IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e
revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma
dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.» pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio
2010 - serie generale;
Considerato che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono
approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Atteso che la commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti ha
espresso il proprio parere favorevole alla variazione degli allegati
al citato decreto in data 4 novembre 2011;
Considerato che dette variazioni si riferiscono agli allegati 13 e
14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e
revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma
dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88» e che sono in linea
con quanto previsto da detto decreto;
Vista la notifica n. 2012/0080/I della citata proposta di
variazione alla Commissione UE, ai sensi della direttiva 98/34/CE
modificata dalla 98/48/CE, concernente la procedura d'informazione
nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;
Vista la nota prot. n. 11565 del 25 maggio 2012 dell'Unita'
centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;
Ritenuto di dover procedere all'adozione delle citate variazioni
dell'allegato 13 e 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Sulla base di quanto sopra si adotta il seguente provvedimento.
Decreta:
Art. 1
1. Gli allegati 13 e 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n.
88.», ad esclusione delle tabelle 1 e 2 dello stesso allegato 13,
sono sostituiti come riportato negli allegati al presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso
un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti
nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa
vigente prima di tale data.
3. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai
prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri
Paesi della UE, nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio
Economico Europeo e in Turchia.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2012
Il Ministro: Catania
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2012
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 13, foglio n.
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