IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 29, comma 19, che autorizza la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 per l'attuazione degli articoli 6, comma 14, e 8 - concernenti la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari ai fini dell'attribuzione degli scatti, e la revisione del trattamento economico degli stessi - prevedendo altresi' che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano indicati criteri e modalita' per l'attuazione ai fini della ripartizione delle risorse tra gli atenei e la selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico; Visto l'art. 49, comma 3-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che, a valere sulle risorse previste dal predetto art. 29, comma 19, della legge n. 240 del 2010 e limitatamente all'anno 2012, ha disposto la riserva di una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalita' di cui all'art. 5, comma 3, lettera g), della medesima legge; Visto l'art. 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi per il personale non contrattualizzato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche; Visto l'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge n. 240 del 2010; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto 21 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2011, con il quale sono stati definiti criteri e modalita' per la ripartizione delle risorse di cui all'art. 29, comma 19 della citata legge n. 240 del 2010 (quota 2011); Visto lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per gli esercizi finanziari 2012 e 2013, pari a 50 milioni di euro per il 2012 e 50 milioni di euro per il 2013; Tenuto conto che l'art. 49, comma 3-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a valere sulle risorse previste dal predetto art. 29, comma 19, della legge n. 240 del 2010 e limitatamente all'anno 2012, ha riservato una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalita' di cui all'art. 5, comma 3, lettera g), della medesima legge; Considerato che detta quota determinata sulla base dei soggetti aventi diritto e rilevati al 31 dicembre 2012 e' pari ad € 10.181.686; Ritenuta la necessita' di definire criteri e modalita' per la ripartizione alle universita' dell' importo di € 39.818.314 al netto della quota destinata alle finalita' di cui all'art. 5, comma 3, lettera g), della legge n. 240 del 2010 (quota 2012) e 50 milioni di euro (quota 2013); Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce criteri e modalita' per l'attuazione dell'art. 29, comma 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con riferimento alla ripartizione tra gli atenei delle risorse autorizzate per l'anno 2012, pari a € 39.818.314, e per l'anno 2013, pari a € 50.000.000, nonche' alla selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti universitari ad ordinamento speciale.