al fine  di  assicurare
la pronta'«Attuazione del capo II del regolamento  (CE)  n.  765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia  di
accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei
prodotti»; 
  Visti il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni,  ed  in
particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art.  55,  recanti  norme  di
istituzione  del  Ministero   delle   attivita'   produttive   e   di
trasferimento   allo   stesso   delle    funzioni    del    Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del  Ministero  del
commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti
in materia  di  riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dei  Ministeri»  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,  n.  233,  in  particolare
l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo
economico» sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la
denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; 
  Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 29 giugno 1995 per il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
Stati membri relative agli ascensori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162 «Regolamento  recante  norme  per  l'attuazione  della  direttiva
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione del nulla osta  per  ascensori  e  montacarichi,  nonche'
della relativa  licenza  di  esercizio»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
214, concernente il «Regolamento recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per  la  parziale
attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle  macchine  e  che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli  ascensori»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010; 
  Visto  il  decreto  22   dicembre   2009   «Prescrizioni   relative
all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale
italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di  accreditamento  in
conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»; 
  Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "ACCREDIA" quale
unico organismo nazionale italiano autorizzato a  svolgere  attivita'
di accreditamento e vigilanza del mercato.»; 
  Vista la convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3,
secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  hanno  rinnovato  l'affidamento
all'organismo  nazionale  italiano  di  accreditamento  -   ACCREDIA,
dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti  in  conformita'  alle
norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065,  UNI  CEI
EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove  applicabili,  agli
organismi incaricati  di  svolgere  attivita'  di  valutazione  della
conformita'  ai  requisiti  essenziali  di  sicurezza,   di   quattro
direttive  e  nella  fattispecie,  della   direttiva   95/16/CE   del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  29  giugno  1995  per  il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  relative  agli
ascensori; 
  Vista  l'istanza  dell'organismo  «Vericert  S.r.l.»   di   proroga
dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attivita'  di
verifica periodica e straordinaria, di cui agli articoli 13 e 14  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  162/1999,  e  relativa
integrazione,  acquisita  agli  atti  della  Direzione  generale  con
rispettivi numeri di protocollo:  152011  del  19  settembre  2013  e
159027 del 30 settembre 2013; 
  Acquisito che l'organismo citato ha presentato ad ACCREDIA  domanda
di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per  gli
articoli 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162, citato; 
  Considerato che i tempi di espletamento dell'attivita' di  ACCREDIA
non consentono il rilascio da parte di questo Ministero  del  decreto
di  autorizzazione,  in  modo  da  non   determinare   soluzione   di
continuita' con l'autorizzazione scaduta; 
  Considerato,  altresi',  l'esame  documentale   relativo   eseguito
dall'Ente unico di accreditamento e  la  dichiarazione  (DC2013UTL514
dell' 11 settembre 2013 - prot. MISE n. 148662 del 13 settembre 2013)
da parte del medesimo ente, attestante che  l'organismo,  nelle  more
del completamento dell'iter di  accreditamento,  e'  organizzato  per
eseguire le attivita' di verifica di cui agli articoli 13  e  14  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999; 
  Considerato  che,  nel  periodo   di   vigenza   delle   precedenti
autorizzazioni, non  sono  stati  formulati  rilievi  d'inadeguatezza
delle capacita' tecniche e professionali, ne' e' stata constatata  la
mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; 
  Ritenuto  opportuno  consentire  all'organismo  sopra   citato   di
continuare le attivita' specificate all'art. 1 del  presente  decreto
per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento  da
parte di ACCREDIA; 
  Sentito il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  in
ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'organismo «Vericert S.r.l.», nel sito operativo di via  Cavina
n. 19 - 48123 Ravenna, e'  autorizzato  ad  effettuare  attivita'  di
verifica in conformita' a quanto previsto dagli articoli 13 e 14  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999. 
  2. La presente autorizzazione ha validita' fino alla  data  del  30
aprile 2014. 
  Il presente decreto di autorizzazione e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed e' efficace dalla notifica  al
soggetto destinatario del provvedimento. 
    Roma, 10 ottobre 2013 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio