Estratto determinazione V & A n. 1713 del 23 ottobre 2013 
 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione  in  commercio  del  medicinale:  MOMETASONE
FUROATO SANDOZ, nella forma e confezione: «50 microgrammi/erogazione,
spray  nasale,  sospensione»  3  flaconi  da  18  gr  140  erogazioni
ciascuno,  in  aggiunta  alle  confezioni  gia'   autorizzate,   alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Sandoz  s.p.a.,  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in Largo Umberto Boccioni n. 1 - Cap. 21040 - Citta'  Origgio
(Varese) - Codice fiscale 00795170158. 
    Confezione:    «50    microgrammi/erogazione,    spray    nasale,
sospensione» 3 flaconi da 18 gr 140 erogazioni ciascuno -  A.I.C.  n.
040144040 (in base 10) 169358 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione. 
    Composizione: principio attivo: ogni spruzzo  della  pompa  eroga
una dose misurata di  50  microgrammi  di  mometasone  furoato  (come
mometasone furoato monoidrato). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione:    «50    microgrammi/erogazione,    spray    nasale,
sospensione» 3 flaconi da 18 gr 140 erogazioni ciascuno -  A.I.C.  n.
040144040 (in base 10) 169358 (in base 32). 
 
                      Classe di rimborsabilita' 
 
    Apposita sezione della  classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione:    «50    microgrammi/erogazione,    spray    nasale,
sospensione» 3 flaconi da 18 gr 140 erogazioni ciascuno -  A.I.C.  n.
040144040 (in base 10) 169358 (in base 32). 
    RR: medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in  virtu'
del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
 
      Rettifica della determinazione n. 123 del 5 febbraio 2013 
 
    E' autorizzata la rettifica della determinazione  n.  123  del  5
febbraio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 38 del 14  febbraio  2013,  con  la  quale  e'  stata  autorizzata
l'immissione in commercio del medicinale «Mometasone Furoato  Sandoz»
nelle forme e confezioni «Spray nasale, 50 microgrammi/erogazione»  1
flacone 17 gr 120 erogazioni -  A.I.C.  n.  040144014  (in  base  10)
16934G (in base 32) e «Spray  nasale,  50  microgrammi/erogazione»  1
flacone 18 gr 140 erogazioni -  A.I.C.  n.  040144026  (in  base  10)
16934U (in base 32) relativamente alla descrizione della confezione: 
      da: «Spray nasale, 50 microgrammi/erogazione» 1 flacone  17  gr
120 erogazioni» e «Spray nasale, 50 microgrammi/erogazione» 1 flacone
18 gr 140 erogazioni»; 
      a: «50  microgrammi/erogazione,  spray  nasale,  sospensione  1
flacone 17 gr 120 erogazioni»  e  «50  microgrammi/erogazione,  spray
nasale, sospensione 1 flacone 18 gr 140 erogazioni». 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.