IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante «Regolamento di  esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096»; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge
n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5  che  prevedono  la
suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la
loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri di varieta' di specie di piante ortive; 
  Visto i decreti ministeriali del 10 marzo 2010, n. 4629,  e  del  9
febbraio 2012, n. 2991, con i quali e' stata rinnovata  l'iscrizione,
nel relativo registro nazionale, delle varieta' elencate nel presente
dispositivo; 
  Vista la richiesta n. 13843 del 15 luglio  2013  con  la  quale  la
societa' «Zeta Seeds S.L.» ha comunicato  di  voler  rinunciare  alla
responsabilita'  della  conservazione  in  purezza  per  le  varieta'
indicate all'articolo unico del presente dispositivo; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  14  febbraio
del 2012, n. 41,  recante  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 12081 del 2  agosto  2012,  registrato  alla  Corte  dei
conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  La responsabilita' della conservazione in  purezza  della  varieta'
sotto elencate, iscritte nel registro  nazionale  delle  varieta'  di
specie di piante ortive con i decreti indicati, e' modificata come di
seguito indicato: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 16 ottobre 2013 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi 
 
          Avvertenza: 
 
          Il presente atto non e'  soggetto  al  visto  di  controllo
            preventivo di  legittimita'  da  parte  della  Corte  dei
            conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  ne'  alla
            registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
            del Ministero dell'economia e delle finanze, art.  9  del
            decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.