IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali, per il complessivo importo di 2.250 milioni di euro, per l'anno 2013, nei confronti dei comuni ricompresi nelle Regioni a statuto ordinario e a quelli della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, in misura proporzionale alle spese sostenute per consumi intermedi; Considerato che le vigenti disposizioni prevedono che, a decorrere dall'anno 2013, le riduzioni da applicare a ciascun comune sono determinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, ripartendo la stessa riduzione per ciascun ente in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE); Considerato altresi' che e' stata prevista una innovativa clausola di salvaguardia, per limitare comunque ed in ogni caso per ciascun comune la riduzione proporzionale di spesa corrente per abitante nella misura massima del 250 per cento della media costituita dal rapporto tra le riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni rientranti nella stessa classe demografica di appartenenza, in ambito nazionale, di cui all'art. 156 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267); Visto l'art. 1, comma 380 della legge n. 228/2012, che per gli anni 2013 e 2014 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo di solidarieta' comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, prevista dall'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (legge di stabilita' 2012), quota da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), da emanarsi entro il 30 aprile 2013, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, ovvero, in caso di mancato accordo, da emanarsi entro gli ulteriori 15 giorni successivi; Considerato che la predetta disposizione ha contestualmente soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 23/2011, nonche' i trasferimenti erariali a favore dei comuni della regione Sicilia e della regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2013; Considerato altresi' che la gia' citata disposizione alla lettera d) prevede che con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarieta' comunale, tenendo conto per i singoli comuni di sette parametri ivi elencati, tra i quali e' espressamente ricompreso il parametro delle riduzioni di cui all'art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Ritenuto pertanto che la determinazione delle riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali, per l'anno 2013, si rende ugualmente indispensabile in quanto costituisce uno dei parametri da prendere in considerazione per la predisposizione e l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'art. 1, comma 380, lettera b) della legge n. 228/2012, pur a fronte dell'intervenuta soppressione dello stesso fondo sperimentale di riequilibrio, disposta dalla successiva lettera e) della gia' citata disposizione legislativa, sostituito dal nuovo Fondo di solidarieta' comunale; Considerato che i consumi intermedi, secondo quanto previsto dal sistema europeo dei conti nazionali (Sec 95) rappresentano il valore dei beni e dei servizi consumati quali input nel processo produttivo, per cui occorre far riferimento alle voci SIOPE corrispondenti agli interventi «Acquisto di beni di consumo e/o materie prime», «Prestazioni di servizi» e «Utilizzo di beni dei terzi» della spesa corrente dei comuni; Considerato, pertanto, che le voci contabili del SIOPE da considerare sono quelle anzidette che sono state, peraltro, prese a riferimento nei lavori tecnici di predisposizione della normativa in esame, come risultante dal documento del Servizio del bilancio del Senato n. 59 del luglio 2012, concernente «La documentazione trasmessa dal Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa. Una sintesi delle metodologie e dei risultati»; Acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato i dati relativi alle spese per consumi intermedi sostenute dai comuni nel triennio 2010-2012, quali ultimi dati di pagamento rilevati dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) relativi ai comuni ricompresi nelle regioni a statuto ordinario nonche' della Regione Siciliana e della Regione Sardegna; Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che per gli anni 2012 e 2013 ai comuni ricadenti nei territori interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate del predetto comma 6, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste; Visto l'art. 11, comma 1-quater del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, il quale prescrive che si applicano integralmente al comune di Motteggiana le disposizioni di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122; Visto il decreto ministeriale 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012 - relativo ai comuni ricadenti nei territori interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012; Visto il comma 1 dell'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 che ha esteso l'ambito di applicazione del predetto decreto-legge n. 74/2012; Visti i decreti ministeriali in data 25 ottobre 2012 e 31 gennaio 2013, con i quali sono state determinate, per l'anno 2012, le riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali per il complessivo importo di 500 milioni di euro applicate rispettivamente ai comuni ricompresi nelle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna; Decreta: Art. 1 Determinazione degli importi delle riduzioni Ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ed in applicazione, comunque, della normativa richiamata in premessa, concernente le riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio - determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - e dei trasferimenti erariali, per un importo complessivo pari a 2.250 milioni di euro, per l'anno 2013, le stesse riduzioni sono ripartite a carico di ciascun comune nella misura indicata nell'elenco «A» allegato al presente decreto, calcolata in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 settembre 2013 Il Ministro: Alfano