IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art.  5,  comma  2  della  legge  8
luglio 1986, n. 349; 
  Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre  1991,  n.
394; 
  Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.  300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la direttiva 79/409/CEE del  Consiglio  del  2  aprile  1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente
abrogata e sostituita integralmente dalla versione  codificata  della
direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  30
novembre 2009, di seguito denominata direttiva «Uccelli»; 
  Vista la direttiva 92/43/CEE del  Consiglio  del  21  maggio  1992,
relativa alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  dell'8  settembre
1997, n. 357, recante il regolamento di  attuazione  della  direttiva
92/43/CEE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003,
n. 120 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n.  357,  concernente
attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della  flora  e  fauna
selvatiche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976,
n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976,
con  il  quale  e'  stata  data  piena  ed  intera  esecuzione   alla
Convenzione relativa alle zone  umide  di  importanza  internazionale
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il
2 febbraio 1971; 
  Considerato che la predetta Convenzione,  ai  sensi  dell'art.  10,
paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977; 
  Considerato altresi', che  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 111 del 15 maggio  1987,  e'  stato  reso  esecutivo  in
Italia il Protocollo di  Emendamento  alla  Convenzione,  adottato  a
Parigi il 3 dicembre 1982; 
  Considerato che, a norma dell'art. 2, comma  4,  della  Convenzione
sopracitata e sulla base dei criteri di  identificazione  delle  zone
umide  di  importanza  internazionale  proposti   nella   «Conferenza
internazionale sulla conservazione delle zone umide e  degli  uccelli
acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2  al  6  dicembre
1974), adottati al IV Incontro delle Parti  Contraenti  come  Annesso
alla Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990);  e
approvati con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane,  Australia,
1996), sono  state  a  suo  tempo  designate  alcune  zone  umide  di
importanza   internazionale,   che   sono   state   quindi   inserite
nell'apposito elenco di  cui  all'art  2,  n.  1,  della  convenzione
medesima; 
  Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le  parti  contraenti
di  tale  Convenzione  hanno  il  diritto  di  aggiungere  all'elenco
predetto altre zone umide situate sul proprio territorio; 
  Considerato, peraltro, che l'art. 4, comma 1, della Convenzione  di
Ramsar prevede che ciascuna  parte  contraente  favorisca  la  tutela
delle zone umide creando delle riserve  naturali  nelle  zone  umide,
indipendentemente  dal  fatto  se  siano  o  meno   riconosciute   di
importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione; 
  Considerato, inoltre che  l'art.  4,  comma  3,  della  Convenzione
relativa alla conservazione  della  vita  selvatica  e  dell'ambiente
naturale in Europa (Convenzione di  Berna),  ratificata  con  legge 5
agosto 1981, n. 503,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  250
dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti  l'impegno  a
prestare  particolare  attenzione  alla  protezione  delle  zone  che
rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati
II e III alla convenzione medesima e in  particolare,  per  cio'  che
concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in  quanto  aree
di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta; 
  Vista la Strategia nazionale per  la  biodiversita'  approvata  con
l'intesa espressa il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano; 
  Vista la richiesta pervenuta dall'Assessore all'ambiente  e  tutela
del territorio, protezione civile, politiche per  la  montagna  della
regione Toscana con nota del 29 marzo 2004 prot. n. 124/40187/12; 
  Vista la delibera di Giunta della regione Toscana  n.  231  del  15
marzo 2004, trasmessa con nota prot. 124/40187/12 del 29 marzo  2004,
con la quale  e'  stata  approvata  la  richiesta  di  riconoscimento
dell'area «Padule  di  Scartino»,  quale  zona  umida  di  importanza
internazionale ai sensi della Convenzione Ramsar; 
  Riconosciuto  l'importante  ruolo  ecologico  che  il  «Padule   di
Scarlino», situato  nell'omonimo  comune  lungo  la  fascia  costiera
toscana,  svolge  nel  settore  meridionale  della   regione,   quale
testimonianza di un caratteristico paesaggio maremmano oggi  in  gran
parte scomparso in seguito agli interventi di bonifica; 
  Riconosciuto, altresi', il particolare valore  naturalistico  degli
habitat  inclusi  nell'area,  rappresentati  da  ambienti   altamente
significativi     e     diversificati     sotto      gli      aspetti
floristico-vegetazionali,  che   si   caratterizza   con   importanti
fitocenosi idro-glicofitiche dei bordi degli stagni  e  delle  paludi
rappresentate  da  canneti  a  dominanza  di  cannuccia   di   palude
(Phragmites australis) con specie alofite  scarse,  da  formazioni  a
dominanza  di  mazzasorda  (Typha  latifolia),  da  formazioni  delle
depressioni  umide  subsalse  a  dominanza  del   giunco   sfrangiato
(Bolboschoenus maritimus),  da  giuncheti  con  Juncus  sp.  pl.,  da
praterie  alofite  a  dominanza  di  Puccinellia  festuciformis,   da
formazioni a dominanza di erba bacicci (Limbarda  crithmoides)  e  di
gramigna litoranea (Elymus athericus) lungo i fossi  e  i  canali,  a
dominanza di limonio comune (Limonium narbonense) e assenzio litorale
(Artemisia caerulescens) ai bordi delle depressioni non sommerse,  da
suffruticeti   alofili   mediterranei    con    l'obione    (Atriplex
portulacoides), la salicornia perenne  (Sarcocornia  perennis)  e  la
salicornia glauca (Arthrocnemum macrostachyum) nel padule  salmastro,
da pratelli terofitici crassulenti  a  dominanza  di  suaeda  (Suaeda
maritima)  e  di  Salicornia  patula  su  suoli  limoso-sabbiosi,  da
vegetazione prativa e da vegetazione arbustiva rappresentata da lembi
di macchia  mediterranea  e  formazioni  di  argine  a  dominanza  di
prugnolo selvatico (Prunus spinosa) e di olmo campestre (Ulmus minor)
e individui isolati di marruca (Paliurus spina-christi) con  frassino
meridionale (Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa); 
  Considerato, altresi', l'importante ruolo che la zona umida riveste
nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat
di sosta ed alimentazione durante il  periodo  delle  migrazioni  per
numerose  specie  di  uccelli  acquatici  fra  cui   molte   comprese
nell'elenco di cui alla Direttiva «Uccelli», negli allegati II e  III
della gia' citata «Convenzione relativa alla conservazione della vita
selvatica e  dell'ambiente  naturale  in  Europa»  e  nei  successivi
annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati  in  vigore
con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n.
4503, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998,  ed
in particolare tra quelle di cui  all'annesso  II  «specie  di  fauna
rigorosamente protette» si rinvengono il fenicottero  (Phoenicopterus
ruber), svernano il  calandro  (Anthus  campestris),  l'airone  rosso
(Ardea purpurea), il tarabuso (Botaurus stellaris), l'albanella reale
(Circus  cyaneus),  l'airone  bianco  maggiore  (Egretta   alba),   e
nidificano il forapaglie castagnolo  (Acrocephalus  melanopogon),  il
Martin  pescatore  (Alcedo  atthis),  il   succiacarpe   (Caprimulgus
europaeus), il falco  di  palude  (Circus  aeruginosus),  il  gheppio
(Falco tinnunculus), il cavaliere d'Italia  (Himantopus  himantopus),
il  tarabusino  (Ixobgchus   minutus),   l'averla   piccola   (Lanius
collurio), la cannaiola (Acrocephalus  scirpaceus)  e  il  torcicollo
(Jynx torquilla), lo svasso piccolo (Podiceps nigricollis); 
  Considerato,  infine,  che  la  zona  in  questione  assume  valore
particolare per il mantenimento della diversita' ecologica e genetica
della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalita'
della  sua  flora  e  della  sua  fauna,  e  costituisce  un  esempio
particolarmente   rappresentativo   di   sistema   di   zone    umide
caratteristiche della propria regione biogeografica; 
  Atteso, quindi, che la zona in  questione  soddisfa  i  criteri  di
identificazione delle zone di importanza internazionale,  cosi'  come
adottati in occasione delle Conferenze delle parti contraenti; 
  Visti l'art. 4,  lettera  h),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e gli articoli 4 e 83  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
  Considerato che la zona umida denominata «Padule  di  Scarlino»  fa
parte dell'Oasi di protezione faunistica  di  Scarlino  istituita  ai
sensi della legge regionale n. 3 del 12 gennaio 1994, con  D.G.P.  n.
317 del 10 aprile 1996 e include il Sito di  importanza  comunitaria,
ai sensi della  direttiva  92/43/CEE  recepita  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 e successive
modifiche ed integrazioni «IT51A0006 Padule di Scarlino»; 
  Vista la nota prot. n. 5015 del  9  marzo  2012  con  la  quale  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha
trasmesso il decreto di designazione della zona umida in oggetto  per
l'acquisizione del necessario parere della Regione Toscana; 
  Vista la delibera di Giunta della regione  Toscana  n.  739  del  9
settembre 2013, trasmessa con posta  certificata  n.  233183  del  16
settembre 2013, con la quale e' stato  espresso  parere  positivo  in
merito  al  detto  decreto  in   riferimento   all'inclusione   nella
Convenzione di Ramsar della zona umida in questione; 
  Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida  di
importanza internazionale denominata «Padule di  Scarlino»  ai  sensi
della citata Convenzione Internazionale di Ramsar; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La zona umida denominata «Padule di Scarlino», ubicata  nel  comune
di Scarlino (Provincia  di  Grosseto)  e'  dichiarata  di  importanza
internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa
alle  zone  umide  di  importanza  internazionale,  soprattutto  come
habitat degli uccelli acquatici», firmata  a  Ramsar  il  2  febbraio
1971, secondo i  confini  riportati  nella  planimetria  allegata  al
presente decreto.