IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre  2001,  n.  443,  che,  all'art.  1,  ha
stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche   e   private   e   gli
insediamenti strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale,  da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo  del  Paese,  vengano
individuati dal Governo attraverso un programma formulato  secondo  i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando  a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di   prima
applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31  dicembre
2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327, concernente il «Testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»,  e
s.m.i., e visto, in particolare, l'art. 13 che: 
      al comma 4 prevede che, se nel provvedimento  che  comporta  la
dichiarazione  di  pubblica  utilita'  dell'opera  manca   l'espressa
determinazione del termine entro il quale il decreto di esproprio  va
emanato, il decreto di esproprio puo' essere emanato entro il termine
di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace  l'atto
che dichiara la pubblica utilita' dell'opera; 
      al comma  5  prevede  che  l'Autorita'  che  ha  dichiarato  la
pubblica utilita' dell'opera puo' disporre  la  proroga  dei  termini
previsti per l'adozione del decreto di esproprio per  casi  di  forza
maggiore o per altre giustificate ragioni e prevede, altresi', che la
proroga stessa puo' essere disposta,  anche  d'ufficio,  prima  della
scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera  i  due
anni; 
      al comma 6 prevede che la dichiarazione  di  pubblica  utilita'
dell'opera e' efficace fino alla scadenza del termine entro il  quale
puo' essere emanato il decreto di esproprio; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 -  oltre  ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato  da  questo
Comitato - reca  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge  n.
443/2001; 
  Vista  legge  16  gennaio  2003,  n.   3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio  2003  ogni  progetto  di'
investimento pubblico deve  essere  dotato  di  un  Codice  Unico  di
Progetto (CUP); 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»,  e  s.m.i.  e
visti in particolare: 
      la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori  relativi
a   infrastrutture   strategiche   e   insediamenti   produttivi»   e
specificamente  l'art.  163,  che  attribuisce  al  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti  la  responsabilita'  dell'istruttoria
sulle  infrastrutture  strategiche,  anche  avvalendosi  di  apposita
«Struttura  tecnica  di  missione»,  alla  quale  e'   demandata   la
responsabilita' di assicurare  la  coerenza  tra  i  contenuti  della
relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; 
      l'art. 166, comma 4-bis, il quale dispone  che  il  decreto  di
esproprio puo'  essere  emanato  entro  il  termine  di  sette  anni,
decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera  di  questo
Comitato che approva il progetto  definitivo  dell'opera,  salvo  che
nella medesima deliberazione non sia  previsto  un  termine  diverso.
Questo Comitato puo' disporre la proroga  dei  termini  previsti  dal
predetto comma per casi di forza maggiore o  per  altre  giustificate
ragioni. La proroga puo' essere disposta  prima  della  scadenza  del
termine e per un periodo di tempo che  non  supera  i  due  anni.  La
disposizione del predetto comma deroga  alle  disposizioni  dell'art.
13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327; 
  l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto  2002,
n. 190, e s.m.i., concernente l'«Attuazione della legge  n.  443/2001
per  la  realizzazione  delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato  dal
decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136,  e  s.m.i.,  recante  «Piano
straordinario contro le mafie», nonche' delega al Governo in  materia
di normativa antimafia e che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di inosservanza  degli  obblighi  previsti  dalla
legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli  strumenti
di pagamento e visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
emanato in attuazione dell'art. 2 della predetta legge n. 136/2010; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu'  volte
richiamato art. 1  della  legge  n.  443/2001,  ha  approvato  il  1°
programma delle opere strategiche, che include - nel sottosistema dei
«Corridoi trasversali e  dorsale  appenninica» -  il  progetto  «Asse
viario Marche Umbria e  quadrilatero  di  penetrazione  interna»  (di
seguito indicato come «Quadrilatero»); 
  Vista la delibera 25 luglio 2003,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale  n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha  formulato,  tra  l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 145  (Gazzetta  Ufficiale  n.
181/2006), con la quale questo  Comitato  ha  approvato  il  progetto
definitivo    denominato    «S.S.    3    via    Flaminia:     tratto
Pontecentesimo-Foligno», facente parte del 1° maxilotto, 3° stralcio,
del    progetto    infrastrutturale     Quadrilatero,     dichiarando
contestualmente la pubblica utilita' dell'opera; 
  Vista la nota 3 luglio 2013, n. 20939, con la  quale  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  richiesto  l'iscrizione
all'ordine del giorno  dell'argomento  «Quadrilatero  -  S.S.  3  via
Flaminia: tratto Pontecentesimo -  Foligno,  proroga  della  pubblica
utilita'»; 
  Vista la nota 3 luglio 2013, n. 20963, con la  quale  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  trasmesso  la  relativa
documentazione istruttoria; 
  Viste le note 16 luglio 2013, n. 22561, 17 luglio 2013, n. 22812  e
18  luglio  2013,  n.  22968,  con  le  quali  il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso chiarimenti a seguito  di
richieste istruttorie; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 19 luglio 2013, n. 3059,  predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a  base  dell'odierna
seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le  prescrizioni  da
riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                             Prende atto 
 
  delle  risultanze  dell'istruttoria  svolta  dal  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: 
      che  l'intervento  e'  volto  principalmente  alla   messa   in
sicurezza  del  tratto   della   S.S.   3   Flaminia   compreso   tra
Pontecentesimo  e  Foligno,  con  l'eliminazione -  a  seguito  della
realizzazione di alcune  controstrade  e  della  costruzione  di  due
svincoli - di numerosi incroci a raso e con l'adeguamento altimetrico
di un  breve  tratto  dell'attuale  sede  stradale,  classificata  di
categoria C1 «extraurbana secondaria»; 
      che l'intervento in  esame  si  estende  dallo  svincolo  della
Flaminia sulla S.S. n. 75 (Centrale  Umbra)  fino  allo  svincolo  di
Pontecentesimo e interessa il tratto stradale a due corsie che inizia
al Km 154+950 e termina al Km 159+350, con uno sviluppo di 4,4 Km; 
      che il costo dell'intervento, al netto dell'I.V.A.,  risultava,
all'atto dell'approvazione del progetto definitivo  con  delibera  n.
145/2005, pari a 14,36 milioni di euro  mentre  il  costo  aggiornato
risulta ora di 23,34 milioni di euro, con un incremento  di  circa  9
milioni di euro; 
      che la  copertura  finanziaria  dell'intervento  e'  assicurata
dalla delibera di Giunta della Regione Umbria n. 897  del  14  luglio
2008,  confluita  nella  convenzione  Quadrilatero -  ANAS -  Regione
Umbria, stipulata il 24 giugno 2010; 
      che nel mese di novembre 2012, nel corso  delle  operazioni  di
bonifica  dagli  ordigni  bellici,  si  e'  rinvenuta  una   notevole
quantita' di rifiuti abbandonati su un area interessata  dai  lavori,
tale da configurarla come discarica abusiva; 
      che in data  2  aprile  2013  si  e'  verificato  un  imponente
fenomeno franoso che ha interessato un versante di circa 500 metri  a
ridosso della S.S. 3 Flaminia e ha coinvolto un'abitazione; 
      che, a causa dell'evento franoso, il soggetto aggiudicatore  e'
in attesa degli esiti di un monitoraggio  topografico  e  geognostico
delle aree interessate, da parte della Regione  Umbria,  al  fine  di
valutare la necessita' di apportare una variante al progetto; 
      che  presso  lo  svincolo  «San  Giovanni  Profiamma  Sud»,  in
adiacenza all'attuale S.S.  3  Flaminia,  e'  presente  un'  area  di
servizio carburanti per la quale e' ancora in corso la procedura,  in
capo all'ENI S.p.A., per avviare le relative attivita'  di  bonifica;
cio'   impedisce   il   completamento   degli   iter   amministrativi
propedeutici all'avvio dei lavori; 
      che la necessita' di mantenere in esercizio il tratto di strada
statale interessato dall'intervento influisce sulle  cantierizzazioni
e sulle fasi di esecuzione di alcune opere, tra le quali  i  sottovia
alla S.S. 3; 
      che il  Soggetto  aggiudicatore,  «Quadrilatero  Marche  Umbria
S.p.A.» non ha  potuto  eseguire  parte  dei  frazionamenti  per  gli
espropri, ed ha pertanto richiesto al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, in data 11 giugno  2013,  proroga  per  anni  2  del
termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui  alla
dichiarazione di pubblica utilita'  dell'opera,  ai  sensi  dell'art.
166, comma 4-bis del decreto legislativo n. 163/2006. 
      che, essendo stata la delibera n. 145/2005, di approvazione del
progetto definitivo dell'intervento, registrata dalla Corte dei Conti
il 20 luglio 2006, il termine ultimo di validita' della dichiarazione
di pubblica utilita' e' da considerarsi il 20 luglio 2013; 
      che, in applicazione dell'art. 166,  comma  4-bis,  del  citato
decreto legislativo  n.  163/2006,  non  essendo  ancora  scaduto  il
termine di 7 anni prescritto dalla norma stessa, questo Comitato puo'
prorogare fino a 2 anni, in casi di «forza maggiore»  o  in  presenza
di' «giustificate ragioni», il termine previsto  per  l'adozione  dei
decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di  pubblica  utilita'
dell'opera; 
      che il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ritiene
che le su esposte ragioni giustifichino la suddetta proroga e  quindi
propone di disporre la proroga di due anni del termine  previsto  per
l'adozione dei decreti di esproprio  di  cui  alla  dichiarazione  di
pubblica utilita' dell'opera; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo  n.
163/2006, e' disposta la proroga di due anni del termine previsto per
l'adozione dei decreti di esproprio  di  cui  alla  dichiarazione  di
pubblica  utilita'  dell'intervento  «Asse  viario  Marche  Umbria  e
quadrilatero di penetrazione interna - S.S. 3  via  Flaminia:  tratto
Pontecentesimo - Foligno», apposta con delibera n. 145/2005. 
  2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente  delibera
nella Gazzetta ufficiale  della  Repubblica  italiana,  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti trasmettera' a  questo  Comitato
la delibera di Giunta della Regione Umbria n. 897 del 14 luglio  2008
e la convenzione Quadrilatero - ANAS - Regione Umbria,  stipulata  il
24   giugno   2010,   unitamente   a   una   motivazione    analitica
dell'incremento di costo del progetto di circa 9 milioni di euro,  di
cui alla precedente presa d'atto. 
  3. La eventuale variante progettuale  in  corso  di  valutazione  a
seguito del fenomeno franoso di cui alla precedente presa d'atto,  in
caso presenti  effetti  localizzativi,  dovra'  essere  sottoposta  a
questo Comitato ai sensi dell'art. 169  del  decreto  legislativo  n.
163/2006. 
  4. Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP definitivo
assegnato all'intervento di cui  al  citato  punto  1  dovra'  essere
evidenziato in tutta la  documentazione  amministrativa  e  contabile
riguardante l'intervento stesso. 
    Roma, 19 luglio 2013. 
 
 
                                                 Il Presidente: Letta 
 
 
Il segretario delegato: Girlanda 

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 258